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Sentenza

DIRITTO PENALE - Pagamenti parziali, adempimenti tardivi e inapplicabilità dell’articolo 131-bis nel reato ex articolo 570-bis del cp

(Cp, articoli 131-bis, 570 e 570-bis; articolo 12-sexies della legge 10 dicembre 1970 n. 898; articoli 438 ss., 529, 533, 535 e 554-ter)
DIRITTO PENALE - Pagamenti parziali, adempimenti tardivi e inapplicabilità dell’articolo 131-bis nel reato ex articolo 570-bis del cp (Cp, articoli 131-bis, 570 e 570-bis; articolo 12-sexies della legge 10 dicembre 1970 n. 898; articoli 438 ss., 529, 533, 535 e 554-ter)
    Tribunale Bari, sezione I, sentenza 22 febbraio 2026 n. 402 – Giudice Guerra

IL GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE di BARI
Prima Sezione Penale
Dott.ssa Antonietta GUERRA
con la presenza del P.M., V.P.O. avv. …
e con l'assistenza del Cancelliere Esperto, dott.ssa Antonella RANIERI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado contro:
P.V., nato il (...) a B. e residente in N. (B.) alla via X. S. n.14, libero, oggi presente, non comparso;
assistito e difeso, di fiducia dagli avv.ti…, del Foro di Bari, presente il secondo anche in sostituzione
del primo;
P.V., nato l' (...) a B. e residente in N. (B.) alla via X. S. n.14, libero, già assente, oggi non comparso;
assistito e difeso, di fiducia dall 'avv. …del Foro di Bari, presente;
IMPUTATI
Dei seguenti reati di cui:
a) P.V., per il delitto p. e p. dall'art. 570 bis, per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, essersi sottratto all'obbligo di corresponsione della somma a titolo di mantenimento per
i figli M., G. e F., di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e rimborso spese
straordinarie pari al 50%, posta a suo carico giusto decreto emesso dal Tribunale di Bari Sezione
Civile (proc. n.9946/16 r.g.) in data 6/3/2017.
In ... accertato in data 8/9/2021 e tutt'ora permanente.
b) P.V. e P.V., entrambi per il reato p. e p. dall'artt. 110-640 c.p., per aver in concorso tra loro, mediante
artifizi e raggiri, indotto in errore N.I. relativamente alla prestazione lavorativa svolta dal P.V. presso
la ditta del di lui padre P.V.; in particolare, artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente, nei
due atti di pignoramento presso terzi ex art. 547 c.p.c (notificati in data 4/9/20 ed in data 23/2/21),
della non debenza da parte del P.V. nei confronti del di lui figlio di P.V., in tal guisa determinando
un ingiusto profitto a loro favore, con relativo danno per la parte offesa,
In ... accertato in data 8/9/2021 e tuttora permanente.
Svolgimento del processo
Con decreto del 23.11.2023 P.V. e P.V. venivano citati a giudizio, per l'udienza predibattimentale,
dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati descritti in
epigrafe.
All'udienza del 12.03.2024 veniva disposto un rinvio, stante l'assenza del Giudice titolare, impegnata
nel corso di aggiornamento professionale presso la SS.MM.
All'udienza del 24.09.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva disposto procedersi
in assenza degli imputati; in via preliminare la persona offesa, N.I., depositava costituzione di parte
civile, che veniva ammessa. Indi, il difensore degli imputati, munito di procura speciale, chiedeva
procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione di documentazione (ricevute
di versamento mantenimento dal luglio 2022, ricevute attestanti versamento rette attività sportiva,
ricevute attestanti versamento scuola privata, ricevute versamento somme conseguimento patente
di guida e bollo auto, ricevute attestanti versamento spese materiale scolastico, ricevute attestanti
versamento spese mediche, ricevute versamenti carta prepagata, annotazione versamento spese
odontoiatriche, visura camerale P.P., attestazione pec ricevuta dichiarazione terzo, certificato
residenza storico P.V.) e all'esame del figlio P.M. o in subordine di accedere al rito abbreviato secco.
Il P.M. non si opponeva al deposito della documentazione, ma all'esame del figlio; il Giudice
ammetteva il rito abbreviato secco e il P.M. versava in atti il fascicolo delle indagini preliminari.
All'udienza del 15.10.2024 l'imputato P.V. rendeva spontanee dichiarazioni e il processo veniva
rinviato la discussione con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 6.05.2025 veniva disposto un rinvio stante la dichiarazione di adesione da parte del
difensore all'astensione proclamata dalla Camera Penale di Bari.
All'udienza del 16.12.2025 in accoglimento alla concorde richiesta formulata dal difensore
dell'imputato e dal difensore della parte civile, veniva disposto un rinvio, con sospensione dei
termini di prescrizione.
All'odierna udienza preliminarmente il difensore dell'imputato depositava scrittura privata datata
26.01.2026 intervenuta tra l'imputato P.V. e la parte civile N.D.; il difensore della parte civile, munito
di procura speciale, rinunciava alla costituzione di parte civile e dichiarava di rimettere la querela
sporta in danno degli imputati. Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe
descritte e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La documentazione in atti, tutta utilizzabile in virtù del rito prescelto, consente di ritenere provata
la penale responsabilità di P.V. in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione mentre, in
riferimento al reato di truffa contestato agli imputati al capo b), deve dichiararsi l'estinzione del reato
a causa della tardività della querela.
Con riferimento al reato di cui al capo a) dell'imputazione, viene contestato all'imputato P.V., di aver
omesso di corrispondere la somma mensile, al coniuge N.I., stabilita a titolo di mantenimento per i
tre figli, così violando gli obblighi di assistenza materiale nell'interesse della famiglia.
Per quanto concerne l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, tale circostanza emerge
chiaramente dalla lettura dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Bari - Prima Sezione
Civile - il 14.02.2017 (depositato in cancelleria in data 06.03.2017), a seguito di ricorso per separazione
consensuale dèi coniugi (r.g.n.9946/2016), nel quale veniva disposto l'obbligo, posto a carico
dell'imputato, di corrispondere a partire dal mese di dicembre 2016, in favore della N.I., a titolo di
mantenimento dei tre figli, la somma mensile di Euro 500,00.
Nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa, N.I., datata 08.09.2021, innanzi alla Procura delle
Repubblica presso il Tribunale di Bari, si legge quanto segue: "Sono legalmente separata da mio
marito Sig. P.V., nato a B. il (...), anagraficamente residente in N. alla via X. S. n.14 ma effettivamente
domiciliato all'interno del complesso residenziale denominato Poggetto. Dalla nostra unione sono
nati tre figli, P.M. di anni 19, P.G. dì anni 14 e P.F. di anni 8. Nell'accordo di separazione, omologato
dal Tribunale di Bari con decreto del 06/03/17, i figli sono stati collocati presso la mia abitazione ed
affidati ad entrambi i genitori. È stato altresì stabilito, che il Sig. P.V. versi mensilmente, in mio
favore, la somma di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese
straordinarie. Fatto sta che il Sig. P.V. non ha mai versato l'assegno di mantenimento limitandosi
soltanto alla partecipazione, in modo del tutto irregolare e non conforme a quanto stabilito
nell'accordo, delle sole spese straordinarie. Inutili sono stati tutti i tentativi fatti nel corso degli anni
dì ottenere il pagamento di quanto dovuto per i miei figli alle promesse non hanno mai fatto seguito
i fatti ed il P. si è sempre trincerato dietro sue presunte difficoltà lavorative. Mi sono pertanto rivolta
ad un legale al fine di chiedere assistenza anche perché, nel frattempo, la mia situazione economica
era decisamente peggiorata. Preciso che durante gli anni di vita coniugale io e mio marito gestivamo
una attività di commercio dì giocattoli per bambini ed annessa ludoteca. Nel corso di tale attività,
che è stata chiusa definitivamente nel 2013, sono stati contratti numerosi prestiti nei quali la scrivente
compare come richiedente/cointestaria/garante e per i quali sto ricevendo continue notifiche di atti
giudiziari e pignoramenti del mio stipendio. Attualmente dalla mia busta paga vengono trattenuti
Euro307,00 per un pignoramento promosso dalla I.N. s.p.a. Dopo la chiusura dell'attività e la fine
del matrimonio, ritrovatami completamente sola a dover sostentare i miei figli, con enorme sforzo e
sacrificio, mi sono rimessa a studiare ed ho superato il concorso quale docente di scuola della
infanzia. Il sig. P.V., invece, dopo la cessazione della comune attività, ha sempre lavorato alle
dipendenze dì suo padre presso l'attività di famiglia la "P.P.P." con sede in N. al Corso R. n.48. In
sostanza la scrivente, in quanto percettore di un reddito "dichiarato " è l'unico soggetto che dovrà
pagare tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio e contestualmente sostenere i tre figli
conviventi con poco più di mille euro mensili, senza che mio marito abbia mai versato una sola
mensilità in favore deifigli. Per tali ragioni il mio legale ha notificato, in data 19/06/20, al Sig. P.V.,
un atto di precetto chiedendo il pagamento della somma di Euro 22.500,00 oltre competenze dell'atto
dì precetto per un totale dì Euro 22.831,92. Stante il mancato pagamento, in data 04/09/20, è stato
notificato un pignoramento presso terzi in danno del P.V. e presso il terzo datore dì lavoro, la ditta
P.P.P., con sede in N. al Corso R. n.48. Fatto sta che la ditta P., in persona del suo titolare, faceva
pervenire per il tramite del suo legale Avv. E.P., una pec in cui negava di essere debitore del sig. P.V.
(vedi all. ti). Facevano seguito alcuni contatti tra le partì al fine di risolvere la vicenda ma, stante
l'esito negativo degli stessi, la istante sì vedeva costretta a rinotificare altro atto di precetto" in data
22/12/20, per la somma di Euro 25.500,00 oltre competenze legali. Perdurando l'inadempimento, il
mio legale procedeva con la notifica di un nuovo atto di pignoramento presso terzi che veniva
notificato ad una serie di banche ed istituti di credito nonché, nuovamente, alla P.P.P.. Anche in
questa occasione, sempre tramite il proprio legale, la ditta in questione faceva pervenire
dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. nuovamente negativa (vedi all.ti). A questo punto viste le
dichiarazioni palesemente false rilasciate dal Sig. P.V., ho dato incarico ad un investigatore, al fine
di procurarmi le prove della sussistenza del rapporto di lavoro tra mìo marito e la ditta P.P.P..
Facendomi carico anche di tale ulteriore spesa, l'investigatore mi ha fornito le foto che allego alla
presente in cui si vede chiaramente il Sig. P.V. al lavoro dietro il bancone della polleria ed anche un
breve video, dove egli stesso dichiara di lavorare in polleria dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 17
alle ore 21. Da quanto sopra emerge chiaramente la gravità del comportamento del P.V. che, pur
svolgendo regolare attività lavorativa non ha mai versato un solo assegno dì mantenimento per il
sostentamento dei suoi tre figli pur sapendo che lo stipendio della sottoscritta è gravato (e lo sarà
ancora per molti anni) da svariati pignoramenti. Il comportamento reiterato posto in essere dal P.V.
configura il reato di cui all'art. 570 c.p. avendo egli fatto sistematicamente mancare i mezzi di
sussistenza ai suoi figli minori, con condotta reiterata dal 06/03/2017 data di omologa dell'accordo
di separazione. Forse ancor più grave è il comportamento del Sig, P.V. che, per ben due volte, ha
dichiarato il falso alla autorità giudiziaria. Infatti, anche se la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.
viene materialmente inviata al creditore procedente, non si può trascurare che l'atto di pignoramento
presso terzi è un atto dell'Ufficiale Giudiziario e che il destinatario effettivo della dichiarazione è il
Giudice della esecuzione a cui compete decidere in ordine alla domanda di assegnazione delle
somme, avanzata dal creditore procedente. Nel dichiarare il falso circa la non debenza di somme in
favore del figlio (somme che evidentemente gli sarebbero dovute per l'attività lavorativa svolta) il
P.V. si è macchiato del reato di cui all'art. 483 c.p. posto che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., è
destinata ad un pubblico ufficiale, quale certamente è da considerarsi il Giudice della esecuzione. Il
comportamento posto in essere dal P.V. configura, altresì, gli estremi della truffa ex art. 640 c.p. posto
che egli, dichiarando il falso, ha posto in essere un raggiro ed artifìcio tale da far cadere in errore, sia
il creditore procedente stai! giudice della esecuzione e ciò al fine dì far conseguire un ingiusto
profitto (il mancato pagamento dell'assegno dì mantenimento) in favore del figlio. ".
All'udienza del 15.10.2024 l'imputato, P.V., rendeva spontanee dichiarazioni e riferiva che la ragione
per la quale non aveva versato le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli dipendeva dalle
sue non buone , condizioni economiche e che aveva provveduto sempre a corrispondere le spese
straordinarie (quali spese odontoiatriche e per scuole private); dichiarava, altresì, di aver ripreso da
circa due anni a versare regolarmente il mantenimento dei figli.
Orbene, la prova della colpevolezza dell'imputato è data dalle dichiarazioni della parte civile, oltre
che dalla documentazione in atti.
Come affermato dalla Suprema Corte, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche
da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa
la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e
4, cod. proc, pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa
si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di
attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni
di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020).
Ebbene, la versione resa dalla persona offesa risulta essere credibile, puntuale ed attendibile e non
sono emersi elementi idonei a far dubitare della credibilità soggettiva della stessa e dell'attendibilità
intrinseca delle sue dichiarazioni.
La N., infatti, si è limitata esclusivamente a narrare i fatti senza amplificare in alcun modo le condotte
poste in essere dall'imputato.
Né l'imputato ha offerto una versione alternativa dei fatti in merito al periodo marzo 2017 (data di
omologa) - giugno 2022.
Infatti, la difesa ha depositato solo documentazione dalla quale emerge che il P.: 1) solo a far data
dal mese di luglio 2022 (sino ad aprile 2024 ad eccezione della mensilità di giugno 2023) aveva
provveduto al versamento delle somme stabilite a titolo di mantenimento per i tre figli; 2) per il
periodo antecedente aveva provveduto ad effettuare versamenti solo a titolo di spese straordinarie
per i figli.
Orbene, secondo l'ipotesi accusatoria la condotta posta in essere dall'imputato integra il reato di cui
all'art. 570 bis c.p.
Preliminarmente è necessario ricordare che il D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, in vigore dal 6 aprile
2018 ha introdotto nel codice penale all'art. 3-bis il principio della riserva di codice, secondo il quale
le "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell 'ordinamento solo se
modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la
materia". Con l'introduzióne di tale principio, il Legislatore ha, quindi, recepito l'indicazione
contenuta all'art. 1, comma. 85, lett. q) della L. 23 giugno 2017, n. 103 di garantire, attraverso
l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie incriminatrici aventi ad oggetto la tutela di beni
di rilevanza costituzionale e previste da disposizioni di legge in vigore, una migliore conoscenza dei
precetti e delle sanzioni .e, di conseguenza, l'effettiva funzione rieducativa della pena. Ciò ha
determinato, tra l'altro, l'introduzione del Capo I-bis all'interno del Titolo XII del Libro II del Codice
Penale, intitolato ai "delitti contro la matermtcF, e di una Sezione I- bis all'interno del Capo m del
medesimo titolo, dedicata ai "delitti contro l'uguaglianza".
Proprio nel novero della revisione sistematica del Codice Penale, si inserisce l'art. 570-bis c.p.,
rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento
del matrimonio", il quale riproduce a grandi linee il contenuto degli articoli 12-sexies della L. 1
dicembre 1970, n. 898 e 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 fattispecie solo formalmente abrogate, e
statuisce che "le pene previste dall'art. 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".
Dunque, in virtù dell'alt. 570 bis c.p. anche il coniuge separato è tutelato penalmente nel caso di
omesso versamento dell'assegno nei suoi confronti, ipotesi che non era prevista dall'art. 570 c.p.,
che faceva riferimento esclusivamente al coniuge non separato e dall'art. 3 della L. n. 54 del 2006 che
non contemplava la violazione degli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge
separato.
Ciò chiarito è evidente come la norma, recependo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in
relazione all'art. 3 L. n. 54 del 2006, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p., punisca il
semplice inadempimento dell'obbligazione civile di corresponsione dell'assegno nella misura
disposta dal giudice, non rilevando, a differenza che per l'art. 570 comma 2 c.p., che la condotta non
abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari (Cfr. Cass. Pen. Sez.VI, 20 luglio 2016 n.
43331).
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 4677 del 19 gennaio 2021 chiarendo
che "il reato è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata
corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé
oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne
una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza
di mezzi di sussistenza".
Va, altresì, rilevato che non esclude la sussistenza del reato de quo neanche la circostanza del
recupero forzoso dei crediti operato dall' avente diritto in quanto si pone, rispetto alla perpetrata
omissione, come un post factum dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da,
parte dell'obbligato. Il reato in esame; quindi, si perfeziona nel momento in cui il soggetto agente
omette di conferire quanto stabilito in sede civile, a nulla rilevando che, in difetto di tale
adempimento, altro soggetto, compreso quello che esercita la potestà genitoriale sul destinatario di
tali conferimenti, possa attivarsi per ovviare alle diverse omissioni agendo in via esecutiva su risorse
reddituali dell'obbligato.
Dunque, la mancata corresponsione da parte dell'imputato di quanto statuito dal giudice civile, in
favore dei tre figli, integra senz'altro il reato in contestazione visto che dal marzo 2017 al giugno 2022
nessun assegno è stato versato.
Si ritiene, altresì, sussistente l'elemento psicologico del reato proprio alla luce della reiterazione nel
tempo della condotta delittuosa.
Inoltre, in riferimento al reato de quo gli Ermellini hanno precisato che "affinchè la condotta di cui
all'art. 570 bis c.p. possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli
introiti economici o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire
una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta ad adempiere alle
obbligazioni imposte dal Giudice. Ne deriva che non sono sufficienti a dimostrare l'impossibilità
oggettiva di versare l'assegno dì mantenimento e le somme necessarie a sostenere le spese
straordinarie in favore del figlio la vendita da parte del padre della propria attività e il fallimento
della società di cui lo stesso era amministratore, in assenza di prove idonee a d imostrare la dedotta
crisi economica" (Cass. pen. nr. 16138 del 12 aprile 2019).
Nel caso di specie non è stata in alcun modo provata l'assoluta impossibilità per l'imputato di
adempiere a quanto statuito.
Ne sono riprova i provvedimenti del Tribunale di Bari che hanno comunque ritenuto che la somma
di 500,00 euro fosse proporzionata all'effettivo tenore di vita dell'imputato.
Indicativo è anche il fatto che costui non abbia mai chiesto al Giudice civile una riduzione della
somma stabilita.
Del resto, le difficoltà economiche non possono in alcun modo giustificare la condotta inadempiente
dell'imputato poiché persona di età tale da essere ancora dotata di capacità lavorativa e reddituale,
tanto più che la Suprema Corte ha in più occasioni avuto modo di rilevare che neppure lo stato di
disoccupazione in sé può comportare automaticamente l'esonero del genitore dall'obbligo di
mantenere i figli.
Tra l'altro l'imputato avrebbe potuto chiedere aiuti economici alla famiglia al fine di garantire un
adempimento anche parziale degli obblighi economici imposti dal Tribunale.
L'istruttoria, dunque, ha mostrato in maniera incontestabile che l'imputato si è volontariamente e
reiteratamente sottratto a tali obblighi (dal 2017 al 2022).
Nel caso di specie non può trovare applicazione, l'istituto della particolare tenuità del fatto ex art.
131 bis c.p., giacché nel caso di reiterati inadempimenti il reato, pur unitariamente valutabile, deve
essere qualificato come a consumazione prolungata e abituale, risultando dunque incompatibile con
l'applicazione della speciale causa di non punibilità. Costituisce, infatti, ius receptum nella
giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. intanto è applicabile al reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, in quanto l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento
abbia avuto carattere di mera occasionalità (Cfr. Cass. Pen. VI sezione, n. 05774/20 e 04677/21), cosa
che nel caso di specie non è accaduta vista la mancata corresponsione degli assegni dal 2017 al 2022.
Deve, altresì, evidenziarsi che veniva depositata scrittura privata di avvenuto risarcimento dei
danni, intervenuta tra le parti, e che la parte civile rinunciava alla costituzione di parte civile e
dichiarava, tramite il difensore munito di procura speciale, di rinunciare alla querela sporta in danno
degli imputati.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la
pena prevista per l'art. 570-bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art.
570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970. Come noto,
quest'ultima norma aveva determinato dubbi interpretativi, atteso che l'art. 570 prevede sanzioni
differenziate al primo e secondo comma, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile
all'art. 12-sexies. Gli stessi dubbi che a distanza di pochi anni sono stati risolti definitivamente dalle
Sezioni Unite che, interrogate sul punto, hanno affermato che "nel reato di omessa corresponsione
dell'assegno divorzile previsto dall'arte 12-sexies della L. 10 dicembre 1970, n. 898, come modificato
dall'art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. deve
intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione" (Sez.
Un., n. 23866 del 31/01/2013). Tale conclusione è, infatti, sicuramente applicabile anche al nuovo art.
570-bis cod. pen., atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12-sexies,
ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, si ritiene equa, tenuti presenti i parametri di cui all'art. 133 c.p. con particolare
riferimento all'intensità del dolo e alla gravità della condotta, la pena finale di Euro 600,00 di multa,
così determinata: pena base Euro 900,00 di multa, riduzione nella misura di 1/3 in ragione del rito
prescelto.
Non sussisto elementi utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attesa la gravità
e perduranza della condotta, nonché il ristoro parziale del danno patrimoniale.
Dalla riconosciuta colpevolezza dell'imputato P.V. discende la sua condanna al pagamento delle
spese processuali.
La reiterazione nel tempo del reato esclude, altresì, la possibilità di concedere il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Con riferimento al reato di truffa contestato a entrambi gli imputati al capo b) occorre innanzitutto
evidenziare che: 1) trattasi di reato procedibile a querela della persona offesa e che nel caso di specie,
come da denuncia-querela in atti, pienamente utilizzabile in ragione del rito prescelto, la stessa
risulta essere stata depositata in data 08.09.2021; 2) la parte civile, all'odierna udienza, a mezzo del
difensore munito di procura speciale dichiarava di rimettere la querela sporta in danno degli
imputati.
Come da consolidato orientamento, il termine per la presentazione della querela decorre dal
momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto -reato nella sua
dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto
se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi
(Cass. Pen., Sez. V, n.46485 del 20.06.2014, Cass. Pen., Sez. V, n.33466 del 09.08.2008, Cass. Pen., Sez.
V, n.3719 del 24.11.2015).
Orbene, nel caso di specie, la persona offesa aveva la conoscenza certa del fatto reato, sia dalla
dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato datata 24.02.2021, che dai rilievi fotografici,
allegati alla denuncia-querela raffiguranti il P.V. al lavoro presso l'esercizio commerciale
dell'imputato P.V. del 14.04.2021.
Per dette ragioni è del tutto evidente che la denuncia-querela non è stata depositata entro i prescritti
termini di legge né vi è traccia agli atti del processo di alcuna querela tempestivamente sporta dalla
persona offesa.
Per tale ragione deve pronunciarsi nei confronti degli imputati P.V. e P.V. sentenza di non doversi
procedere per il delitto di truffa di cui al capo b) dell'imputazione per difetto della condizione di
procedibilità, cioè di querela tempestivamente sporta.
Il concomitante carico di lavoro non consente la redazione contestuale della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt.. 438 ss., 554-ter, 533 e 535 c.p.p. dichiara P.V. responsabile del reato a lui ascritto al capo
a) e, applicata la diminuente prevista per il rito, lo condanna alla pena di Euro 600,00 di multa, oltre
al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 438 ss., 554-ter e 529 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di P.V. e P.V.,
in ordine al reato a loro ascritto al capo b) dell'imputazione, in quanto estinto per tardività della
querela.
Giorni 15 per il deposito della motivazione della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2026
Avv. Antonino Sugamele

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