Le regole dell’art. 192 co. 3 del c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Tribunale Genova, sezione I, sentenza 13 marzo 2025 n. 888 – Pres. Cascini; Rel. Vinelli
RIBUNALE DI GENOVA
(ART. 544 E SEGG. C.P.P.)
Il Tribunale penale, sez. PRIMA - Collegio PRIMO - composto dai Magistrati:
Dott. Roberto CASCINI - Presidente
Dott.ssa Valentina VINELLI - Giudice Estensore
Dott. Riccardo CRUCIOLI - Giudice
alla pubblica udienza del 04/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo,
la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
J.C.E.S. nato nella R.D. il (...) residente in G. Via M. 7/2, dimora in G. Via E. 8/49, elettivamente
domiciliato presso l'avv. …del Foro di Genova (elezione in data 24/09/2023). Assistito e difeso, di
fiducia, dall'avv. …del Foro di Genova (nomina in data 24/09/2023)
LIBERO PRESENTE
IMPUTATO
per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 perché, con violenza consistita nell'afferrarla per i
polsi, trascinarla con forza in un gazebo collocato temporaneamente nei pressi dell'acquario di
Genova, farla sdraiare su un tavolo bloccandole gamba e braccia con il proprio peso e con prese ai
polsi, nel chiuderle la bocca con la propria, nel tenerla ferma nonostante la ragazza cercasse di
allontanarsi pronunciando frasi quali stai tranquilla non succede nulla, costringeva la minore
P.L.T.T., di anni 16, a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del seno, baci sulla bocca -
dati con forza tale da soffocare la favella e le urla - e penetrazioni vaginali.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18.
Commesso in Genova: il 16/07/2023
PARTE CIVILE (costituita all'udienza del 21/06/2024)
P.L.T.T. nata in V. il (...), codice fiscale (...) rappresentata da P.R. nato a G. il (...), codice fiscale (...) e
A.D. nata a G. il (...), codice fiscale (...) nella loro qualità di genitori della minore, assistiti e difesa
dall'avv. Luca Rinaldi del Foro di Genova presso il quale sono domiciliati ex art. 100 co. 5 c.p.p.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto del GUP presso il Tribunale di Genova del 21.6.2024 J.C.E.S. veniva tratto a giudizio per
rispondere del reato di violenza sessuale ai danni di P.L.T.T., all'epoca dei fatti di sedici anni,
contestata come commessa a Genova il 16.7.23.
Prima dell'apertura del dibattimento la parte offesa, già sentita in incidente probatorio, si costituiva
parte civile; al dibattimento, svoltosi alla presenza dell'imputato, la difesa prestava il consenso
all'utilizzo di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.
Si procedeva quindi ad esame e controesame dell'imputato; terminata l'istruttoria PM e difesa
rassegnavano le conclusioni di cui al verbale di udienza; la PC rassegnava conclusioni scritte ed il
Tribunale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.
Dagli atti acquisiti (ovvero in particolare: CNR del 18.7.23 con allegata annotazione di PG, pv di
querela presentata dalla parte offesa, pv di integrazione, screenshot dei messaggi intercorsi tra parte
offesa ed imputato tramite il social Instagram; CD contenente messaggi audio, pv di individuazione
fotografica; documentazione sanitaria; dettaglio anagrafe del Comune di Genova; annotazione di PG
6.9.23; pv sequestro dei vestiti indossati dalla parte offesa; esito delle analisi eseguite; acquisizione
video tratte dalle telecamere presenti nella zona ove si sono svolti i fatti; S. rese dagli amici, dal
fidanzato e dai datori di lavoro della parte offesa, dalla addetta ai servizi igienici presso l'Acquario
di Genova,) è emerso quanto segue.
1) Le dichiarazioni della parte offesa
P.L.T.T. ha presentato denuncia querela in data 17.7.2023, subito dopo essersi recata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Galliera.
E’ stata poi sentita a S. in data 09.08.2023 alla presenza di una psicologa e in data 6.10.23 è stato
eseguito l'incidente probatorio.
Ha inoltre relazionato quanto accaduto alla psicologa, alle amiche ed al fidanzato.
In tutti queste occasioni la ragazza ha sempre reso la medesima versione dei fatti, che può essere
riassunta come segue.
P.L. (all'epoca sedicenne) conosceva l'imputato (trentenne), un cantante di musica latino americana
con un seguito piuttosto consistente su Instagram, verso fine maggio/inizio Giungo 2023, in
occasione di un evento musicale a P.A. (un "D.").
I due iniziavano a scriversi sulla piattaforma Instagram.
In detti messaggi l'imputato faceva molti commenti ed apprezzamenti sulla ragazza, dicendole
espressamente che avrebbe voluto "scoparla".
La ragazza le diceva di avere appreso che lui aveva un figlio e che comunque lei non era una ragazza
facile, una "puttana". Stava comunque al gioco, non manifestando interesse di tipo sessuale ma
comunque mostrando di essere lusingata da dette attenzioni.
Qualche giorno prima del 16.7.23, giorno nel quale era previsto un nuovo "D." a P.A., l'imputato e la
ragazza si accordavano per vedersi e per parlare.
L. si recava all'evento insieme ad un'amica (A.); l'imputato le offriva una bottiglia di birra a lei ed
all'amica e quindi veniva raggiunta da altre coetanee (in particolare da A.C., sentita a S.).
J. invitava L. a seguirlo; i due si dirigevano verso i bagni pubblici vicini all'Acquario; J. accedeva nel
bagno riservato agli uomini facendo cenno alla ragazza di seguirlo.
La ragazza non entrava anche perché veniva bloccata dall'addetta ai servizi igienici.
A quel punto J. si dirigeva verso una zona interdetta limitrofa all'Acquario (ben evidenziata nel pv
di sopralluogo in atti), sempre seguito da L..
Si sedeva su una sorta di muretto facendo sedere la ragazza sulle proprie ginocchia ed iniziava a
palparle il seno, cercando di leccarlo
L. a quel punto si alzava; l'uomo la afferrava per i polsi facendola entrare in una sorta di tendone
dalla quale la ragazza chiedeva ripetutamente di uscire (pag. 6 pv trascrizioni dell'incidente
probatorio "lui mi ha preso per i polsi, mi ha iniziato a tirare, mi ha detto vieni qua vieni qua, il gli
avevo detto di no…lui mi ha portato dento questo magazzino io gli ho detto voglio uscire voglio
uscire").
A quel punto J. iniziava a baciarla, le slacciava il body bianco che indossava mentre la ragazza
cercava di spingerlo via.
Quindi la sedeva su un tavolo presente nel magazzino tenendole i polsi fermi e continuando a
baciarla. Si slacciava i pantaloni, le spostava gli slip e la penetrava; il rapporto durava pochi minuti
e l'uomo raggiungeva l'orgasmo eiaculando fuori.
Poco dopo la penetrava nuovamente per qualche minuto, mentre la ragazza continuava a dirgli "non
voglio, voglio tornare dalla mia amica".
L'uomo quindi si rivestiva cosi come la ragazza; i due uscivano e la ragazza a passo spedito si
allontanava ma veniva raggiunta dall'imputato che le chiedeva "ti è piaciuto?". L. rispondeva di voler
tornare "là" (ovvero dalle amiche) e l'imputato le diceva che era opportuno tornare separatamente
dai rispettivi amici.
L. a questo punto scriveva al fidanzato ed al suo migliore amico dicendogli che "era successa una
cosa brutta".
Una volta riunitasi all'amica A., le raccontava in lacrime quanto accaduto e le chiedeva di andarsene.
Verso le 20 faceva ritorno a casa, non raccontava nulla né ai genitori né alla nonna che comunque
notava come la ragazza fosse turbata. Andava in camera iniziava a piangere; si addormentava
vestita; il giorno dopo si cambiava i vestiti ma non gli slip e andava a lavorare.
Una volta giunta sul posto di lavoro scoppiava a piangere e raccontava ad una collega ed ai datori
di lavoro quanto accaduto il giorno precedente. Venivano chiamato il padre della ragazza che la
accompagnavano al Galliera dove veniva sottoposta a visita medico ginecologica.
Nei giorni seguenti la parte offesa riceveva altri messaggi dall'imputato, ai quali non rispondeva.
La teste ha precisato che J. sia nell'immediatezza che successivamente alla violenza si era comportato
come se non fosse accaduto nulla.
La ragazza ha dichiarato che sembrava quasi "che l'imputato non si fosse reso conto" del suo dissenso
nonostante lei comunque gli avesse ripetuto più volte con voce tremolante e sul punto di piangere
che non voleva il rapporto.
In merito al fatto contestato ha precisato di non essere riuscita a urlare perchè l'uomo continuava a
baciarla ma di avergli ripetuto per tutto il tempo che non voleva, di non essere è riuscita a reagire in
quanto era immobilizzata dalla paura e comunque aveva i polsi bloccati. Ha riferito di essersi sentita
in colpa per non essere riuscita a reagire "in modo fisico" nonché per averlo seguito inizialmente sia
verso il bagno sia successivamente eh verso la zona interdetta di P.A.; ha precisato di non avere
compreso le intenzioni del ragazzo e di avere ritenuto che volesse proporle di comparire in qualche
video clip.
2) Le dichiarazioni dell'imputato
L'imputato sentito in sede di esame controesame ha confermato di aver conosciuto la parte offesa ad
un concerto, di essersi poi scambiato dei messaggi su Instagram e di averla poi nuovamente
incontrata il 16 luglio 2023.
Ha confermato di essere effettivamente a conoscenza che la ragazza aveva sedici anni e di essersi
accordato per incontrarsi nel pomeriggio del 16 luglio 2023. Ha inoltre ammesso di avere avuto un
rapporto sessuale con penetrazione con la ragazza negando tuttavia sia di aver usato violenza sia di
avere in alcun modo costretto la parte offesa a seguirlo ed avere un rapporto con lui.
Secondo le dichiarazioni dell'imputato si era trattato di un rapporto assolutamente consenziente.
Non sa quindi spiegare né perché la ragazza lo abbia denunciato né perché abbia interrotto poi ogni
rapporto con lui.
Ha precisato che all'epoca dei fatti aveva una compagna ed un figlio e per tale ragione aveva ritenuto
opportuno appartarsi e non farsi vedere da nessuno in compagnia della ragazza atteso che non
voleva che la compagna scoprisse il suo tradimento.
3) Le ulteriori risultanze istruttorie: in particolare la documentazione sanitaria, i messaggi prodotti
e le foto dei luoghi ove si è svolto il fatto.
L'esito della visita ginecologica e degli accertamenti compiuti sugli slip e sui vestiti in sequestro usati
dalla ragazza il giorno dei fatti confermano che la stessa ha avuto effettivamente un rapporto
sessuale; (sono state rinvenute tracce di sperma dell'imputato sui vestiti della ragazza).
Sono state visionate le immagini tratte dalle telecamere presenti in zona; in particolare le immagini
tratte dai filmati dell'impianto di videosorveglianza presenti nella zona all'interno del P.A. mostrano
l'imputato che si allontana dal luogo dell'evento in direzione P.S., seguito a distanza dalla P.. Alle
ore 17.08.31 l'imputato si reca ai servizi igienici e viene raggiunto dalla minore; dopo che l'imputato
esce dal bagno i due poi proseguono insieme (l'uomo davanti la minore poco distante). Alle ore
17.11.08 percorrono la passeggiata e si dirigono verso la passerella indicata in sede di querela.
Alle 17. 13.23 l'imputato tiene per mano o per un braccio la parte offesa dirigendosi verso l'area dove
si sarebbero consumata la violenza.
E’ stata poi acquista la copia dei messaggi scambiatisi tra l'imputato e la parte offesa sulla
piattaforma Instragram.
In essi sono presenti moltissimi messaggi a contenuto sessuale dell'uomo (dapprima complimenti
sull'aspetto fisico della ragazza poi messaggi espliciti quali "ti scopo" e simili). La ragazza risponde
in modo laconico, dicendo di non volere denaro, di "non essere una puttana" e di "scopare" solo con
le persone con cui "sta assieme". Nei messaggi non mostra analogo interesse sessuale per l'imputato
ma tuttavia neppure respinge categoricamente l'uomo (scrive infatti messaggi del tipo "tutto si vedrà
con il tempo", "hai già perso la speranza" e simili).
Infine risulta presente effettivamente un messaggio nel quale la parte offesa scrive all'imputato di
avere sedici anni.
Circa il luogo ove i fatti si sono svolti, emerge dalle foto in atti che trattasi di un tendone, ove vi è un
tavolo, alcuni bidoni della spazzatura con rifiuti e siringhe, spazzatura a terra, evidentemente
utilizzato da tossicodipendenti e "balordi" quale ricovero di fortuna.
4) Le S. in atti
Su accordo delle parti sono state acquisite le S. degli informatori sentiti in sede di indagini.
M.A., fidanzato della parte offesa confermava di aver ricevuto un messaggio il pomeriggio del
16.7.2023 dalla fidanzata che riportava testualmente "A. è successa una cosa bruttissima mi vien da
piangere punto mi hanno stuprata e mi hanno presa anche dal br accio e mi hanno fatto male".
Successivamente sempre tramite messaggio la ragazza gli raccontava quanto accaduto negli stessi
termini esposti in sede di indagini e nel corso dell'incidente probatorio
Il teste ricorda inoltre di avere visto un livido sul braccio che la fidanzata gli aveva detto essere il
braccio che dal quale l'uomo l'aveva afferrata per portarla all'interno del tendone.
Ha confermato altresì che l'imputato aveva scritto spesso su Instagram a L. facendole molti
complimenti ed espliciti riferimenti al sesso e dicendole chiaramente che voleva avere rapporti
sessuali con lei.
A.D.T., amico della parte offesa, ha parimenti confermato di aver appreso tramite sms che l'amica
era stata stuprata; di averla incontrata nel medesimo pomeriggio e di avere notato che era
visibilmente scossa, piangeva e "continuava a farsene una colpa".
La parte offesa gli aveva raccontato di essere stata presa dalle braccia e che l'uomo "l'avrebbe presa
di forza consumando un rapporto sessuale con lei". Le aveva anche mostrato i segni della presa sulle
braccia.
Le aveva inoltre confidato di avere paura di denunciarlo per le possibili ripercussioni.
C.A., amica della parte offesa e presente con lei il giorno dei fatti, ha riferito di avere raggiunto L. a
P.A.; L. le aveva detto che si sarebbe allontanata per parlare con un suo amico; dopo circa 10/15
minuti, non vedendola tornare, la chiamava al telefono. L. le rispondeva in modo tranquillo dicendo
di trovarsi vicino alla biosfera e che stava tornando. Dopo pochi minuti, si incontravano; L. in lacrime
le diceva "mi ha stuprata" e quindi le raccontava quanto accaduto (ovvero di essere stata stuprata da
un ragazzo all'interno di una sorta di magazzino e che il ragazzo l'aveva tenuta per i polsi).
Nel prosieguo del pomeriggio L. alternava momenti di "blocco emotivo" a momenti di tranquillità.
T.S. e M.B., titolari del bar ove lavorava la parte offesa ed amici dei genitori della stessa, hanno
confermato che la mattina del 17 luglio L. si era presentata al lavoro; appariva particolarmente scossa
e, a seguito di domanda del T. che le chiedeva cosa fosse successo, scoppiava a piangere e raccontava
quando accaduto. Veniva quindi contattato il padre della ragazza che si recava immediatamente al
bar a prenderla.
S.M. infine, addetta ai servizi igienici presso l'Acquario, ha confermato di ricordare i due ragazzi
(imputato e parte offesa dei quali le venivano rammostrate le foto); i due si erano diretti verso i bagni;
il ragazzo era entrato nei bagni degli uomini e aveva detto alla ragazza di entrare con lei; la teste
ricorda di avere subito detto "anche no" ai due; il ragazzo aveva insistito e la ragazza, dopo un po'
di insistenza e che comunque "non le sembrava molto convinta", gli aveva risposto "no, non mi fa
entrare". Quindi lo aveva atteso fuori ed i due avevano proseguito la camminata verso la C. ed una
sorta di cantiere. I due erano tranquilli e stavano parlando.
5) La verifica dell'impostazione accusatoria
Nel caso di specie sono elementi certi, poiché risultanti dalle concordi dichiarazioni di parte offesa
e dell'imputato e confermati altresì dalle ulteriori risultanze istruttorie:
- che nel giorno dei fatti la parte offesa ebbe un rapporto sessuale completo con penetrazione
vaginale ed eiaculazione esterna con l'imputato;
- che detto rapporto si consumò all'interno di una sorta di "tendone" sito a P.A. all'incirca verso le
ore 17.15;
- che i due si erano conosciuti da circa un mese, che si erano scritti su Instagram e che l'uomo ben
sapeva l'età della ragazza.
Le versioni della parte offesa e dell'imputato differiscono invece sensibilmente in merito alla
sussistenza o meno di un consenso al rapporto da parte della prima, che afferma di essere stata
stuprata, con violenza, contro la sua volontà mentre l'imputato le teneva i polsi e quella
dell'imputato, che parla invece di un rapporto pienamente voluto da entrambi.
Ebbene, ritiene il collegio che la versione della parte offesa sia certamente quella maggiormente
credibile sia di per sé che in quanto suffragata da adeguati elementi di riscontro.
E’ opportuno premettere che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
intervenuta ancora recentemente in materia (Cass. N. 40504 del 5.11.2024) che"le regole dell'art. 192c.
3 del c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la
persona offesa si sia costituita parte civile può essere opportuno procedere al riscontro di tali
dichiarazioni con altri elementi quali tuttavia non rappresentano il fattore di validazione di esse ma
devono essere idonei ad escludere l'intento calunniatori del dichiarante senza risolversi in autonome
prove di fatto e senza che sia necessario che assistano ogni segmento della narrazione").
Ebbene nel caso di specie va rilevato:
- che la parte offesa, sentita più volte (in sede di denuncia querela, in sede di S., in sede di incidente
probatorio) ha reso sempre la medesima versione dei fatti;
- che la stessa ha inoltre riferito nell'immediatezza dei fatti al fidanzato, all'amico D. ed all'amica A.,
ai sanitari dell'ospedale, allo psicologo, ai datori di lavoro quanto accadutole (nuovamente nelle
stesse modalità emerse in sede di procedimento);
- che l'amica A. conferma di avere visto l'amica "piangente", terrorizzata e che la stessa nel corso del
pomeriggio alternava momenti di tranquillità a momenti in cui appariva molto scossa; parimenti
anche i datori di lavoro si accorgono subito che la parte offesa è agitata e tormentata;
- che il racconto è stato assolutamente preciso sia in punto modalità della violenza che con
riferimento alla posizione, alla dinamica ed alla descrizione dei luoghi;
- che sia il fidanzato che l'amico ricordano di avere visto i segni sui polsi della ragazza, a conferma
della dinamica dei fatti descritta dalla stessa;
- cha la ragazza non aveva nessuna ragione di inimicizia verso l'imputato e non aveva quindi alcun
motivo per muovergli un'accusa tanto pesante.
Per contro la versione dei fatti esposta dall'imputato non è assolutamente credibile.
Non è infatti credibile che una ragazzina di appena sedici anni, attenta a controllare che le bottiglie
che le vengono offerte siano chiuse (v. sul punto dichiarazioni rese in incidente probatorio), che nei
messaggi non ha mai risposto alle esplicite avances dell'uomo in modo altrettanto esplicito, decida
di consumare un rapporto sessuale, non protetto, in un tugurio con siringhe e spazzatura.
Non è credibile che poi che la ragazza vada al Pronto Soccorso, affermi di essere stata violentata e
decida poi di denunciare l'imputato solo per evitare di fare "brutta figura" con il fidanzatino, al quale
lei stessa racconta l'accaduto (considerando anche che ben difficilmente il fidanzato avrebbe avuto
notizia della cosa).
Gli unici elementi apparentemente distonici con la tesi accusatoria, sottolineati dalla difesa, sono
infine solo apparentemente tali.
Si tratta in particolare dei messaggi, dei quali si è in parte già detto, delle S. rese dall'addetta ai servizi
igienici e dal rilievo che, quanto meno nella prima parte del tragitto verso i bagni e poi la zona
interdetta dove era il tendone, la ragazza abbia volontariamente seguito l'imputato.
Ebbene, risulta dall'istruttoria svolta e da fonti "aperte" (ovvero il social Instgram) che l'imputato è
un cantante di musica latino americana, titolare di due profili Instagram con molti followers (oltre
40.000), sui quali pubblica molti video clip.
E’ del tutto comprensibile che una ragazzina di sedici anni, appassionata di musica del settore, si sia
sentita molto lusingata dall'avere contatti con l'imputato (lei stessa riferisce di avere sperato che il
colloquio programmato con l'imputato il giorno dei fatti potesse avere ad oggetto la sua
partecipazione ad un video clip). Per questo non stupisce affatto né lo scambio di messaggi con lo
stesso (sempre, tuttavia, molto composto sia nel numero che nel contenuto stesso da parte della
ragazza) né che lo abbia inizialmente seguito volontariamente.
Così come nuovamente non stupisce che abbia inizialmente accettato di seguirlo in bagno (sia pure
in modo non molto convinto come dichiarato dalla addetta ai servizi igienici escussa a S.) e si sia poi
arrestata davanti al divieto postole dall'inserviente.
E’ superfluo dire tuttavia che il consenso a seguire l'imputato, l'essersi sentita anche lusingata dai
complimenti dello stesso e dalle sue avances non implichino per ciò solo il consenso ad un rapporto
sessuale.
La ragazza ha descritto una scena violenta, ha ripetutamente detto al suo aguzzino di non volere il
rapporto, senza tuttavia riuscire a respingerlo.
L. afferma che J. dopo il rapporto le abbia chiesto "se le era piaciuto"; quasi come non avesse
percepito il suo dissenso.
Ha però ripetutamente precisato di avergli detto, con voce tremante e con le lacrime agli occhi, sia
prima che durante il rapporto di non volerlo.
Invocare quindi un "errore" sul consenso della vittima in questo caso è non solo impossibile in fatto
(atteso che vi è stato un dissenso esplicito) ma, in ogni caso, irrilevante in diritto.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il consenso nei rapporti
sessuali deve essere chiaro, esplicito, inequivocabile. Il dissenso della vittima anche se espresso in
modo implicito importa il reato di violenza sessuale ("In tema di violenza sessuale, ai fini della
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza della
non chiara manifestazione di consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento degli
atti sessuali a suo carico, essendo irrilevante, pertanto, l'errore sull'esistenza o meno dell'espressione
del dissenso" Cass. 32948/24).
Alla luce di tali elementi va senza dubbio affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato
ascritto perfetto in tutti i suoi elementi oggettivi soggettivi e circostanziali punto sotto quest'ultimo
profilo in particolare va evidenziato come la parte offesa abbia chiaramente detto all'imputato ben
consapevole di avere solo 16 anni a fronte, peraltro, dei 30 dell'imputato stesso punto
All'imputato, che comunque si è sottoposto esame e ha consentito a una rapida definizione del
giudizio dando il consenso all'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero, possono essere concesse ad attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata
aggravante. La pena così come richiesto dal pubblico ministero può essere contenuta nei minimi
edittali, in considerazione comunque del buon comportamento processuale tenuto e dallo scambio
di messaggi che, in un momento iniziale, può avere indotto l'imputato a ritenere che la ragazza
potesse avere un qualche interesse per lui.
Valutati tutti gli elementi di cui all'articolo 133c.p. si stima equa la pena finale di sei anni di reclusione
a cui conseguono le pene accessorie specificate in dispositivo e la condanna al pagamento delle spese
processuali.
Il Pubblico Ministero non ha chiesto l'applicazione di una misura di sicurezza, ritenendo
evidentemente che trattasi di episodio isolato e tale da non comportare un giudizio di pericolosità
nei confronti dell'imputato.
Vai accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile il cui integrale danno potrà essere
liquidato in sede civile; come richiesto dalla parte, a titolo di provvisionale immediatamente
esecutiva, può essere liquidata la somma di Euro 10.000 che certamente non supera l'intero danno
subito dalla parte. La parte offesa ha infatti riportato un grave trauma in conseguenza sia delle
modalità che della giovane età della stessa; Ha quindi pertanto riportato un danno morale risarcibile
ex articolo 2059c.c. e 185 c.p.
La somma liquidata in via provvisionale va maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al
saldo.
L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella misura
di cui al dispositivo da corrispondersi allo Stato essendo la parte offesa ammessa al gratuito
patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale;
visti gli artt. 533,535c.p.p.
DICHIARA
J.C.E.S.
Responsabile del reato contestato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo
condanna alla pena della reclusione per ani sei oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 609 nonies c.p. e 29 c.p.
applica all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 609 noniesc. 1 n. 2 e 2 c.p. e ne dispone
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Visti gli artt. 538e ss c.p.p.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato
giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura
di Euro 10.000 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
Visto l'artt. 541c.p.p. e 110D.P.R. n. 115 del 2002
Condanna l'imputato al pagamento delle spese della parte civile, da corrispondersi allo Stato, nella
misura di Euro 2.500,00 oltre spese generali iva e accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Genova, il 4 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2025.
24-05-2025 05:04
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