Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

DIRITTO PENALE - Inadempimento agli obblighi di assistenza familiare e dolo

(Cp, articolo 570, comma 2, n. 2)
DIRITTO PENALE - Inadempimento agli obblighi di assistenza familiare e dolo (Cp, articolo 570, comma 2, n. 2)
Il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi. L’inadempimento deve essere serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, sicché non ricorre il reato nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino giustificazioni nelle peculiari condizioni dell’obbligato e appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte di un più ampio periodo preso in considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi obblighi.

    Tribunale Bari, sezione I, sentenza 8 luglio 2025 n. 3539 – Giudice Guerra
IL GIUDICE MONOCRATICO del TRIBUNALE di BARI
Prima Sezione Penale
Dott.ssa Antonietta GUERRA
con la presenza del P.M., V.P.O. avv. Gianfranco BELLINI;
e con l'assistenza del Cancelliere Esperto, dott.ssa Antonella RANIERI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado contro:
T.P. nato il (...) a P. a M. (B.) ed ivi residente alla via C. di T. le G. n.18; libero, oggi presente; assistito
e difeso, di fiducia
dall'avv. …del Foro di Bari, presente;
IMPUTATO
Art. 570 bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omettendo di
versare la somma stabilita con sentenza del Tribunale di Bari in data 21.05.2019 pari a complessivi
Euro 200,00 al proprio figlio minore T.F. (nato il (...)), si sottraeva all'obbligo di corresponsione
dell'assegno di mantenimento e comunque violava gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi.
Fatto commesso in Putignano a partire dal 21.05.2019 fino al 25.09.2021 (data della querela)
Svolgimento del processo
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna veniva disposto giudizio immediato, innanzi
a questo Tribunale, nei confronti di T.P. affinché rispondesse del reato descritto in epigrafe, come da
decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Bari emesso il 12 giugno 2023 (depositato in cancelleria il
16.02.2023).
All'udienza del 04.06.2024, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il
dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie che il Tribunale ammetteva.
All'udienza del 07.01.2025 preliminarmente, su accordo delle parti e ai fini della piena utilizzabilità,
veniva acquisita la denuncia-querela sporta dalla persona offesa D.B.A. (che veniva escussa con
domande a chiarimento), l'accordo di separazione personale dei coniugi, la sentenza n.2438/19 di
cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Bari - 1^ Sezione Civile
nell'ambito del procedimento r.g.n. …/2018, la copia assegno circolare tratto sulla M.P. del 28.09.2021
di Euro 7.100,00 intestato a D.B.A. e n.3 ricevute di avvenuto bonifico del 20.09.2021, 28.09.2021 e
08.10.2021 dell'importo ciascuno di Euro 200,00; la difesa rinunciava all'escussione dei testi T.G. e
A.G. e il Tribunale revocava la relativa ordinanza ammissiva.
All'udienza del 20.05.2025 venivano escussi i testi C.M. e S.F., la difesa rinunciava all'escussione del
teste L.M. e il Tribunale revocava la relativa ordinanza ammissiva.
All'odierna udienza, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e il difensore depositava
documentazione (copia nota mail dell'avv. G.A. del 14.07.2021, attestazione dell'agenzia delle entrate
del 28.04.2021, copia assegno circolare del 28.09.2021, copia contabile di bonifico del 21.09.2021, copia
contabile di bonifico del 29.09.2021, copia contabile di bonifico del 11.10.2021, A.P.E. e certificato di
stato legittimo). Il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti rassegnavano le
rispettive conclusioni come in epigrafe indicate.
Il Giudice decideva dando lettura della motivazione.
Motivi della decisione
Alla luce dell'espletata istruttoria dibattimentale non può ritenersi provata, oltre ogni ragionevole
dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato.
In particolar modo, viene contestato al T. di aver omesso di corrispondere mensilmente, alla ex
moglie, D.B.A., la somma mensile di Euro 200,00 stabilita a titolo di concorso al mantenimento del
figlio, T.F., così violando gli obblighi di assistenza materiale nell'interesse della famiglia, stabiliti
nella sentenza n. …/19 emessa dal Tribunale di Bari - 1^ Sezione Civile, in data 21.05.2019 (r.g….
/2018).
Orbene, il presente procedimento prende le mosse dalla denuncia-querela sporta dalla persona
offesa D.B.A. in data 25.09.2021 innanzi al Commissariato di P.S. di Putignano nella quale si legge
che: "In data 12.08.1995, ho contratto matrimonio a Monopoli con T.P., nato il (...) a P. a M. e ivi
residente alla via C. di tutte le G. n. 18. Dal matrimonio sono nati: T.G., nato a C. (B.) il (...) e T.F.,
nato a M. il (...). Quest'ultimo vive con me mentre il più grande vive con il padre, lo e il sig. T. siamo
separati con Provv. n. 401 del 2017 omologato in data 24.11.2017 dal Tribunale di Bari. Nell'accordo
di separazione personale dei coniugi ex art. 6, comma secondo Seconda parte, della L. n. 162 del
2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita è stato stabilito che la casa coniugale ubicata in P.
a M. alla via C.D. 12 che è di proprietà esclusiva del sig. T. è stata assegnata alla mia persona per
viverci unitamente a nostro figlio F.. Inoltre, eravamo co-proprietari di un'altra abitazione ubicata in
P. a M. alla via C. di tutte le G. n.18 che nel suddetto accordo ho acconsentito alla detenzione
esclusiva del suddetto immobile al mio ex marito dove nostro figlio maggiore G., ha deciso di
stabilire la propria dimora per vivere con il padre. Nello stesso accordo il mio ex marito si impegnava
a versare alla mia persona, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore F., la somma
mensile di Euro 200,00 oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi con bonifico bancario a mio nome
entro il 5 di ciascun mese, con decorrenza dal dicembre 2017. Sono state anche determinate le
modalità e i giorni per gli incontri con il proprio padre di nostro figlio F.. Inoltre, era previsto che il
sig. T. versasse, unitamente alla somma dovuta per F. anche la somma di Euro 200 per il mio
mantenimento. Il sig. T., inoltre, si impegnava a concorrere per il 50% alle spese straordinarie
affrontate per i figli. Il mio ex fino al settembre 2018 ha provveduto agli obblighi stabiliti versando il
dovuto. Da quel momento e fino a oggi non ha più provveduto a versare il dovuto dando soltanto
un acconto di Euro 500 nel mese di marzo 2020. Da un conteggio fatto del dovuto fino a giugno 2021
il mio ex marito non mi ha versato il totale complessivo di Euro 8.118, 93 a cui bisogna aggiungere
le mensilità di luglio, agosto e settembre 2021 a cui vanno aggiunte anche le spese per l'ipoteca di
Euro 400,00 e di Euro 227,95 per la contribuzione alle spese straordinarie. La sentenza di divorzio n.
…/2019 del 23.01.2019 pubblicata il 10.06.2019 RG n. …/2018, manteneva invariato ciò che era stato
disposto in sede di accordo ad eccezione del mantenimento stabilito a mio favore che veniva
revocato. Voglio comunicare che a tutt'oggi la situazione non è cambiata, ribadendo che il mio ex
marito da ottobre 2018 non ha più provveduto al dovuto. Il mio legale ha più volte sollecitato
formalmente il T., di fatto senza positivo riscontro, ragion per cui vedendo lesi i diritti miei e dei
miei figli, giuridicamente sanciti, formalizzo la presente denuncia/querela. Domanda: Ha altro da
aggiungere o modificare? Risposta: No null'altro, fatto salvo che chiedo l'espressa punizione nei
confronti di mio marito T.P. come responsabile per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. o per
qualsiasi reato tentato o consumato si ravveda. Alla stesura del presente verbale fornisco in copia gli
atti di separazione e divorzio su enunciati.".
La persona offesa, escussa con domande a chiarimento, dichiarava che la denuncia era stata da lei
presentata il 25.09.2021 e che in quel periodo vi era una trattativa tra i legali per la definizione della
questione. Precisava che: erano tre anni che l'imputato non versava il contributo al mantenimento;
aveva iscritto ipoteca su un immobile; gli avvocati erano in trattativa e nel mese di novembre c'era
stato un accordo.
La T. dichiarava, altresì, di aver ricevuto e incassato l'assegno dell'importo di Euro 7.100,00 a
novembre 2021; precisava di essersi recata dal notaio C., con studio in Monopoli, ad effettuare la
cancellazione dell'ipoteca e che non ricordava se l'assegno fosse stato incassato da lei a ottobre o
novembre.
A specifica domanda della difesa: "......Ultima cosa: lei parla di tre mensilità nella denuncia che non
sarebbero state versate in aggiunta a quello che è il conteggio, parliamo di luglio, agosto e settembre
2021. Le sono state versate queste mensilità?", la teste rispondeva di si, che gli erano state corrisposte
a mezzo bonifici.
Infine, concludeva l'esame della difesa e riferiva che non sapeva se l'imputato nel periodo in
contestazione avesse avuto dei problemi economici e che uno dei due figli viveva con il suo ex marito
che provvedeva al suo integrale mantenimento in quanto lei, nonostante dovesse versare la somma
di Euro 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del predetto figlio, non versava nulla.
Concludeva la sua deposizione e dichiarava di aver ricevuto dal T. integralmente sia gli importi
relativi al periodo in contestazione dal 2019 al 2021, sia quelli successivi.
La D.B., veniva richiamata e, a specifica domanda del Giudice: "Lei quando si ricorda che
l'assegno...Le è stato consegnato l'assegno?", rispondeva: "Nel momento in cui abbiamo fatto la
cancellazione dal notaio, che non è stato a settembre però" e precisava che lei era andata a ritirare
l'assegno dal notaio tra ottobre e novembre.
La teste, C.M.P., notaio con studio in Monopoli, escussa all'udienza del 20.05.2025 raccontava di aver
conosciuto l'imputato in ragione di alcuni atti notarili da lei redatti per conto del predetto (nella
specie la costituzione di due società e la cancellazione di una ipoteca giudiziale iscritta nei suoi
confronti dalla ex moglie D.B.A.); precisava che il pagamento era avvenuto con assegno circolare ad
ottobre 2021.
Il teste S.F. dichiarava che era un amico di vecchia data (da una ventina di anni) di famiglia e
precisava di essere a conoscenza della circostanza che tra l'imputato e la D.B. era intervenuto
divorzio.
Riferiva, altresì, che l'imputato aveva attraversato un momento di difficoltà economica e che per tale
motivo, in un primo momento costui gli aveva chiesto una firma come garante per un finanziamento
per l'acquisto di un'automobile e, successivamente (tra agosto e settembre), aveva prestato al T. circa
Euro 4.000,00 in quanto doveva versare il mantenimento alla ex moglie; precisava, infine, che si
sentiva ancora sia con il T. sia con la D.B..
Orbene, alla luce di quanto fino ad ora riassunto non è emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la
colpevolezza dell'imputato.
Infatti, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate anche dalla documentazione
prodotta dalla difesa - attestante l'avvenuta corresponsione del quantum debeatur - deve
evidenziarsi che, pur non essendovi dubbi sull'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, non è
emersa, al contrario, la sussistenza dell'elemento psicologico avuto riguardo alle seguenti
circostanze: 1) il T. nel corso del periodo in contestazione aveva trascorso un periodo di seria
difficoltà economica (descritta dal teste S.F., amico di famiglia da una ventina di anni, che riferiva di
avergli fatto da garante per un finanziamento e di avergli prestato la somma di Euro 4.000.00 per il
pagamento del mantenimento); 2) nel periodo quasi coincidente con la querela sporta dalla persona
offesa (25.09.2021) vi erano delle trattative tra i difensori delle parti tese alla definizione integrale
della vicenda che, infatti, avveniva di lì a poco, come emerso dalla istruttoria dibattimentale, nonché
dalla documentazione versata in atti, in quanto il T. corrispondeva le somme ad integrale copertura
del dovuto.
Orbene, tali circostanze evidenziano l'assenza del dolo in capo all'imputato. Si legga in tal senso la
giurisprudenza di legittimità secondo la quale "il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza
familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà
dolosa di non adempiere agli obblighi" (Cass. Sez. VI pen., 02.07.2012, n. 25596). Ancora, per comune
insegnamento giurisprudenziale, l'inadempimento deve essere serio e sufficientemente protratto per
un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto
obbligato è tenuto a fornire, sicché non ricorre il reato nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato
ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino
giustificazioni nelle peculiari condizioni dell'obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro
un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte di un più ampio periodo preso in
considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi obblighi (cfr., ex
plurimis, Cass. pen., sez. II, n. 24050/2017).
Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato - consistente nella volontà cosciente e libera e
nell'intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, escludendosi la
punibilità del reato a titolo di dolo eventuale o colpa - si è accertato che l'inadempimento economico
parziale non si riconnette ad una volontà direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo
di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale
della famiglia: l'imputato, come risulta da assegno circolare n.(...) del 28.09.2021 dell'importo di Euro
7.100,00 e n.3 ricevute bonifico del 20.09.2021, 28.09.2021 e 08.10.2021 ciascuno di Euro 200,00),
procedeva a versare alla persona offesa tutte le somme dovute e tanto trova conferma: 1) nelle stesse
dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa e dalla documentazione versata in atti; 2) nel fatto che
non è emerso nel corso della espletata istruttoria dibattimentale che fossero state intraprese azioni
civili tese al recupero delle somme dovute; 3) nella mancanza di ulteriori denunce per mancato
versamento del mantenimento; 4) nella circostanza che la persona offesa non si è costituita parte
civile.
La condotta posta in essere dell'imputato, quindi, non integra dal punto di vista soggettivo il reato
in contestazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve T.P. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Conclusione
Così deciso in Bari, il 8 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 8 luglio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza