Rapina.
Cass. pen., sez. I, ud. 13 maggio 2025 (dep. 8 luglio 2025), n. 25135
Presidente Boni - Relatore Aliffi
La vicenda trae origine dall'istanza presentata da un condannato, già giudicato con sentenza irrevocabile, con la quale chiedeva l'applicazione dell'attenuante ex novo della lieve entità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 628 cod.pen., ai sensi degli artt. 666 e 673 c.p.p., ritenendo che la sua condotta – consistente nell'asportazione di un'autoradio e nella fuga con uso di un cacciavite – presentasse una gravità limitata. La difesa sosteneva infatti che, l’ordinanza impugnata non aveva applicato i parametri valutativi delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024., riportata in ampi stralci nel ricorso, che ha attribuito al giudice dell'esecuzione un sindacato diretto sulla proporzionalità della pena al fine di consentigli un livello di individualizzazione della sanzione congruo rispetto alla finalità rieducativa della pena.
La Suprema Corte ripercorre le motivazioni della sentenza costituzionale secondo cui è doveroso garantire, anche a condanne definitive, la possibilità di rivalutazione del trattamento sanzionatorio in presenza di condotte caratterizzate da minima offensività, esiguità del danno e assenza di organizzazione criminale .
13-07-2025 13:17
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