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Sentenza

VIOLENZA DI GENERE - Provvedimento di ammonimento per violenza domestica

(Cp articoli 581, 582, 610, 612, 612-bis, 612-ter, 614 e 635)
VIOLENZA DI GENERE - Provvedimento di ammonimento per violenza domestica (Cp articoli 581, 582, 610, 612, 612-bis, 612-ter, 614 e 635)

La funzione preventiva del provvedimento di ammonimento, ex articolo 3 del Dl 14 agosto 2013, n. 93, si riverbera sui presupposti per la sua adozione: non occorre la piena prova della consumazione dei reati menzionati dalla disposizione, ma è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all’avvenuto verificarsi del comportamento violento e all’identificazione del suo autore. Il provvedimento di ammonimento si fonda su valutazioni a base indiziaria e di tipo probabilistico che informano l’intero diritto amministrativo della prevenzione, perché la valutazione amministrativa è diretta non ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un pericolo. Pertanto, non è necessario che sia raggiunta la prova della consumazione del reato, ma è sufficiente che emergano elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, una situazione ascrivibile alla nozione di violenza domestica.

    Tar Liguria Genova, sezione I, sentenza 1 luglio 2025 n. 783 - Presidente: Caruso, Ref. Est.: Pistilli
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato
e difeso dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Questura di Genova, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le
Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Genova, via …
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Genova, ex art. 3 del D.L. 14
agosto 2013, n. 93, in data 19 settembre 2023, notificato -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Genova
e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con atto introduttivo notificato in data 20 novembre 2023 il nominato in epigrafe ha
esposto quanto segue.
2. In seguito a una denuncia/querela presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, odierna
controinteressata, in data 25 maggio 2023 il ricorrente ha ricevuto una comunicazione di
avvio del procedimento volto all'emissione di un ammonimento ai sensi dell'art. 3 del D.L.
14 agosto 2013, n. 93. L'interessato ha presentato memorie procedimentali.
In data -OMISSIS-a Questura di Genova ha emesso un ammonimento, motivato sulla base
di episodi di violenza e fisica e psicologica nei confronti della controinteressata, con la quale
il ricorrente intratteneva una relazione sentimentale.
3. Avverso il suddetto atto sono state articolate le seguenti doglianze: violazione dell'art. 3
del D.L. n. 93 del 2013 per mancanza dei presupposti, in quanto la fattispecie di reato
contestata in sede penale, quella di cui all'art. 572 c.p., non sarebbe contemplata nella
disposizione; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
Si è costituita altresì la controinteressata, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto
depositato prima della notifica, e contestandone la fondatezza nel merito.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell'udienza pubblica del 23 maggio
2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. Si può prescindere dalla disamina dell'eccezione di inammissibilità stante l'infondatezza
del ricorso.
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È utile preliminarmente richiamare il disposto di cui all'art. 3, co. 1 del D.L. n. 93 del 2013:
"nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba
ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis,
612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica,
il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie
da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento
dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o
più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima".
Dal tenore letterale della disposizione si evince chiaramente che il provvedimento può
essere emesso, anche in assenza di querela, laddove sussista un fumus relativo alla
commissione dei reati ivi indicati, tra i quali figurano quelli di percosse, lesioni e minaccia.
Ebbene, non v'è dubbio che alcuni tra gli episodi menzionati nell'ammonimento siano
astrattamente sussumibili in tali fattispecie di reato: nella motivazione si discorre
esplicitamente di "condotte prevaricatorie e violente … consistenti in: spintoni schiaffi e
pizzicotti, minacce gravi"; inoltre, si legge che in data -OMISSIS- il ricorrente è stato
trattenuto dalla polizia-OMISSIS-, per aver minacciato e spintonato la compagna; ancora, si
menziona l'episodio del -OMISSIS-, nel corso del quale il ricorrente ha spintonato la
controinteressata cagionandole lesioni refertate dall'ospedale di -OMISSIS- che ha assegnato
una prognosi di sette giorni.
Gli accadimenti riportati nel provvedimento sono inequivocabilmente riconducibili alle
fattispecie astratte di percosse, lesioni e minacce, contemplate come presupposti
dell'emissione dell'ammonimento in esame.
5.2. Anche il secondo ordine di censure non è suscettibile di positivo apprezzamento.
5.2.1. Al fine di attendere a una compiuta disamina delle doglianze articolate, in termini di
difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di travisamento dei fatti, occorre premettere
che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e
preventiva, essendo preordinato a che i comportamenti reiterati anomali, minacciosi o
violenti posti in essere contro la persona offesa non siano più ripetuti (T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. II, 28 aprile 2023, n. 1464). Nello specifico, la misura in parola è finalizzata a
dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche
episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire -
quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale
violenza fisica, psicologica o economica - il sintomo di una situazione passibile di sfociare,
se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti. La funzione preventiva
dello strumento si riverbera sui presupposti per la sua adozione: non occorre la piena prova
della consumazione dei reati menzionati dalla disposizione, ma è sufficiente che dall'attività
investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del
comportamento violento e all'identificazione del suo autore (T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19
gennaio 2023, n. 9).
Il provvedimento di ammonimento si fonda su valutazioni a base indiziaria e di tipo
probabilistico che informano l'intero diritto amministrativo della prevenzione (Cons. Stato,
Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486), perché la valutazione amministrativa è diretta non ad
accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio
prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un pericolo. Pertanto, non è necessario che
sia raggiunta la prova della consumazione del reato, ma è sufficiente che emergano elementi
indiziari dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, una
situazione ascrivibile alla nozione di violenza domestica (T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 dicembre
2023, n. 1007).
5.2.2. Alla applicando le coordinate giurisprudenziali tracciate, è evidente che il
provvedimento impugnato si sottrae ai profili di illegittimità prospettati dal ricorrente.
Dalla c.n.r. -OMISSIS- (doc. 4 controinteressata) risultano i seguenti accadimenti. In data -
OMISSIS- il ricorrente e la controinteressata sono stati fermati dagli agenti di Polizia e
nell'occasione la sig.ra -OMISSIS- ha affermato di essersi volontariamente lanciata dal
ciclomotore temendo le conseguenze della condotta di guida del compagno; a seguito di un
diverbio, il ricorrente le ha tirato uno schiaffo e tale circostanza risulta ammessa dallo stesso.
In data -OMISSIS- il ricorrente è stato sottoposto a una misura precautelare dalla polizia
spagnola per un episodio di violenza fisica occorso in -OMISSIS-: in merito a tale vicenda
non viene fornita una vera e propria ricostruzione alternativa, limitandosi l'interessato a
descrivere il contesto dal quale la situazione è scaturita e a rappresentare il dispiacere della
sua compagna per l'accaduto.
Nella denuncia del 6 marzo 2023 (doc. 5 controinteressata) la controinteressata ha riferito
che -OMISSIS-, durante un diverbio, il ricorrente l'ha spintonata facendola precipitare al
suolo; la circostanza è suffragata dal referto dell'ospedale di -OMISSIS-, dove sono stati
diagnosticati un ematoma alla coscia destra e una escoriazione al ginocchio destro, con
prognosi di sette giorni (doc. 3 Amministrazione). La sig.ra -OMISSIS- ha presentato una
integrazione della suddetta denuncia -OMISSIS- lamentando comportamenti di violenza
psicologica. Nella denuncia del-OMISSIS- (doc. 2 controinteressata) la stessa ha
rappresentato un'aggressione subita in data -OMISSIS-nel corso della quale il ricorrente l'ha
percossa sul braccio e sulla spalla sinistra; ha dedotto di essersi recata al pronto soccorso
ricevendo una prognosi di dieci giorni. È utile precisare che tale ultimo episodio, ancorché
non suffragato da produzioni documentali, non risulta specificamente contestato dal
ricorrente.
5.2.3. Il Collegio ritiene che il sostrato di fatto succintamente ricostruito, sulla scorta di un
giudizio prognostico ex ante (Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; T.A.R. Toscana,
Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 46), condotto secondo la logica dimostrativa a base indiziaria e di
tipo probabilistico, sia ampiamente sufficiente a sorreggere l'apprezzamento della
Questura.
6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. La
liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato avverrà con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda
alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a
identificare le parti.
Conclusione
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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