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Sentenza

DIRITTO PENALE - Diffamazione via Facebook e persistente omesso mantenimento del figlio

(Cp, articoli 62-bis, 81, 133 e 133-bis, 163, 185, 570-bis e 595, comma 3; Cpp, articoli 464, 533, 535, 538, 539, 541 e 544)
DIRITTO PENALE - Diffamazione via Facebook e persistente omesso mantenimento del figlio (Cp, articoli 62-bis, 81, 133 e 133-bis, 163, 185, 570-bis e 595, comma 3; Cpp, articoli 464, 533, 535, 538, 539, 541 e 544)
Tribunale Frosinone, sentenza 9 marzo 2026 n. 3 - Giudice Ruscito
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Ruscito, all'udienza del
08.01.2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
P.S., nato ad A. il (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia;
libero, GIÀ PRESENTE
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. …del Foro di Frosinone;
IMPUTATO
A) del reato p. e p. dall'art. 595 comma 3, c.p. per avere offeso la reputazione della ex moglie F.B.,
pubblicando sul proprio profilo Facebook un lungo post nel quale, riferendosi chiaramente alla
predetta, esternava affermazioni tra le quali: "...con la mamma, intrattenni dietro sue insistenti
volontà fintanto da spingersi dopo un mio netto rifiuto ad un suo invito, a divellere persiana e
finestra della mia abitazione, arrampicandosi come neanche T. capace con il fine ultimo, di avere con
il sottoscritto, particolari ed intuibili relazioni...la tizia aveva ulteriori relazioni sentimentali, quanto
meno promiscue (per usare un linguaggio diplomatico e garbato)...rimase incinta ma, bisognava solo
appurare chi, il genitore...la F. non esitò ad iscriversi ad una scuola di ballo facendo coppia con un
nord africano, di cui non ricordo il nome, e facendo consuetamente rientro in casa a tarda notte,
assoggettandomi a duri sacrifici, per la gestione nell'affrontare, ogni esigenza neonatale, di G. in
fasce...solo in qualche rara occasione, la F., si è presa cura di G. eppur, in maniera indecente ed
imbarazzante...ricordo anche un tentativo di demonizzarmi, simulando un mio violento pestaggio
ed accoltellamento del suo viso...ebbi pietà per quella donna disturbata, e decisi di non denunciarla,
onde evitare che G. avesse una madre impattata a vita, nel proprio casellario giudiziario...capito che
lenza la F....??? Ed io che la credevo una donna di mezza tacca, invece capace e convinta, (bontà
sua..), di dispensare sani principi morali e civili ad altri individui..." ed altro dal medesimo tenore
diffamatorio e "calunnioso".
In ... (ex art.9, comma 2, c.p.) in epoca antecedente e prossima al 273.2022
B) del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. per aver omesso di versare alla ex moglie F.B. l'assegno mensile
pari ad Euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia minore G. come stabilito dal Tribunale di
Frosinone con Provv. R.G. n.1245/08 dell'11 febbraio 2011.
In ... con condotta ancora in corso.
Persona offesa costituita parte civile:
F.B., nata F. in data (...) - …del Foro di Frosinone.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 335/2022, il GIP in sede disponeva, con
decreto emesso il 13.01.2023, il giudizio immediato nei confronti di P.S., come sopra generalizzato,
per rispondere del reato di cui agli artt. 595, co. 3, c.p., commesso in ... in epoca antecedente e
prossima al 27.03.2022 (capo A) e 570 bis c.p., commesso in ... con condotta ancora in corso (capo B).
All'udienza del 01.06.2023, in dichiarata assenza dell'imputato e previa ammissione della
costituzione di parte civile da parte di F.B., si disponeva sulle richieste istruttorie; all'udienza del
19.10.2023 veniva sentita la persona offesa, con acquisizioni documentali, dandosi conto dell'assenza
non giustificabile dell'imputato ai fini dell'esame (come da verbale); all'udienza del 08.02.2024 il
processo veniva rinviato per adesione dei difensori all'indetta astensione di categoria; all'udienza
del 13.06.2024, presente l'imputato (con revoca della pregressa dichiarazione di assenza), venivano
sentiti i testi C., P. e B.; all'udienza del 14.11.2024 l'imputato e il difensore dichiaravano di rinunciare
all'opposizione al decreto penale di condanna; all'udienza del 28.11.2024, tuttavia, veniva dichiarata
l'inammissibilità della rinuncia per tardività, disponendosi sulla prosecuzione dell'istruttoria;
all'udienza del 27.02.2025 si rilevava l'assenza di prova dell'esito della citazione del teste M., nei cui
confronti di disponeva una sanzione pecuniaria all'udienza del 22.05.2025 e l'accompagnamento
coattivo all'udienza del 18.09.2025, in occasione della quale l'imputato rendeva dichiarazioni
spontanee; all'udienza del 27.11.2025 il processo veniva aggiornato da sost ituta del sottoscritto;
all'udienza del 04.12.2025 veniva riconosciuto l'impedimento legittimo del difensore del P.;
all'udienza dell'08.01.2026, sentito il teste M. ed acquisite produzioni delle parti private, si procedeva
a discussione e, previa conseguente camera di consiglio, veniva emessa sentenza con lettura del
dispositivo e riserva dei motivi in giorni sessanta.
P.S. risponde dei delitti di diffamazione aggravata e di violazione degli obblighi di assistenza
familiare in caso di separazione e di scioglimento del matrimonio in danno di F.B. per i fatti e nei
tempi descritti nei capi di imputazione sopra riportati.
Vanno inizialmente richiamati i seguenti documenti: 1) le copie del ricorso per separazione
consensuale, del verbale di udienza presidenziale del 18.06.2008 e del decreto di omologa del
26.06.2008, da cui si evince l'obbligo in capo all'odierno imputato di versare un assegno mensile di
Euro 700,00 per il mantenimento della figlia G. e del pagamento al 50% delle spese straordinarie; 2)
il provvedimento assunto dal Tribunale di Frosinone in data 11.02.2011 (deposito del 14.02.2011) con
cui vennero in parte modificate le condizioni di separazione, riducendo l'assegno di mantenimento
all'importo di Euro 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza dal mese
di aprile 2009. Alla luce del fatto descritto nel capo B), quindi, è quest'ultimo il titolo giudiziale al
quale attiene la contestazione.
Il Pubblico Ministero, inoltre, ha prodotto la stampa del post sul sito Facebook fondante la
contestazione del delitto di diffamazione.
Passando alla deposizione di F.B., può essere compendiata la seguente ricostruzione:
- P.S. pubblicava cose inesatte e non reali sui social, diffamandola in prima persona e dando luogo
ad una situazione non piacevole perché avevano visto tutte le persone dell'ambito lavorativo,
familiare e delle amicizie;
- lo sposò nel 2004 per poi separarsi nel 2007-2008 per via di una situazione "abbastanza drammatica"
che la vide anche subire violenze; dal matrimonio nacque una figlia per il cui bene erano rimasti
contatti nel corso degli anni;
- in data 27.03.2022 il P. pubblicò il post oggetto della querela per diffamazione, di cui riconosceva
la stampa mostratale e tratta da Facebook; la informò per prima sua sorella, F.F. con un messaggio e
poi le colleghe di lavoro, tra cui S.M., evitando lei di vedere quello che lui scriveva per tutelare se
stessa e la figlia, ma che in seguito andò a leggere anche personalmente;
- quanto alla questione del mantenimento, in occasione di una prima udienza il Tribunale stabilì la
cifra di Euro 700,00, per quanto ricordasse versata una sola volta; in seguito ad una seconda udienza
tenutasi a distanza di anni, il contributo venne fissato ad Euro 500,00, mai versato; in una circostanza
il P. le fece un bonifico solo per consentirle di ottenere un mutuo per lavori all'abitazione, dato il suo
reddito basso, e che dovette poi restituirgli in contanti; anche al momento della deposizione,
l'imputato non versava nulla, salva la somma di Euro 30,00 qualche mese prima;
- il P. aveva da sempre un'attività commerciale fino a poco tempo prima intestata al nipote, il che lei
sapeva per aver mantenuto rapporti con la di lui madre, alla quale ogni tanto portava di nascosto la
figlia G.; quest'ultima da due anni non voleva vedere il padre, che aveva alzato le mani anche nei
suoi confronti, ed era sottoposta a terapia per problemi non indifferenti;
- quanto alla questione diffamatoria, lei aveva avuto problematiche personali, essendo guardata ed
additata da tutti e dovendo cercare di far finta di nulla soprattutto per la figlia;
- alcune delle sue venti colleghe presso S.S. in F., tra cui P.A. e C.A., le riferirono "(...) guarda B., c'è
tuo marito, psicopatico, continua a scrivere queste cose, su di te (...) lei aveva evitato di controllare
se il post fosse stato rimosso per tutelarsi, avendo perciò chiesto anche alla sorella di non dirle nulla;
- dopo la separazione la figlia viveva con lei, fermo che l'aveva sempre lasciata libera di stare con il
padre, se avesse voluto, per non farle pesare quella situazione, sicché era capitato che a volte stesse
da lui nel fine settimana o durante;
- la figlia, divenuta maggiorenne il 21.05.2022, praticava equitazione, più che altro come terapia, ed
il P. aveva contribuito fino a qualche anno prima, mentre all'attualità lei se ne occupava da sola.
Ebbene, le dichiarazioni della persona offesa, notoriamente suscettibili di provare, anche da sole,
una penale responsabilità, sebbene previa sottoposizione a più attento vaglio critico specie alla luce
della costituzione di parte civile, appaiono sufficientemente lineari nel descrivere il nucleo essenziale
delle condotte attribuite al P. e che, per quanto interessa in questa sede, si risolvono nella
pubblicazione di un cd. post sul sito Facebook e in omessi versamenti pressoché totali nel corso degli
anni del mantenimento dovuto per la figlia G., così non richiedendo particolari approfondimenti
ricostruttivi.
Del resto, l'assenza di intenti di amplificazione dei fatti appare desumibile, ad esempio, dall'aver la
F. dato conto di una parziale contribuzione del P. alle spese per la disciplina dell'equitazione della
figlia e dal non aver condito il suo racconto di percepibili enfatizzazioni in danno dell'imputato.
Si aggiungono le valutazioni svolte da questo Tribunale nel ridurre l'importo dell'assegno di
mantenimento sopra indicato nell'anno 2011, a conferma di quanto dichiarato dalla F. in ordine alla
gestione fattuale di attività commerciali da parte del P..
A fronte di tali risultanze, venivano sentiti i testi indicati dalla difesa: 1) C.A., dichiaratasi amica di
vecchia data del P., la quale riferiva in sintesi: del fatto che la bambina rimase con il padre, dopo che
la moglie F.B. andò via ("...è rimasta con il padre tanto è che io la trovavo a casa, lui l'accompagnava
la mattina a scuola e a parte il fine settimana che poi credo andasse dalla madre..."), fino a due/tre
anni; del fatto che P.S. le avesse detto di aver versato regolarmente il mantenimento (la teste, tuttavia,
rispondeva alla domanda presupposta sulla sua conoscenza dell'obbligo in capo all'imputato: "...Io
adesso...Credo di sì perché di solito funziona così, adesso non posso dire tutti questi particolari
perché non è che..."); di non ricordare l'indirizzo preciso del P. in ... all'epoca della separazione; 2)
P.S., a suo tempo vicina di casa della coppia, la quale riferiva in sintesi: del fatto che la bambina fosse
rimasta presso il P. "...più o meno nel 2011 credo, 2011 penso..."; del fatto che la F. si fosse allontanata
nel 2008, in un primo momento portando con sé la figlia; del fatto che, dopo il 2011, G. venisse spesso
dal padre, il quale se ne occupava continuamente, chiedendole anche aiuto in proposito prima del
2011; del fatto che, durante la convivenza, il P. e la F. litigassero molto spesso; di aver visto sempre
P. accompagnare la figlia a scuola, anche quando non viveva più con lui; 3) B.M. il quale, in sintesi,
riferiva: della frequentazione del centro ippico da parte di G.P., in quanto proprietaria di cavalli e
partecipante a più lezioni settimanali, da novembre 2016 a novembre/dicembre 2021;
dell'accompagnamento da parte del padre, o di persone da lui incaricate, e, più di rado, della madre
F.B. nonché del fatto che P. si occupasse interamente della spesa per il maneggio; 4) M.F., dichiaratosi
amico di lunga data dell'odierno imputato, il quale riferiva in sintesi: della presenza di G. presso il
padre "...Mah...da sempre, da sempre, fin da piccolissima, fin da piccolissima, fino a quando, mi
sembra, all'età di sedici-diciassette anni..."; del costante accompagnamento a scuola da parte del
padre e di averlo visto quotidianamente con la figlia; del fatto che P. gli avesse detto di aver sempre
versato il mantenimento alla F.; di non ricordare la pubblicazione di un post su Facebook nel 2022
da parte del P. nei confronti della F.; di presumere che, ad un certo punto, G. non ebbe più rapporti
con il padre per colpa della madre (su domande della parte civile, tuttavia, il teste precisava, tra
l'altro, di non aver frequentato tutti i giorni S. e di abitare in ... quasi stabilmente tramite un caravan,
pur essendo un itinerante).
Siffatti apporti testimoniali introdotti dalla difesa, a ben vedere, non restituiscono elementi
concretamente idonei a smentire la riconducibilità dello scritto telematico a P.S. né tantomeno a
supportare un riscontro positivo di costante ottemperanza al suo obbligo di mantenimento della
figlia nel corso di molti anni (circostanza questa molto genericamente riferita in senso affermativo
da taluno dei testi, ma per averlo appreso dallo stesso P.), non senza considerare, nel complesso, una
certa approssimazione da parte di tutti i dichiaranti nel contestualizzare le rispettive percezioni.
P.S. rendeva spontanee dichiarazioni con le quali, senza alcun riferimento al post su Facebook di cui
al capo A, affermava in sintesi: di aver elargito alla F. l'importo in contanti di Euro 500,00 mensili
fino a che vissero in distinti piani dell'abitazione; di aver poi raggiunto un patto con la donna, in
forza del quale si sarebbe fatto carico delle spese ordinarie e straordinarie della figlia, il che fece
puntualmente sostenendo esborsi non indifferenti; di considerare denigrante l'accusa di non aver
pagato il dovuto per la figlia la quale, eccettuato qualche giorno, aveva sempre vissuto con lui; che
"...per un solo anno, quando io ho dismesso la mia attività perché me ne voleva andare proprio in
virtù del fatto che mia figlia mi aveva abbandonato con un sistema a dir poco disumano posto in
essere dall'avvocato della controparte, allora mia figlia ha deciso, ha acuito il mio attrito perché tutto
è nato quando una notte voleva rimanere a dormire nella stalla che abbiamo sotto la nostra villetta
di un maneggio..."; di essersi fatto fare tutte le ricevute della pensione della figlia, del pagamento
delle sue lezioni e per i trasporti dei cavalli; di sentirsi dilaniato per aver perso la figlia, in maniera
disumana "...condotta in Questura truccata e dicendo che io l'avessi colpita, quando io non le ho
alzato neanche mai di un tono, di un solo tono la voce!..."; di stare ancora pagando regolarmente
benché, in base a quanto appreso da vox populi, la figlia convivesse a T. con un ragazzo da lui
neppure conosciuto S. versione, invero, appare poco circostanziata e deliberatamente sintetica nella
ricostruzione dei fatti in contestazione, presenta tratti espositivi confusi e si caratterizza per una
connotazione oltremodo vittimistica, senza che sia stato processualmente possibile approfondirla
per mezzo dell'esame incrociato, non essendosi il P. presentato all'udienza in cui l'incombente era
calendarizzato.
La difesa dell'imputato, inoltre, ha prodotto i seguenti documenti: copia di un atto di pignoramento
presso terzi richiesto da F.B. per l'importo di Euro 46.739,43, notificato al P. nell'anno 2022 e
dichiarato estinto con ordinanza del 10.01.2023; prospetti a firma dell'imputato riguardanti la sua
situazione economica e somme asseritamente versate per il mantenimento della figlia negli anni
2022-2025; atti relativi a finanziamenti, a una rateizzazione accordata da A.d.E.R. e a modelli di
dichiarazioni dei redditi 2024 e 2025.
A tal riguardo, è appena il caso di osservare che, in coerenza con la posizione assunta dall'imputato
in merito all'assolvimento dei suoi obblighi, sarebbe stato ragionevole attendersi produzioni di altri
atti giudiziali che contenessero quantomeno una confutazione della più che consistente pretesa
azionata dalla F..
La parte civile, infine, ha prodotto documenti riguardanti la frequentazione della Scuola primaria G.
di ... da parte di P.G. dal 2010 al 2015, con un attestato di superamento dell'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo d'istruzione nell'anno scolastico 2017/2018, all'evidente fine di confutare quanto
dichiarato dai testi della difesa sui costanti accompagnamenti da parte del P. o di chi per esso.
Tutto ciò posto, in relazione al delitto di diffamazione vanno ricordati i seguenti condivisibili sanciti
in giurisprudenza di legittimità: 1) "Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di
indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia
pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta,
quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i rifer imenti
personali e temporali." - Cass. pen. 2598/2022; 2) "In tema di diffamazione, integra la lesione della
reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto posto in essere contro il divieto imposto da
norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che,
alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la
riprovazione della "communis opinio". (Fattispecie in tema di attribuzione non veritiera di una
relazione extraconiugale clandestina intrattenuta in costanza di matrimonio)." - Cass. pen.
33106/2020; cfr., nello stesso senso, Cass. pen. 27616/2019; Cass. pen. 40359/2008; 3) "La diffusione di
un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa
arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal
modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque
quantitativamente apprezzabile, di persone." - Cass. pen. 13979/2021.
La semplice lettura del lungo post telematico, oggetto di stampa in atti, palesa, senza necessità di
particolari sforzi interpretativi, affermazioni lesive della reputazione di F.B., agevolmente
individuabile quale destinataria di quelle offese, tra l'altro, dalla diretta menzione del suo cognome
e del suo rapporto di genitorialità con la figlia del P., al che si aggiunge il tenore complessivo dello
scritto, la cui causale scatenante risiede nel fatto che G. non avesse ritenuto di fare all'odierno
imputato gli auguri per la festa del papà.
La F., difatti, venne additata dall'autore del post, riconducibile chiaramente alla mano di P.S. in forza
dei plurimi e specifici riferimenti alla sua situazione familiare, per quanto maggiormente rilevante,
come una donna di facili costumi, capace addirittura di arrampicarsi da una finestra pur di avere
rapporti con lui, avvezza ad intrattenere rapporti promiscui al punto tale da far insorgere un dubbio
sulla paternità della figlia nonché ad accompagnarsi con un soggetto nord africano, peraltro
asseritamente dedito a traffici illeciti, così non curandosi della minore, al che si aggiungono accuse
di denunce calunniose nei suoi confronti e la qualificazione come donna disturbata.
Per l'effetto, le non troppo criptiche allusioni, in termini svilenti e volutamente sprezzanti, alla sfera
sessuale (e non solo) della donna non possono che configurare i presupposti oggettivi e soggettivi
del delitto di diffamazione, data la loro evidente idoneità a suscitare la riprovazione della
"communis opinio", tanto più alla luce della scelta di una nota piattaforma telematica ormai troppo
spesso utilizzata da cc.dd. leoni da tastiera come un facile mezzo di denigrazione di altre persone.
Di conseguenza, P.S. deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli sub A), come detto
connotato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p. in ragione dell'utilizzo del
social network Facebook, in plateale sussistenza anche dell'elemento soggettivo costituito dal dolo
generico (cfr. Cass. pen. 8419/2014).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine al reato di cui al capo B), essendo sufficientemente
provato l'elemento oggettivo del reato permanente in contestazione (cfr. Cass. pen. 42543/2016
secondo cui "In tema di reati contro la famiglia, il reato di cui all'art. 12-sexies L. n. 898 del 1970 è un
reato omissivo permanente, la cui consumazione, in caso di contestazione cd. aperta, cessa con
l'integrale adempimento dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo
grado, a condizione che dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo
l'emissione del decreto di citazione a giudizio."), stante l'emersa omissione dei versamenti dovuti da
P.S. a F.B. in base al disposto dei provvedimenti giudiziali sopra richiamati, fatti salvi qualche
sporadico pagamento, la contribuzione per l'attività di equitazione e taluna verosimile dazione
diretta alla figlia, posto che l'art. 570 bis c.p. dispone che "le pene previste dall'articolo 570 si
applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto
in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli
obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei
figli".
L'arco temporale di riferimento, difatti, appare molto consistente, ragion per cui la vicenda non può
essere circoscritta in un ambito di mera rilevanza civilistica (cfr. Cass. pen. 47158/2022 secondo cui
"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall'art. 570-bis
cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di
inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da
incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.
(Fattispecie relativa al ritardo nel pagamento di due soli assegni mensili di mantenimento)."),
palesando logicamente, come detto, anche una sicura sussistenza del dolo generico necessario a
configurare il reato.
Inoltre, quanto alle condizioni economiche dell'obbligato, si richiama condivisibile giurisprudenza
di legittimità nella parte in cui chiarisce che "in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli
adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una
situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi
dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione
dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che
l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell'accertato rifiuto
dell'obbligato di svolgere attività lavorativa)." - Cass. pen. 49979/2019, principio questo del tutto
attinente anche al delitto di cui all'art. 570 bis c.p. e ben applicabile al caso di specie, non essendo per
nulla emerso che il P. versasse in condizioni di assoluta incapacità economica.
Del resto, basta esaminare il prospetto attinente alla situazione economico finanziaria datato
27.12.2025 e sottoscritto dallo stesso imputato per individuare i dati, del tutto distonici rispetto alla
suddetta evenienza, della concessione, fra il 2017 ed il 2025, di ben tre finanziamenti da parte di
istituti di credito nonché della capacità di sostenere un contratto di affitto, non senza considerare
l'inclinazione del P. a svolgere attività commerciali tramite terzi già ritenuta giudizialmente
plausibile nell'anno 2011.
Dunque, l'imputato deve ritenersi, secondo i canoni di cui all'art. 533 c.p., colpevole del delitto in
questione, non soltanto per gli importi di mantenimento ordinario, ma anche per buona parte delle
spese straordinarie della figlia.
Ad ogni modo, alla luce della risultante incensuratezza e della verosimile incidenza sui suoi
comportamenti dell'annoso contesto conflittuale dei rapporti con la ex moglie e con la figlia, possono
essergli concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto
all'aggravante di cui al capo A).
I due reati in contestazione, per l'appunto, si caratterizzano per la comune matrice causale appena
indicata, il che consente la loro unificazione ex art. 81, co. 2, c.p. nell'ambito del delitto di cui al capo
B), posto che, all'esito del bilanciamento tra circostanze de quo (cfr. Cass. pen. 26902/2025), deve
ritenersi più grave rispetto a quello di cui all'art. 595, co. 1, c.p.p.
Valutati, quindi, i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., con particolare riguardo alla notevole
entità degli omessi versamenti e al grado di lesione concretamente arrecata alla reputazione della
persona offesa, si stima equo condannare l'imputato alla pena di mesi cinque di reclusione (p.b. mesi
quattro di reclusione per il capo A) - cfr. Cass. pen. 33165/2020 secondo cui "nel reato di omessa
corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen. - il quale ha integralmente
sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio - il generico
rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste
dal comma primo di quest'ultima disposizione." - aumentata di un mese ex art. 81 cpv. c.p.p.), oltre
al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto del predetto trattamento sanzionatorio, della risultante incensuratezza e dell'effetto
deterrente riconducibile alla presente condanna, può giungersi ad una prognosi favorevole di futura
astensione dalla commissione di reati da parte del P., con conseguente concessione della sospensione
condizionale, mentre il concorrente beneficio della non menzione sarebbe eccessivamente premiale.
Va disposta ex lege, inoltre, la revoca del decreto penale di condanna.
Quanto alle statuizioni civili, l'imputato va condannato ex art. 185 c.p. e 539 c.p.p. al risarcimento
dei danni, patrimoniali e non, in favore di F.B. anche in quanto creditrice delle prestazioni oggetto
del presente giudizio (cfr. Cass. pen. 51913/2017), senza dubbio conseguenti alle condotte in
questione ma da liquidarsi in separata sede in ragione dell'insufficienza delle prove raccolte sul
punto, specie sotto il profilo dell'esatta quantificazione del dovuto anche in relazione alle azioni
civilistiche intraprese dalla persona offesa per l'assegno di mantenimento.
Tuttavia, i caratteri del reato di cui all'art. 570 bis c.p., sotto il profilo temporale, aggiunti alla lesione
della reputazione, giustificano l'accoglimento della richiesta di una provvisionale, stante la certa
sussistenza di danni materiali e morali (questi ultimi liquidabili in via equitativa), nell'ammontare
quantificabile in Euro 5.000,00.
Va aggiunta, naturalmente, la condanna alla rifusione delle spese di assistenza e di costituzione di
parte civile, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo
alla non particolare complessità del processo.
Il carico di ruolo e di lavoro presso l'Ufficio giustifica la riserva dei motivi nel termine di giorni
sessanta ex art. 544, co. 3, c.p.p.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
P.S. colpevole dei reati ascrittigli e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto all'aggravante di cui al capo A) nonché unificati gli stessi reati nel vincolo della
continuazione, lo
CONDANNA
alla pena di mesi cinque (5) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 163 e ss. c.p.,
concede la sospensione condizionale della pena;
visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
CONDANNA
P.S. al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile,
concedendo provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 5.000,00;
visto l'art. 541 c.p.p.,
CONDANNA
P.S. al pagamento delle spese processuali nei confronti della costituita parte civile che liquida in
Euro 1.800,00, oltre spese generali al 15% e CPA come per legge;
visto l'art. 464 c.p.p.,
REVOCA
il decreto penale di condanna.
visto l'art. 544 c.p.p.,
FISSA
in giorni sessanta (60) il termine per il deposito dei motivi della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Frosinone, il 8 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2026.
Avv. Antonino Sugamele

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