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Sentenza

In ordine alla cessazione del reato edilizio - che coincide con l’avvenuta ultimazione o sospensione definitiva dei lavori sul manufatto - non ha rilievo che l’opera abusiva non ultimata in tutte le sue parti sia allacciata alla fornitura dell’utenza di acqua e luce.
In ordine alla cessazione del reato edilizio - che coincide con l’avvenuta ultimazione o sospensione definitiva dei lavori sul manufatto - non ha rilievo che l’opera abusiva non ultimata in tutte le sue parti sia allacciata alla fornitura dell’utenza di acqua e luce.
Il reato edilizio è di natura permanente e la sua consumazione coincide con la fine dei lavori sull’abuso realizzato, ciò che non può essere presupposto in mancanza di finiture necessarie interne ed esterne. Solo l’ultimazione può far presupporre la fine della condotta abusiva.

Nulla esclude, infatti, che - nonostante la destinazione ad abitazione e gli allacci delle utenze - l’opera venga successivamente ultimata. E, va sottolineato, che per giurisprudenza costante permane il reato edilizio fino all’ultimazione dell’opera che non è ipso facto coincidente con l’allaccio della fornitura di acqua o di altre utenze. E neanche - come da giurisprudenza consolidata - si può asserire la raggiunta ultimazione dei lavori contra legem per il fatto di avere destinato l’abuso edilizio ad abitazione civile.

La prescrizione del reato edilizio decorre a partire del verificarsi dei seguenti casi: la fine dei lavori, la loro sospensione volontaria o se disposta per legge oppure la sentenza di condanna di primo grado.

Nel caso concreto il reato si era realizzato sia per aver costruito senza permesso su terreno non edificabile sia per aver realizzato un’immobile con struttura metallica in zona sismica. E anche per tale ultima violazione la Corte ha negato che fosse intervenuta la prescrizione. Il ricorrente sosteneva infatti che la violazione della normativa antisismica non è contestabile se non risulta impiegato il cemento per realizzare l’abuso. Ma la Suprema corte risponde che la mancanza di cemento armato, cioè di utilizzo congiunto di cemento e acciaio, non esclude la fattispecie penale in quanto in zona sismica ha rilevanza in termini di conformità alle norme tecniche e alle autorizzazioni amministrative richieste, anche l’impiego soltanto di struttura metallica. 
Avv. Antonino Sugamele

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