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Sentenza

Detenzione di supporti informatici privi del bollino di contrassegno Siae. Intervenuta giurisprudenza anche sovranazionale. Ricettazione.
Detenzione di supporti informatici privi del bollino di contrassegno Siae. Intervenuta giurisprudenza anche sovranazionale. Ricettazione.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-10-2017) 28-12-2017, n. 57869

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M.B., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/11/2015 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Romano Giulio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto all'imputazione L. n. 633 del 1941, ex art. 171-bis e per l'inammissibilità nel resto udito per il ricorrente l'avv. Mario Zanchetti in sostituzione dell'avvocato Gaetano Apicella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 novembre 2015 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del 23 gennaio 2012 del Tribunale di Salerno, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di M.M.B. per i reati di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis; L. n. 633 cit., art. 171-ter, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a); art. 648 c.p., comma 2, per essere i medesimi estinti per prescrizione.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto, tramite il difensore dell'imputato, ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione della legge processuale a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dal momento che era stata pronunciata sentenza di intervenuta prescrizione senza provocare il contraddittorio tra le parti. Andava quindi escluso che la declaratoria di prescrizione potesse prevalere sul vizio rilevato, così facendo venire meno l'interesse all'impugnazione, da parte dell'imputato, nei riguardi della declaratoria de plano dell'estinzione per prescrizione.
2.2. Col secondo motivo, ed in subordine, il ricorrente ha osservato che andava dichiarata l'insussistenza del reato in luogo della declaratoria di prescrizione.
In particolare, dato il tempo del commesso reato, doveva dichiararsi l'assoluzione piena quanto al delitto di cui all'art. 171-bis cit., per la detenzione di supporti informatici privi del bollino di contrassegno Siae, in ragione dell'intervenuta giurisprudenza anche sovranazionale, e quindi anche per la correlata contestata ricettazione.
Parimenti la Corte avrebbe dovuto pronunciare in relazione all'ipotesi di cui all'art. 171-ter cit., e della conseguente ricettazione, stante l'esistenza di perizia disposta dalla Guardia di Finanza senza contraddittorio e sulla scorta dell'assenza di contrassegno Siae.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, quanto all'imputazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171-bis e per l'inammissibilità nel resto. 

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, è stato recentemente chiarito che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, semprechè non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810, alla cui motivazione, di composizione del contrasto cui correttamente il ricorrente si è richiamato, si rinvia integralmente).
4.2. Per quanto invece riguarda il secondo profilo di censura, all'odierno ricorrente è stato anzitutto contestato sub A) il fatto di avere venduto o comunque detenuto a scopo commerciale n. 77 compact disk giochi per play station e n. 32 per p.c., non contrassegnati dalla Siae contenenti programmi per elaboratori abusivamente duplicati.
Ciò posto, in tema di tutela del diritto d'autore, il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore elettronico ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente duplicati (Sez. 3, n. 3402 del 13/11/2014, dep. 2015, Cottone, Rv. 262016; conf. Sez. 3, n. 49385 del 22/10/2009, Bazzoli, Rv. 245717).
In proposito, infatti, è stato correttamente spiegato che la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis, comma 1, punisce, da un lato, la abusiva duplicazione, per trame profitto, di programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall'altro lato, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. In questo caso il legislatore, per i programmi per elaboratore, ha volutamente utilizzato un criterio diverso da quello scelto per le opere musicali o audiovisive dal successivo art. 171-ter, comma 1, cit., il quale punisce, da un lato, l'abusiva duplicazione e riproduzione (lett. a e b) e, dall'altro lato, sia la detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o riprodotte (lett. c), sia la detenzione per la vendita di opere prive del contrassegno Siae (lett. d).
Nè potrebbe sicuramente pervenirsi ad una eventuale applicazione della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso una interpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato dell'espressione "programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società degli autori ed editori" non può essere dilatato fino a fargli comprendere anche i programmi abusivamente duplicati; così facendo, infatti, non si estenderebbe il significato di una norma preesistente, ma si creerebbe una nuova norma dapprima non esistente. Si opererebbe, in altri termini, una applicazione analogica della norma dettata per il caso dei supporti privi di contrassegno Siae al diverso caso dei programmi abusivamente duplicati (così, in motivazione, Sez. 3 n. 3402 cit.).
In definitiva, pertanto, ed in ragione della contestazione siccome richiamata, la sentenza impugnata va annullata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4.3. In relazione invece al capo sub B) e, per quanto riguarda, sub C) quanto alla contestata ricettazione, all'imputato è stato ascritto a norma dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. a), non avendo concorso alla duplicazione e riproduzione, di detenere per la vendita o la distribuzione o di noleggiare 130 cd musicali, con custodia, illecitamente duplicati, per i quali è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della Siae, privi del contrassegno medesimo; con l'aggravante della quantità superiore a 50 esemplari.
Al riguardo, ferma l'astratta configurabilità del reato anche alla stregua di quanto ricordato supra, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del reato, così richiedendo l'applicazione della norma di cui all'art. 129 cod. proc. pen., assumendo da un lato l'inutilizzabilità della mancanza del contrassegno Siae e dall'altro l'illegalità e l'inutilizzabilità della perizia "affidata dal Tribunale alla Guardia di Finanza ed esperita, senza il consenso e senza possibilità di partecipazione della difesa, nel chiusò della caserma militare (peraltro senza raggiungere risultati conclusivi nel senso della colpevolezza dell'imputato)".
In proposito, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). In particolare, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).
La stessa censura siccome formulata appare invece richiedere senz'altro un accertamento ed una valutazione quanto alla ritualità delle procedure seguite, del tutto incompatibile con un'attività di mera constatazione altrimenti necessaria per escludere ogni profilo di censura nell'attività dell'imputato.
5. In definitiva, quindi, all'annullamento senza rinvio quanto all'ipotesi di reato sub A), deve accompagnarsi il rigetto nel merito di ogni ulteriore censura, quanto al resto del provvedimento impugnato. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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