DIRITTO PENALE - Minaccia aggravata e revenge porn
(Cp articoli 81, 612 e 612-ter)
La reiterazione di minacce, anche tramite messaggi testuali e audio, integra il reato di minaccia aggravata se le condotte sono plurime e rivolte sia alla persona offesa sia ai suoi familiari, con l’intento di creare un clima di condizionamento. La gravità delle minacce è valutata in relazione al contesto e ai beni giuridici minacciati. Per la configurabilità del reato di “revenge porn” è necessario che l’immagine diffusa sia “a contenuto sessualmente esplicito”, cioè che ritragga atti sessuali, organi genitali o altre parti erogene in condizioni tali da evocare la sessualità in modo esplicito. Se la foto ritrae la persona seminuda ma non in modo inequivocabilmente sessuale, il fatto non integra il reato. La responsabilità penale si fonda sull’esame delle prove testimoniali, documentali e delle dichiarazioni spontanee dell’imputato, con particolare attenzione alla reiterazione e alla gravità delle condotte. Il danno morale subito dalla parte civile può essere liquidato in via equitativa quando non è possibile una quantificazione precisa, purché sia provato il verificarsi del danno. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso se la personalità dell’imputato non è qualificata negativamente da precedenti condanne e se si presume che si asterrà dal commettere altri reati. La misura cautelare del divieto di avvicinamento perde efficacia se la condotta illecita è già cessata spontaneamente prima dell’intervento della misura stessa. Può essere concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, se ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 175 del cp.
Tribunale Trieste, sentenza 16 settembre 2025 n. 867 - Giudice: Antoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sentenza
Il Giudice Dr. Francesco Antoni, alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
sentenza nei confronti di:
H.F., nato a P. (K.) il (...), residente a T. in v. R. n. 13/1, in atto sottoposto alla misura cautelare del
divieto di avvicinamento alla persona offesa, difeso di fiducia dall'avv. …del Foro di Trieste,
presente,
imputato
in ordine ai seguenti reati:
A) art. 81 cpv., 612, c. 2 c.p., perché con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso
minacciava un male ingiusto a T.V., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale
dall'ottobre 2021 al 17.7.2024, ed ai familiari di costei.
In particolare, inviava alla donna messaggi di testo e file audio contenenti messaggi di morte,
esprimendosi in italiano stentato ma comprensibile (così: il 25.8.2024: "ti giuro con due fratelli.. mai
io non ti lascia in pace fratello e papà ti giuro se io fai dieci anni di galera non mi interessa"; il
29.8.2024: "puttana.. io ti ammazzare te se con fratello e papa" 24.8.2024: "tu morti familja"; 22.7.2024:
"io ti spacca faccia").
In Trieste nelle date indicate
B) art. 612-ter, c. 1 c.p., perché dopo averla sottratta dal telefono di T.V. inviava al padre di costei una
fotografia della stessa a contenuto sessualmente esplicito. In Trieste il 19.7.2024
Parte civile:
T.V., nata in S. il (...), difesa dall'avv. …del Foro di Trieste.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
F.H. veniva rinviato a giudizio in assenza per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica con decreto
di giudizio immediato emesso il 6.3.2025.
Nell'udienza del 14.5.2025, presente l'imputato, si costituiva parte civile la persona offesa, con il
ministero di procuratore speciale; poi, espletate le formalità di apertura del dibattimento, il Pubblico
Ministero chiedeva l'esame dei testimoni menzionati nella lista precedentemente depositata a norma
dell'art. 468 c.p.p., chiedeva l'esame dell'imputato e si riservava di produrre documenti; il difensore
della parte civile non avanzava specifiche richieste di prova, mentre il difensore dell'imputato
chiedeva a sua volta l'esame dei testi della propria lista; tutte le prove venivano ammesse.
Nell'udienza del 28.5.2025 iniziava l'istruzione dibattimentale, mediante l'escussione dei testi
ammessi, che proseguiva nell'udienza del 18.6.2025, nella quale l'imputato rendeva dichiarazioni
spontanee.
Chiusa l'istruttoria, udite le conclusioni delle parti, lo scrivente pronunciava sentenza, dando lettura
del dispositivo.
V.T., premesso di avere intrapreso una relazione sentimentale con l'odierno imputato nell'ottobre
del 2021, ha riferito che in seguito il rapporto era entrato in crisi e vi era stato un periodo di "alti e
bassi"; nel luglio del 2024 era avvenuto un episodio che aveva determinato una svolta nella loro
relazione: l'H., vedendola per la strada intrattenersi a parlare con un amico, aveva preso a insultarla;
l'indomani, di comune accordo, avevano deciso di darsi una pausa di riflessione sul destino della
loro relazione e lei era rientrata in Serbia; però poi, in occasione del suo compleanno, l'H. non le
aveva nemmeno mandato gli auguri, cosicché lei infine - al rientro in Italia alla fine di luglio - si era
decisa a chiudere il rapporto.
Ha proseguito riferendo che, in concomitanza con la fine della relazione, l'H. aveva preso a inviare
messaggi contenenti minacce, dirette a lei e alla sua famiglia.
In quello stesso periodo, inoltre, l'H., per screditarla, aveva inviato a varie persone - tra le quali suo
padre, il suo datore di lavoro e a una sua collega - una fotografia che egli stesso le aveva scattato nel
marzo del 2024, senza il suo consenso; in quel frangente, l'H. in realtà aveva scattato una pluralità di
fotografie, ma soltanto una era stata inviata a soggetti terzi, le altre erano state inviate soltanto a lei.
G.T., padre di V., ha riferito di avere ricevuto varie confidenze da quest'ultima, circa la crisi in cui
era entrata la relazione con F.H.; poi, dopo che i due avevano litigato e si erano lasciati, il 30.7.2024,
l'H. gli aveva inviato vari messaggi in cui lamentava che V. l'avesse tradito; in seguito l'H. gli aveva
avanzato anche richieste economiche, perché pretendeva da lui la somma di 3.500 Euro, non era
chiaro a quale titolo. Inoltre, ha proseguito, l'H. gli aveva mandato anche una foto di sua figlia, nuda,
oltre che messaggi di minacce.
Il Mar. A.F. ha riferito che, all'atto di sporgere denuncia, V.T. aveva fatto acquisire i messaggi e le
conversazioni intercorse con l'H. per il tramite dell'applicazione Whatsapp.
Sulla base di tali elementi e anche per quanto emerge dall'esame dei documenti versati in atti deve
venire affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato del capo a).
E' provato, infatti, che l'H. ha inviato una pluralità di messaggi, intesi a sostenere le proprie ragioni
nella crisi del rapporto con la T., ma anche contenenti espressioni minacciose; in particolare, i
messaggi citati nell'imputazione: il 25.8.2024 "ti giuro con due fratelli... mai io non ti lascia in pace
fratello e papà ti giuro se io fai dieci anni di galera non mi interessa"; il 29.8.2024 "puttana... io ti
ammazzare te se con fratello e papa"; 24.8.2024 "tu morti familja"; 22.7.2024 "io ti spacca faccia".
Minacce, queste, che hanno indubbiamente carattere di gravità, considerando il contesto nel quale
sono state proferite (vivo disappunto per il troncamento della relazione da parte della donna) e i
beni giuridici di volta in volta presi di mira; oltretutto, si tratta di condotte affatto episodiche, ma
anzi reiterate in un non breve arco temporale e dirette anche a persone (il padre della donna) estranee
alla relazione, nell'intento (fallito) di creare intorno all'ex compagna un clima di "condizionamento"
che fosse a lui favorevole.
A differente conclusione si deve pervenire con riferimento al reato contestato al capo b).
L'invio della fotografia della T. al padre di questa, indubbiamente, è una condotta che all'evidenza
ha carattere di continuità con il reiterato invio di minacce alla medesima e al padre. Nondimeno,
l'invio della fotografia della T. di cui si tratta non integra il reato in contestazione.
E' noto, infatti, che il reato di cui all'art. 612-ter, c. 1 c.p. concerne l'invio, la pubblicazione o la
diffusione di immagini "a contenuto sessualmente esplicito" senza il consenso del soggetto ritratto.
E' stato a tale riguardo precisato che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, la divulgazione
"... può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma
anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità..."
(Cass., sez. V, 22.2.2023, n. 14927, T., rv. 284576).
La foto di cui si tratta ritrae la T. seminuda, apparentemente seduta su un letto (non è chiarissimo il
contesto spaziale in cui l'immagine è stata scattata); indossa un reggiseno bianco, parzialmente
abbassato (la spallina sinistra è abbassata, la destra è al suo posto); il seno e i capezzoli sono
parzialmente coperti dal braccio sinistro; quindi, la nudità esposta nel frangente e ritratta nella foto
concerne unicamente le spalle, il braccio sinistro, la parte superiore del petto e il ventre.
Appare problematico, allora, riferire tale immagine alla fattispecie in esame: non è stato ritratto un
atto sessuale, né un organo genitale; l'unica zona erogena visibile, il seno, è in buona parte coperta
dal braccio, cosicché da riuscire visibile solo in parte (in modo non dissimile da come avviene da
parte di chi indossi un bikini in spiaggia o un vestito con una scollatura); né l'immagine, considerata
nel suo insieme, appare tale da evocare la sessualità in modo esplicito e pacifico.
Per il reato del capo b), dunque, la responsabilità dell'imputato non può venire affermata al di là di
ogni ragionevole dubbio e perciò egli va assolto, perché il fatto non sussiste.
Ritiene lo scrivente che la pena di giustizia, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., vada fissata
in mesi sei di reclusione.
Consegue, a norma dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese
processuali.
Può venire concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi ancora
presumere - dalla personalità del reo, non qualificata negativamente da precedenti condanne - che
l'imputato si asterrà in futuro dal commettere altri reati.
A tale riguardo va notato che la condotta era già spontaneamente cessata prima dell'intervento della
misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa (notificata
il 19.9.2024).
Di conseguenza, va dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare in atto (peraltro, applicata
solo in relazione al reato del capo a).
Può concedersi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale spedito a richiesta di privati, ricorrendo nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 175
c.p.
Deve venire accolta anche la domanda avanzata dalla parte civile, intesa a ottenere il risarcimento
del danno cagionato dal reato.
Invero, l'istruttoria non ha permesso di quantificare precisamente siffatto danno, il quale però si è
indubbiamente verificato, sotto il profilo del danno morale; è allora dovuta una quantificazione in
via equitativa, che si stima congrua nella misura di mille Euro.
Alla parte civile compete altresì il ristoro delle spese di costituzione e difesa sostenute, che si
liquidano in Euro 3.592, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
visti gli articoli 533 e ss. c.p.p.,
- dichiara H.F. colpevole del reato ascrittogli al capo a) e lo
- condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- accorda a H.F. la sospensione condizionale della pena e la non menzione, alle condizioni di legge;
- dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto applicata a H.F.;
- condanna H.F. al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, che equitativamente liquida in
Euro mille;
- condanna H.F. alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che
liquida in Euro 3.592, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 530 c.p.p.,
- assolve H.F. dal reato ascrittogli al capo b), perché il fatto non sussiste;
- motivazione riservata ex art. 544, c. 3 c.p.p. in giorni novanta.
Conclusione
Così deciso in Trieste, il 18 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2025. 14-11-2025 19:57
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