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Sentenza

Trapani. Nullità del decreto di citazione a giudizio.
Trapani. Nullità del decreto di citazione a giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -
Dott. AIELLI Lucia - Consigliere -
Dott. ARIOLLI G. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI ;
nel procedimento a carico di:
D.G.A., nato il (OMISSIS);
S.T., nato il 11/12/1969 a SAN GENNARO VESUVIANO;
inoltre:
S.G.B.;
avverso l'ordinanza del 19/06/2017 del TRIBUNALE di  TRAPANI ;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica di  Trapani  ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale, all'udienza del 19/6/2017, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sul rilievo della mancata previa emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.. Nel caso di specie il ricorrente ritiene che tale avviso non fosse dovuto poichè il procedimento si era originariamente instaurato, seppur dinanzi a giudice dichiaratosi incompetente (il Tribunale di Marsala in favore di quello di  Trapani ), con emissione del decreto penale di condanna, poi opposto dall'imputato e, dunque, con rito speciale che non prevede l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini.
2. Con requisitoria scritta del 21/9/2017 il Procuratore generale presso questa Corte, rilevato che trattasi di provvedimento non autonomamente impugnabile con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo dell'abnormità, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato sotto diversi profili.
4. Anzitutto poichè, ai sensi dell'art. 586 e in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio non è autonomamente ricorribile per cassazione. Di conseguenza, a prescindere dalla fondatezza o meno della decisione assunta dal giudice, non vi è spazio per sindacare tale decisione in questa sede.
5. Inoltre, poichè nel caso in esame non può neppure ritenersi l'atto abnorme e dunque ammissibile il ricorso per cassazione.
Secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590; v. Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, dep. 03/02/2014, Rv. 258569; Sez. 2, n. 3738 del 13/1/2015, Rv. 262374; Sez. 1, n. 23347 del 23/3/2017, Rv. 270273), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento potendo il P.M. comunque disporre la rinnovazione del predetto decreto.
6. Infine, poichè nel caso in esame, a seguito della declaratoria di incompetenza emessa dal primo giudice - il Tribunale di Marsala dinanzi al quale l'imputato era stato citato per avere proposto opposizione al decreto penale di condanna - il procedimento era regredito, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., comma 1, così come da interpretarsi a seguito della sentenza Corte cost. n. 70/1996, al pubblico ministero presso il Tribunale di  Trapani, il quale, avendo scelto la via ordinaria, ossia quella della citazione diretta, era tenuto ad emettere, in conformità al diverso rito prescelto e per la prima volta, l'avviso di cui trattasi, stante l'attivazione di un nuovo procedimento penale nell'ambito del quale il diverso pubblico ministero avrebbe potuto svolgere nuove investigazioni e determinarsi anche in modo differente.
7. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
8. La natura non complessa della questione e l'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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