Udienza predibattimentale ed abnormità.
La sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione trae origine da un procedimento a carico di un imputato accusato del reato di cui all'art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
La vicenda si colloca nella fase dell'udienza di comparizione predibattimentale, disciplinata dall'art. 554-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Nel corso di tale udienza, il Tribunale, dopo aver dichiarato l'assenza dell'imputato, ha rinviato la trattazione ad altra data disponendo che la Procura provvedesse alla notificazione del decreto di citazione alla persona offesa, inizialmente non raggiunta dall'atto.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l'abnormità del provvedimento.
La Corte di Cassazione, richiamando la nozione di atto abnorme sia nella sua dimensione strutturale (atto adottato in carenza di potere) sia in quella funzionale (atto che determina una indebita stasi o indebita regressione del procedimento), ha ritenuto fondato il ricorso
08-01-2026 16:14
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