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Sentenza

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE - Ambito applicativo dell’articolo 570-bis del cp nei confronti del genitore non coniugato

(Cp, articoli 62-bis, 131-bis, 570 e 570-bis; Cpp, articoli 530, 546, 605; articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898)
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE - Ambito applicativo dell’articolo 570-bis del cp nei confronti del genitore non coniugato (Cp, articoli 62-bis, 131-bis, 570 e 570-bis; Cpp, articoli 530, 546, 605; articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all’articolo 570-bis del cp la condotta del genitore non coniugato che, pur in presenza di adeguate capacità economiche, ometta in modo serio, protratto e sistematico il versamento dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie stabilite dal giudice in favore del figlio minore, non rilevando, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, né la mancanza del vincolo matrimoniale con l’altro genitore, né l’esistenza di un rapporto affettivo e di frequentazione con il minore. Non è invece configurabile il reato di cui all’art. 570, comma 1, del cp qualora risulti che il genitore abbia continuato a prestare assistenza morale e materiale al figlio, mantenendo con lo stesso una relazione affettiva stabile, ancorché accompagnata da inadempimenti economici, i quali restano penalmente rilevanti solo nell’ambito dell’articolo 570-bis del cp. La prolungata durata dell’inadempimento degli obblighi di natura economica esclude, inoltre, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del cp.

    Corte d’Appello Napoli, sezione III, sentenza 13 gennaio 2026 n. 133 – Pres. Rel. Conte
La Corte di Appello di Napoli, Sezione III Penale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dr. Elena Conte - Presidente Rel.;
2) Dr. Francesco de Falco Giannone - Consigliere;
3) Dr.ssa Giovanna R. I. Di Petti - Consigliere;
all'udienza del 08.01.2026 ha pronunziato e pubblicato mediante emissione del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
B.D., nato a N. il (...), elett.te dom.to in N. alla via P. C. n. 179, sc. C (cfr. dichiarazione del 23.01.2018)
difeso di fiducia dall'Avv. …(appellante, nomina del 11.10.2024)
libero - avvisato
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dagli artt. 570 e 570 bis c.p. perché, quale genitore co -affidatario, serbando una
condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza
inerenti la responsabilità genitoriale, disinteressandosi completamente della figlia minore V., nata
dall'unione con S.M.R.; indi violando gli obblighi di natura economica stabiliti con il decreto del
Tribunale dei Minorenni di Napoli del 29.01.2015, dep.to il 02.02.2015 cron. N. 582/15 reso nel proc.
V.G. n. 877/12, non corrispondeva l'assegno mensile di Euro 300,00 fissato per il mantenimento della
predetta minore. Non provvedeva, altresì, al pagamento del contributo dovuto nella misura del 50%
per le spese straordinarie- mediche, scolastiche e sportive - occorrenti per la minore.
In Napoli dal febbraio 2016 con condotta perdurante
P.C.
- S.M.R., rapp.ta e difesa dall'Avv. …
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 21 settembre 2023 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha dichiarato B.D.
colpevole dei reati ascrittigli (art. 570 e 570 bis c.p.) e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha
condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali. Con la medesima sentenza il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento del
danno in favore della costituita P.C. da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese
di lite dalla stessa sostenute.
Contro tale sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo la declaratoria di
nullità della sentenza per carenza degli elementi richiesti dall'art. 546 c.p.p. co. 1, lett. E) n. 1;
l'assoluzione perché il fatto non sussiste, quanto meno ex art. 530 cpv c.p.p, l'assoluzione per
particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.; la riduzione della pena nei minimi edittali con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed il beneficio della
pena sospesa.
In data odierna si è celebrato in forma scritta il giudizio di appello: pervenivano conclusioni del P.G.
con richiesta di conferma della sentenza appellata e conclusioni del difensore della parte civile con
richiesta di conferma delle statuizioni civili della sentenza e condanna dell'imputato alla rifusione
delle ulteriori spese di lite (come da nota trasmessa).
All'esito il giudizio veniva deciso mediante emissione del dispositivo, riservando nel termine
ordinario di legge il deposito della motivazione della sentenza.
L'appello è fondato nei limiti di seguito chiariti.
Il giudice impugnato ha accertato la responsabilità di B.M. in ordine ai reati ascrittigli perché "dal
2016 all'attualità è rimasto inadempiente agli obblighi genitoriali disinteressandosi della figlia
minore V. nata dalla relazione intercorsa con la p.c., non ottemperando e comunque solo
parzialmente agli obblighi di natura economica stabiliti dal Decreto del Trib. dei minori di Napoli
che gli imponeva il versamento di Euro 300,00 mensili in favore della figlia minore oltre al
pagamento del 30% per spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive per la minore" (così
testualmente a pag. 2 della sentenza appellata).
A fronte di tanto, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per carenza di
motivazione, ponendo in rilievo la circostanza che il giudicante ha reso una breve motivazione nella
quale non vi è alcun riferimento specifico alle due ipotesi di reato contemplate nel capo di
imputazione, né alcuna valutazione degli elementi di prova raccolti; ha chiesto, poi, l'assoluzione
dell'imputato perché il fatto non sussiste evidenziando che, quanto al reato di cui all'art. 570 bis c.p.,
difetta la condizione di "coniuge" del B. non avendo l'imputato mai contratto matrimonio con la B.,
quanto al reato di cui all'art. 570 c.p., che dall'esame dell'imputato e della teste A.L. è emerso che il
B. ha provveduto al mantenimento della figlia seppur con incostanza ed ammanchi nei pagamenti,
ed ha sempre mantenuto un sereno rapporto con la stessa.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli ex art. 131
bis c.p., stante l'assenza di conseguenze negative per la minore.
Osserva preliminarmente la Corte che le carenze motivazionali della sentenza appellata non
costituiscono causa di nullità della stessa, potendo essere colmate dal giudice di secondo grado; nel
merito ritiene la Corte che a carico dell'imputato sia ravvisabile esclusivamente il reato di cui all'art.
570 bis c.p.
Ed invero, stando alla contestazione elevata, il B. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di
cui all'art. 570 co. 1 c.p. per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità
genitoriale, disinteressandosi completamente della figlia minore V., nata dall'unione con B.M.R.; e
del reato di cui all'art. 570 bis c.p. perché ometteva di corrispondere l'assegno mensile di Euro 300
fissato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli (decreto del 29.01.2015) per il mantenimento della
figlia minore, oltre che di provvedere al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la
minore.
Fatta questa precisazione, rileva la Corte che quanto al reato di cui all'art. 570 co. 1 c.p., l'istruzione
dibattimentale ha fatto emergere che il B. non si è disinteressato della minore, avendo sempre
mantenuto un rapporto con la figlia, trascorrendo con la stessa i fine settimana alternati, e portandola
anche in vacanza (cfr. deposizione della teste A.L. ed esame dell'imputato). La stessa parte civile, nel
corso della sua escussione ha dichiarato che il B. vede "abbastanza regolarmente" la figlia (cfr. pag.
5 del verbale stenotipico del 21.04.2022). In sostanza il B., pur con le difficoltà legate ai contrasti con
la B. ed alla circostanza di aver costituito un'altra famiglia, non è venuto meno ai suoi doveri di
assistenza inerenti alla potestà genitoriale.
Sussiste, invece, a carico dell'imputato il reato di cui all'art. 570 bis c.p. e ciò a prescindere
dall'assenza della qualità di coniuge in capo al B..
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, "gli obblighi gravanti sui
genitori intesi come obbligo di assistenza verso i figli, dovere di mantenere i figli minori e maggiori
non autosufficienti, devono ritenersi operanti allo stesso modo, non solo nei confronti dei genitori
coniugati o che decidono di sciogliere il matrimonio, ma anche nei confronti di genitori non
coniugati o "coppie di fatto" (cfr. Cassazione penale sez. VI, 06/04/2017, n.25267, Cassazione penale
sez. VI, 24/10/2018, n.55744, e più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 8222 del 28.01.2022 che ha ripercorso
gli approdi giurisprudenziali relativi ai reati previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, ed L. n.
54 del 2006, art. 3, evidenziandone la sovrapponibilità con il vigente art. 570 bis c.p. quanto alla
possibilità di ritenere che il soggetto attivo del reato sia anche il genitore che no n abbia contratto
matrimonio).
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che, nel caso in disamina, la mancanza di un vincolo
matrimoniale tra il B. e la madre della piccola V., non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 570 bis
c.p.
Ciò posto, l'istruzione dibattimentale ha dimostrato che il B., pur avendo disponibilità economiche,
a partire dal 2016, non ha provveduto con regolarità al versamento dell'assegno di mantenimento in
favore della figlia minore fissato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nella misura di Euro 300
mensili (oltre il 50% delle spese straordinarie): invero, la teste S. ha dichiarato che a partire dal 2016
il B. non versava più alcunché per il mantenimento della figlia; lo stesso B. ha riferito di aver fatto
fronte parzialmente al suo obbligo, pagando cifre minori e non rispettando le scadenze fissate dal
Tribunale; la teste L. ha ricordato di aver visto la corresponsione del denaro da parte del B. alla ex
convivente solo in circoscritte occasioni (5 o 6 volte) L'imputato, poi, non è stato in grado di
dimostrare nessuno dei versamenti effettuati avendo asseritamente dichiarato di aver pagato sempre
in contanti e di non essersi fatto rilasciare alcuna ricevuta dalla S., neppure nel periodo successivo
alla querela (sebbene i rapporti con la donna fossero tutt'altro che pacifici).
In punto di diritto si osserva che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la
condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento
civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi,
per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto
obbligato deve fornire (cfr. Sez. 6 - Sentenza n. 47158 del 20/10/2022 . fattispecie relativa al ritardo
nel pagamento di due soli assegni mensili di mantenimento). Nel caso in disamina risulta che
l'imputato, per un lungo periodo di tempo, ha omesso di versare la somma di denaro (Euro 300)
fissata in sede civile per il mantenimento della minore.
E ancora, integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il mancato pagamento
delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a
soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi,
nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi
la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli
obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura
di mezzi di contribuzione al mantenimento (cfr. Sez. 6 -, Sentenza n. 19715 del 04/04/2025).
La considerevole durata della violazione degli obblighi di assistenza economica della figlia minore
ex art. 570 bis c.p. (dal 2016 con condotta perdurante) preclude la possibilità di applicare la causa di
non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
Le ulteriori doglianze investono il trattamento sanzionatorio: l'appellante si duole dell'eccessiva
severità della pena, chiede il riconoscimento delle generiche nella massima estensione e la
concessione del beneficio della pena sospesa.
Le considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza del reato di cui all'art. 570 c.p. impongono la
riforma della sentenza anche in punto di pena: ferme restando le circostanze attenuanti generiche
già riconosciute dal primo giudice, ritiene la Corte che pena equa in rapporto alla durata e all'entità
dell'inadempimento, sia quella di mesi 2 di reclusione (p.b. mesi 3 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis
c.p. alla pena indicata).
Le condizioni soggettive del B. e l'effetto deterrente discendente dalla condanna, consentono il
riconoscimento del beneficio della pena sospesa.
Vanno in questa sede confermate le statuizioni civili della sentenza appellata, limitatamente al reato
di cui all'art. 570 bis c.p. e l'appellante va condannato alle ulteriori spese di lite sostenute dalla P.C.
nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 21.09.2023, dal Tribunale di Napoli,
nei confronti di B.D., ed appellata dall'imputato, così provvede:
- assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 570 co. 1 c.p. perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,
revoca in relazione a tale reato, le statuizioni civili della sentenza appellata;
- ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. in mesi 2 di reclusione e concede al B. il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Conferma nel resto e condanna B.D. al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 945,00, oltre rimb. forf. spese generali
(15%), Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 8 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2026
Avv. Antonino Sugamele

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