DIRITTO PENALE - Responsabilità per omesso versamento dell’assegno di mantenimento al figlio
(Cp, articoli 131-bis, 133, 570 e 570 bis; Cpp, articoli 129, 533, 535, 544 e 552; articoli 2 e 7 del Dlgs 1° marzo 2018 n. 21)
Tribunale Cassino, sentenza 1 marzo 2026 n. 63 – Giudice La Milza
TRIBUNALE DI CASSINO (FR)
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Cassino, Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice got
Dott. Gaetano LA MILZA, nella causa penale di primo grado (registrata ai mod. 16 e mod. 21 sopra
indicati) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti dell'Imputato/a: G.M., nato/a a A.-F., il/l’ (...), residente ivi, in Via C., n. 19,
- posizione libero assente; domiciliato/a come in atti;
- difeso/a di fiducia dall'Avv….
- eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: no;
- imputato:
del reato p. e p. dall'art. 570 c.p. per essersi sottratto all'obbligo di corresponsione di quanto dovuto
all' ex compagna M.E.P. quale contributo per il mantenimento del figlio F. nella misura della somma
di Euro 300,00 mensili fino a diverso provvedimento del Giudice, dovuti in virtù del Decreto del
Tribunale per i Minorenni di Roma emesso in data 05/04/2023.
In particolare, non versava l'assegno dovuto a titolo di mantenimento per la somma di Euro 300,00
per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2023.
Fatti accaduti in …da Aprile 2023 con permanenza.
in cui risulta essere persona offesa:
M.E.P., nata a B. (R.) il (...) e residente a S. G. a L. (F.) in P.le degli E. nr. 7;
- eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del PM o la diversa
qualificazione giuridica data dal Giudice: riqualificato il reato in quello previsto dall'art. 570 bis c.p..
Parti Private costituite
, quale , nato a , il/l’ , residente , in Via ;
- domiciliato ; difeso dall'Avv.
- eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato: ;
Svolgimento del processo
Introduzione del processo.
Con Decreto di citazione a giudizio ex art. 552 e ss c.p.p. e ss. c.p.p., emesso il 15.12.23, per l'udienza
"predibatttimentale" ex artt. 554 bis e ss. c.p.p., del 08.04.25, l'Imputato/a veniva tratto/a a giudizio
per rispondere del reato/i di cui sopra in E..
Udienza/e Predibattimentale/i ex artt. 554 bis e ss. c.p.p.
Alla predetta udienza davanti al giudice dott. P. C., veniva disposta la rinotifica del DC all'imputato.
Ud. 03.10.25 veniva verificata la regolare costituzione delle parti.
In assenza di questioni preliminari (quelle previste dall'art. 554 bis co. 3 c.p.p., secondo cui "le
questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i
termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la
prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente".), nonché,
in assenza di richieste di riti alternativi, su invito del giudice, le parti concludevano:
-il PM per la prosecuzione del processo con fissazione dell'udienza dibattimentale;
-la Difesa per la pronuncia di una sentenza di NPD (non luogo a procedere).
All'esito, il giudice predibattimentale (non rilevando la sussistenza di una delle ipotesi di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non essendo emersa una prova piena dell'innocenza dell'imputato
o una carenza degli elementi acquisiti che non consentirebbero di formulare una ragionevole
previsione di condanna) disponeva la fissazione dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del
giudizio (con il rispetto del limite minimo di venti giorni intercorrenti tra la data del provvedimento
e quella fissata per la nuova udienza).
Udienza/e Dibattimentali celebrate-istruttoria.
All'ud. 27.10.25, fissata come sopra, davanti al sottoscritto giudice nuovo titolare del processo,
dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.
Ud. 20.11.25 teste PM assente.
Ud. 15.12.25 teste PM assente.
Ud. 19.01.26 veniva esaminata la PO; imputato assente;
veniva dichiarata chiusa l’attività istruttoria ed invitate le parti alla discussione.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale di udienza di discussione al quale si rinvia e che forma parte integrante della
presente.
Motivi della decisione
Premesso che secondo giurisprudenza, il decidente non è tenuto a prendere in considerazione ogni
argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente indicare le ragioni che sorreggono la
decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità
di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di
motivazione valutabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 40338 del 4/7/2019, non massimata, Sez. 4, n.
40258 del 4/5/2019, non massimata; Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014; Sez. 5, n. 7588 del
06/05/1999).
Espletata l'istruttoria, deve essere dichiarata la responsabilità dell'imputato, sulla base delle seguenti
circostanze.
I FATTI
L'imputato e la po M.E.P. (di seguito PO), avevano convissuto (more uxorio), senza essere uniti in
matrimonio, per circa 8 anni e dal quale ha avuto un figlio.
Stante l'interruzione della convivenza e il conseguente disinteresse dell'imputato verso il figlio
minore, la po adiva con ricorso il Tribunale per i Minorenni-Roma, a seguito del quale
regolamentava gli obblighi delle parti, con decreto n. 2456/22 rgvg, d epositato il 6.04.23.
Con detto provvedimento, tra altre disposizioni, veniva previsto una somma mensile di Euro 300,00
a carico dell'imputato.
La PO riferiva di aver ricevuto solo la somma per tre volte nell'anno 2025, e poi null'altro; ometteva
di versare la somma anche nel periodo in contestazione.
Durante la convivenza, la PO lavorava saltuariamente "in nero" e il guadagno lo sottraeva l'imputato
per destinarlo all'acquisto di droga.
La PO viveva in abitazione per la quale pagava un canone di locazione di Euro 350,00 mensili.
L'imputato risultava disinteressarsi del figlio minore.
L'istruttoria confermava i fatti sopra descritti, sia documentalmente che con quanto dichiarato dalla
po.
Il delitto in esame è procedibile d'ufficio (Cass. S.U. n. 21716/2023; Cass. VI, n. 7227/2020).
Sull'exscurs normativo degli artt. 570 e 570 bis c.p.
Fino al 2018 nell'ordinamento penale, ma al di fuori del codice penale, erano ravvisabili due
fattispecie di reato incentrate sulla violazione di obblighi lato sensu assistenziali, costituite
rispettivamente dallo scioglimento del matrimonio e dalla separazione dei coniugi.
L'art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
stabiliva, in particolare, che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno
dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570
c.p.".
L'art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli), a sua volta, prevedeva che si applicasse l'art. 12-sexies della L. n.
898 del 1970"in caso di violazione degli obblighi di natura economica" previsti dagli artt. 155 e 155-
bis della stessa legge e disposti dal giudice in caso di separazione dei genitori e affidamento del figlio
minore esclusivamente ad uno di essi.
L'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018 (Disposizioni di attuazione del principio di
delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della
L. n. 103 del 2017) ha introdotto nel codice penale l'art. 570-bis c.p., che ha sostituito l'art. 12-sexies
della L. n. 898 del 1970 e l'art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Queste disposizioni sono state contestualmente abrogate dall'art. 7, comma 1, lett. b) e o), del
medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018.
Ciò perché la legge delega (l'art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017), imponeva che il
principio della riserva di codice venisse attuato attraverso "l'inserimento nel codice penale di tutte le
fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di
tutela beni di rilevanza costituzionale"; un intento di riordino della legislazione penale, al fine di
ribadire la centralità del codice penale rispetto alla legislazione complementare, che ha lasciato
inalterati i contenuti normativi delle fattispecie di reato previgenti.
Il Governo, infatti, non avrebbe potuto, senza violare i criteri e i principi direttivi della legge delega,
procedere ad una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell'area delle punibilità delle fattispecie
di reato trasferite nel codice penale, né avrebbe potuto determinare un'abolitio criminis parziale con
riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato.
Quindi, l'art. 570-bis c.p., pur con i necessari adattamenti nella formulazione letterale della nuova
disposizione, resisi necessari per realizzare l'unione tra le due previgenti fattispecie incriminatrici,
non ha modificato l'ambito applicativo delle pregresse fattispecie di reato, quale definito dalla
giurisprudenza di legittimità formatasi sui reati abrogati di omessa corresponsione dell'assegno
divorzile di cui all'art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 e di violazione degli obblighi di natura
economica in caso di separazione dei coniugi, previsto dall'art. 3 della L. n. 54 del 2006.
La fattispecie di reato di cui all'art. 570-bis c.p. si pone, dunque, in piena continuità normativa con
tali reati.
Il reato di cui all'art. 570-bis c.p. punisce una condotta omissiva propria, di carattere formale e natura
permanente, in quanto il soggetto agente è individuato solo in quanto contravviene alle disposizioni
del giudice in materia di mantenimento.
Invece, il reato di cui all'art. 570 c.p., per ratio e struttura è diverso, poiché sanziona chi con la propria
condotta faccia mancare i mezzi di sussistenza connessi alla minore età dell'avente diritto al
mantenimento.
Il reato di cui all'art. 570-bis, come detto, assorbe due fattispecie delittuose (oggi abrogate):
-l'art. 12-sexies, L. n. 898 del 1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), già
stabilente l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 al coniuge che si sottragga all'obbligo di
corresponsione dell'assegno dovuto ex artt. 5 e 6, L. n. 898 del 1970; e
-l'art. 3, L. n. 54 del 2006 ("Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso
dei figli") che pure prevede l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 c.p. attraverso il rinvio a
quanto previsto dall'art. 12-sexies relativamente alle sanzioni da applicare nei casi di violazione di
obblighi di natura economica.
Nel nuovo art. 570 bis c.p. vengono previste le ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili,
nullità del matrimonio, e di assegno dovuto ai figli (già previste dall'art. 12-sexies abrogato); la
fattispecie richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di
separazione.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'art. 570-bis c.p. punisce gli inadempimenti degli
obblighi economici (e di ogni tipologia di assegno dovuto) originati dal procedimento di separazione
dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore
del coniuge separato (Sez. 6, n. 2098 del 14/09/2023, dep. 2024, U., Rv. 285888 - 01; conf. Sez. 6, n.
43180 del 18/09/2024, Z., Rv. 287267 - 01), senza alcuna distinzione con riferimento ai soggetti
beneficiari; la sanzione ricomprende anche la violazione dell'assegno di mantenimento disposto in
via interinale e provvisoria dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei
coniugi.
La giurisprudenza di legittimità, ha statuito che il disposto dell'art. 570-bis cod. pen. si applica anche
all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli,
minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente, stabilito con l'ordinanza del
Presidente del Tribunale (Sez. 6, n. 24162 del 13/04/2018, F., Rv. 273657 -01, in motivazione la Corte
ha escluso che detto principio di diritto possa mutare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 570-bis
c.p., inserito dall'art. 2, D.Lgs. n. 21 del 2018, in quanto tale disposizione non ha apportato alcuna
modifica rilevante sul tema; Sez. 6, n. 43341 del 27/09/2016, D., Rv. 268506 - 01).
La norma (570-bis) stabilisce che si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. al coniuge che si
sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in
materia di separazione dei coniugi e di affido condiviso dei figli.
Di converso le fattispecie oggi riconducibili al reato di cui all'art. 570 bis c.p. per la c.d. riserva di
codice, risultano integrate dalla mera inosservanza dell'obbligazione civile, a prescindere dalla
prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno
dell'avente diritto; di talché, ai fini della configurabilità del reato, si è sempre ritenuto sufficiente
l'inadempimento, anche solo parziale, dell'obbligo, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere
di adeguamento, unilaterale, dell'assegno in revisione alla determinazione fattane dal giudice civile.
Nessun elemento a confutazione della prospettazione accusatoria.
Da quanto sopra, deve riqualificarsi il reato in quello previsto dall'art. 570 bis c.p., la cui fattispecie
astratta e coincisa con quella concreta data dall'istruttoria, derivando la responsabilità dell'imputato
che va condannato nella misura di cui in dispositivo.
Sul termine di prescrizione del reato-dies a quo
Nel nostro caso, l'istruttoria ha dato ampiamente atto di come la condotta inadempiente sia
proseguita in maniera ininterrotta fino alla sentenza di primo grado, sicché il dies a quo della
prescrizione va individuato alla data della pronuncia di primo grado (Sez. 5, n. 12055 del 19/1/2021,
Rv.281021).
Sulla contestazione della "permanenza"
All'imputato è stato contestato il reato in esame, con condotta "permanente".
E comunque, laddove vi fosse stata una contestazione del reato nella forma cosiddetta "aperta",
ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014,
dep.2015, P., Rv. 261792) sarebbe stato possibile, da parte del giudice, "considerare" anche l'ulteriore
periodo.
In difetto (di contestazione aperta), il giudizio sul periodo successivo (perché emerso dall'istruttoria),
deve essere necessariamente contestato dal PM e vagliato dal giudice.
Nel caso di specie, l'istruttoria ha dato ampiamente atto di come la condotta inadempiente sia
proseguita in maniera ininterrotta fino alla presente sentenza di primo grado, sicché il dies a quo
della prescrizione va individuato alla data della pronuncia di primo grado (Sez. 5, n. 12055 del
19/1/2021, Rv.281021).
Sull'art. 131 bis c.p.
La causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, rilevabile d'ufficio, non può essere
pronunciata, per i motivi che seguono:
-quando si procede per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la modesta entità
dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per se sufficiente a configurare la causa
di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo a tal fine rilievo le modalità e la durata
della violazione (Cass. VI, n. 44683/2015);
-la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis, non può
essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la condotta di mancata corresponsione
dell'assegno divorzile, configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativa al
riconoscimento (Cass. II, n. 23020/ 2016; Cass. VI, 20941/2022).
E’ applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, solo se l'omessa
corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Cass.
VI, n. 5774/2020): e non è questo applicabile al caso in esame.
Responsabilita’ civile derivante da reato
Punibilità e determinazione della pena, ex art. 533/2 c.p.p. - Misura di sicurezza
Non e’ concedibile la "tenuita’ del fatto", per i motivi già sopra esposti.
Conseguentemente, l'imputato va condannato alla pena "equa" (cfr Cass. Pen. Sez. 2, sent. n.
36245/2009) e "al fine di meglio adeguare la pena al fatto" (cfr Cass. Pen. sent. n. 11963/2010), nella
misura determinata nel dispositivo, alla stregua dei criteri ex artt. 163 e 133 c.p..
Pena così calcolata:
-pena base mesi 6 di reclusione ed Euro 103,00 di multa.
Non sono emersi elementi per la concessione di attenuanti.
Neppure può essere concessa la sospensione della pena, visto:
-il perdurare della grave condotta dell'imputato, disinteressato anche al figlio minore;
-il Casellario Giudiziale, che annovera numerosi precedenti penali.
Da tanto, deve formularsi una prognosi pregiudizievole, ritenendo che per il futuro il prevenuto non
si asterrà dal commettere nuovi reati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533-535 c.p.p., previa riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 570 bis c.p.,
dichiara la responsabilità dell'imputato, lo condanna alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro
103,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., il deposito della motivazione è nel termine di gg. 60.
Conclusione
Così deciso in Cassino, il 19 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2026 18-04-2026 18:07
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