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Sentenza

DIRITTO PENALE - Incapacità economica dell’obbligato al mantenimento e comportamento della persona offesa

(Cp, articoli 81 cpv, 133, 570 e 570 bis)
DIRITTO PENALE - Incapacità economica dell’obbligato al mantenimento e comportamento della persona offesa (Cp, articoli 81 cpv, 133, 570 e 570 bis)

L’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole. Non basta la semplice disoccupazione o la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione per escludere la responsabilità penale. L’obbligato deve dimostrare di aver attivamente cercato un’occupazione o di trovarsi in una situazione di assoluta indigenza incolpevole. Il comportamento della persona offesa (ad esempio, l’eventuale ostacolo alla frequentazione dei figli) non giustifica l’omesso versamento del mantenimento: non esiste vincolo di corrispettività tra diritto di visita e obbligo di mantenimento. Le attenuanti generiche possono essere riconosciute se l’imputato, anche solo parzialmente e in corso di processo, adempie agli obblighi di mantenimento.

    Tribunale Ferrara, sentenza 16 settembre 2025 n. 1179 - Giudice: Solinas
TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione Penale - Ufficio dibattimento
in composizione monocratica
Il Giudice dott. Giovanni Solinas
all'udienza dibattimentale del 16/9/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
M.S., nato ad A. il (...), res. ed el. dom. in A. via B. 50 (v. verbale del 6/6/23)
Difeso di ufficio dall'Avv. …del Foro di Ferrara (all'atto dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 21/2/23)
Libero, presente
IMPUTATO
Del reato di cui: agli artt. 81 cpv, 570 bis c.p., perché sottraendosi agli obblighi stabiliti dalla sentenza
del Tribunale di Ravenna n. …/2019 del 09/07/2019 è relativa al procedimento di separazione
giudiziale N. 2332/2018 RG e in violazione dello stesso, ometteva di adempiere agli obblighi di
mantenimento dei figli minori C. e M.C. ivi stabiliti; in particolare:
-dal mese di gennaio 2022 versava mensilmente alla madre dei figli minorenni M.M. la minor somma
di Euro 250,00 rispetto a quella dovuta di Euro 500,00;
- dal mese di luglio 2019 metteva di versare la madre figli minorenni M.M. il 50% delle spese
straordinarie.
In Portomaggiore (FE) dalle date sopra indicate fino all'attualità
persona offesa: M.M., nata a M. il (...) -non costituita parte civile-
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Del difensore dell'imputato
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.S., siccome imputato del reato di cui in epigrafe, giusto decreto di citazione diretta a giudizio del
20/9/24, è stato ritualmente citato per l'udienza predibattimentale.
Dopo l'udienza predibattimentale del 24/3/25 (in cui veniva dichiarata l'assenza dell'imputato,
successivamente revocata, stante la presenza dell'imputato), alla successiva udienza del 3/6/25
(stante il differimento, per l'astensione delle camere penali in data 5/5/25), veniva dichiarato aperto
il dibattimento ed erano ammesse le prove richieste dalle parti, nel corso della quale veniva anche
sentita la p.o. M.M., con differimento per termine istruttoria e discussione all'udienza del 9/9/25, poi
differita al 16/9/25, stante l'impedimento dell'imputato, nel corso della quale l'imputato rendeva
spontanee dichiarazioni ed al termine della quale il Giudice, previa discussione delle parti, si ritirava
in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria svolta
M.M. (p.o.), sentita all'udienza del 3/6/25, riferiva i fatti di causa, dichiarando di essere sposata con
l'imputato, da cui erano nati due figli, con successiva separazione nell'anno 2019 e che l'imputato,
nonostante quanto stabilito nel provvedimento giudiziario civile, non aveva versato quanto dovuto,
essendosi limitato a versare -nel periodo 1/1/22 sino a luglio dell'anno 2022- esclusivamente la
somma mensile di Euro 250,00 (senza alcuna spesa straordinaria), smettendo di versare qualsiasi
somma dal luglio 2022 in avanti. La donna precisava, che, da qualche tempo, non permetteva
all'imputato di vedere regolarmente i figli, stante il suo comportamento.
Nel corso del processo (e precisamente all'udienza del 5/6/25) veniva prodotta la sentenza di
separazione giudiziale del Tribunale civile di Ravenna (n. 809/19 del 30/7/21 nel n. 2332/18 RG), fra
la p.o. e l'imputato, che, espressamente stabiliva che l'imputato versasse alla moglie la somma
mensile di Euro 500,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie), per il contributo al mantenimento
della prole (C.M. e M.C.M.).
L'imputato, nel corso dell'udienza del 16/9/25 rendeva spontanee dichiarazioni precisando di
lavorare saltuariamente e di non avere un lavoro a tempo indeterminato, manifestando, quindi, una
assenza di effettiva disponibilità economica (essendo, allo stato disoccupato, pur avendo effettuato
dei colloqui). Dichiarava, altresì, di aver effettuato in data 15/9/25 un versamento di 1000,00 Euro
alla persona offesa, in favore dei figli (come da documentazione prodotta dalla difesa nel corso
dell'udienza). Precisava, altresì, di essere sua intenzione "saldare" il debito, una volta ottenuta una
sufficiente disponibilità economica.
Il giudizio di responsabilità.
La ricostruzione degli accadimenti nei termini sopra-precisati consente, quindi, di ritenere affermata
la penale responsabilità dell'imputato per il reato al medesimo ascritto e di cui all'art. 570 bis c.p.,
poiché ne ricorrono tutti gli elementi costitutivi.
L'imputato, infatti, non ha mai versato (tranne che per il primo periodo) la somma indicata dal
Tribunale di Ravenna, ed ha, peraltro, da luglio 2022, in avanti, omesso (sostanzialmente)
completamente di contribuire al mantenimento dei figli, violando, in tal modo, il provvedimento
giudiziario di Ravenna, già prodotto.
Gli unici e successivi versamenti sono avvenuti nel corso del processo dibattimentale e,
precisamente, in data (verosimile) 21/3/25 (di Euro 300,00) ed in data 15/9/25 (di Euro 1000,00), come
da documentazione prodotta all'udienza del 16/9/25.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la Suprema Corte, con riguardo all'omogeneo reato di
cui all'art. 570 c.p., ha affermato il principio secondo cui "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa
come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere
assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole
indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione
dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la
sentenza di condanna ritenendo che l'impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a
fronte dell'accertato rifiuto dell'obbligato di svolgere attività lavorativa)".
Nel caso di specie, peraltro, la difesa non ha fornito prova alcuna circa la condizione di (assoluta ed
incolpevole) incapienza dell'imputato, non bastando, ovviamente, la mera dichiarazione dello stesso
e/o del suo difensore.
La Cassazione, peraltro, sul punto, è estremamente chiara, in quanto, in ogni caso, non escludono
automaticamente la responsabilità dell'obbligato, lo stato di detenzione2, la dichiarazione di
fallimento3, la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione, dovendo l'obbligato
dimostrare una fruttuosa attività volta a reperire una occupazione4, la diminuzione degli introiti
economici5, la condizione di malattia e di assenza di lavoro retribuito6, l'ammissione al gratuito
patrocinio7 e la condizione di tossicodipendenza, anche con eventuale permanenza in struttura
terapeutica8.
Nel caso di specie, si ripete, alcuna prova è stata fornita dall'imputato, non essendo, si ripete,
nemmeno, la semplice disoccupazione, idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato, in
mancanza di una effettiva prova volta a dimostrare la ricerca di una occupazione idonea e/o la
assoluta indigenza incolpevole.
Ed ovviamente, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, l'eventuale comportamento della
p.o. tale da impedire all'imputato di vedere (legittimamente) i figli, non costituisce una causa
giustificativa del suo comportamento di omesso versamento del contributo previsto in sede
giudiziale, non essendovi alcun vincolo di corrispettività.
Si ritiene che il fatto non sia di particolare tenuità, considerando sia la condotta complessiva
dell'imputato (che da diverso tempo ha omesso di versare qualsia contributo per la prole) sia
l'importo non versato. Si fa, infatti, presente che secondo alcune recenti pronunce della Suprema
Corte (v. Cass. VI 893/21) e di merito (v. Trib. Ferrara, RG 853/23, del 5/2/24), l'istituto ex art. 131 bis
c.p. è pienamente ammissibile anche nei casi di imputazioni relativi ai delitti di cui agli artt. 570-570
bis c.p., purchè, tuttavia, l'importo omesso sia poco rilevante, diversamente dal caso di specie.
Ovviamente, il reato è unico (e non continuato), trattandosi di violazione ripetuta di un medesimo
provvedimento giurisdizionale
4. Trattamento sanzionatorio e benefici.
In relazione al reato di cui all'art. 570 bis c.p.
Si ritiene che possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, visto che l'imputato, pur
se nel corso del processo, ha effettuato due versamenti economici in favore della p.o., pur se parziali.
All'accertamento della responsabilità consegue l'irrogazione di una pena che, valutati gli indici di
cui all'art. 133 c.p., si stima equo determinare nella misura di 300,00 Euro di multa, ridotta per le
suddette circostanze, ad Euro 200,00 di multa.
Pena, peraltro, molto vicina al minimo edittale e, come noto, (v., sul punto, anche, Cass., Sez. III sent.
27 ottobre 2022 - 29 novembre 2022 n. 45241, Pres. Marini, Rel. Cerroni. Pena) "..La determinazione
della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito
ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al
minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità
e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Per contro, l'irrogazione della pena
in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata.."
Sul punto, infatti, si deve far presente, che, come più volte affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p è quello dell'art. 570
c.1 c.p. (e non dell'art. 570 c.2 c.p.) (v. Cass. sez. unite 31/1/2013 n. 23866 in Rv. 255270-01).
La scelta di applicare la sanzione di natura pecuniaria si giustifica per il comportamento processuale
del medesimo imputato e per l'assenza di precedenti.
All'imputato può essere concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna, stante la sua incensuratezza e l'assenza di segnalazioni successive che possano incidere
sulla sua pericolosità.
Consegue infine per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
L'imputato colpevole del reato al medesimo ascritto di cui all'art. 570 bis c.p. e per l'effetto, esclusa
la continuazione interna e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo
CONDANNA
alla pena finale di 200,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione della condanna nei termini di legge.
Motivazione contestuale
Conclusione
Così deciso in Ferrara, il 16 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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