Trapani. Imprenditore colpito da misura interdittiva per bonus facciate per avere secondo l'accusa dichiarato falsamente, unitamente al committente, negli attestati di congruità necessari per accedere al cd sconto in fattura con cessione del credito d'imposta per il bonus facciate che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021;di aver emesso nei confronti di condomìni committenti le fatture
relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi
l'evasione di imposta;di aver impiegato il credito d'imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 8573 Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: MOSTARDA FABIO
Data Udienza: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A. R., nato ad E. il .....
avverso l'ordinanza del 10/10/2025 emessa dal Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale Marco Paternello che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe La Barbera
del foro di Termini Imerese in sostituzione degli Avv. Pietro Riggi e Teodoro
Caldarone, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23/07/2025 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trapani ha applicato a R. A. la misura interdittiva del
divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire incarichi direttivi
di persone giuridiche o imprese per la durata di mesi 12 in ordine ai reati di cui
agli: artt. 110, 640bis cod. pen. (capi 1, 2, 6, 7); artt. 61 n. 2 cod. pen. e 8 D.
Lgs 74/2000 (capi 3 e 8); artt. 81, 648ter.1 commi 1 e 6 cod. pen. (capo 13)
Con ordinanza del 10/10/2025 il Tribunale di Palermo, in parziale
accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse
dell'indagato, ha ridotto ad otto mesi la durata della misure interdittiva.
Si contesta in sintesi all'indagato:
- di avere, quale titolare della società committente ed in concorso col
professionista con lui coindagato, dichiarato falsamente negli attestati di
congruità necessari per accedere al cd sconto in fattura con cessione del credito
d'imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due
condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021; circostanza
rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera;
- di aver emesso nei confronti dei suddetti condomìni committenti le fatture
relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi
l'evasione di imposta;
- di aver impiegato il credito d'imposta fraudolentemente ottenuto con le
modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così
rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.
2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso per
cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito
si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.
173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è affidato a due articolati motivi con i quali si deducono
cumulativamente violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo
dell'ordinanza che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati
di cui all'art. 640-bis cod. pen.
2.1. Dopo aver ampiamente riportato la normativa in materia di cd. bonus
facciate succedutasi nel corso degli anni, la difesa ha dedotto che erroneamente i
giudici di merito avevano ravvisato nei fatti emersi dalle indagini il reato di truffa
per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
In primo luogo, la difesa evidenzia che l'iniziativa di procedere ai lavori
utilizzando il bonus facciate era stata dei proprietari degli immobili facenti parte
dei due condomini oggetto delle indagini, i quali erano ben consapevoli della
normativa vigente e del fatto che per fruire della detrazione fiscale del 90%
avrebbero dovuto avviare i lavori entro il 31/12/2021. Non vi era stata da parte
dell'indagato alcuna condotta fraudolenta in danno dei condomini. Non si era poi
considerato che i lavori, il cui inizio era stato comunicato alle competenti autorità
entro la fine di dicembre, non erano stati poi avviati entro quella data per
responsabilità non imputabili all'A. ma ai due committenti che non avevano
svolto le attività prodromiche di loro competenza necessarie all'apertura dei
cantieri. Si evidenzia inoltre che, a prescindere dall'avvio dei lavori, la detrazione
fiscale era comunque dovuta, in quanto dovendosi fare riferimento per i
committenti privati al cd criterio di cassa, il pagamento dei lavori (necessario ad
ottenere il bonus) era comunque avvenuto entro il dicembre 2021.
2.2. La difesa contesta infine l'interpretazione data dai giudici di merito alla
normativa di settore, evidenziando che, contrariamente a quanto da loro
sostenuto, il fatto che lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta si
potesse ottenere solo per i lavori almeno avviati, non emergeva affatto dalla
legge ma solo da una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, che non è
una fonte di diritto, alla quale PM e giudici si erano acriticamente uniformati.
Secondo il difensore, infatti, dalla normativa emergeva che il requisito della
attestazione dello stato di avanzamento dei lavori era richiesto unicamente per
fruire dello sconto in fattura nell'ambito del cd superbonus 110% e non per il
bonus facciate.
3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con
discussione orale su richiesta del difensore dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1.1. È doveroso premettere che sia con l'istanza di riesame sia con il ricorso
per cassazione la difesa dell'indagato ha articolato motivi di impugnazione che
riguardano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai soli reati
di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestati all'A. ai capi 1, 2, 6, 7. Per il
disposto dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso non attribuisce a
questa Corte la cognizione dei reati tributari di cui ai capi 3 e 8 e di quello di
autoriciclaggio di cui al capo 13 (per i quali la misura interdittiva è stata pure
applicata).
Tanto precisato, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso con i quali la difesa
denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata in
relazione ai gravi indizi siano infondati.
1.2. Giova premettere che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di
misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile
solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta
illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone
censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa
valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del
17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866
del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01, la quale ha precisato che in tema di
misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del
provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi
di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare
natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle
censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle
risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
1.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame (pp. 8-17) ha
adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il
reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla base dei fatti
materiali emersi dall'attività di indagine (fatti peraltro neppure contestati
dall'indagato).
A fronte di tale motivazione, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di
contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche
norme di legge processuale o sostanziale, si limita a riproporre censure, sulle
quali i Giudici di appello hanno motivato escludendone la rilevanza ai fini della
configurabilità dei reati contestati.
Si è infatti correttamente evidenziato che tutte le questioni relative ai
controversi e conflittuali rapporti tra l'indagato e i due condomìni committenti dei
lavori di rifacimento delle facciate sono irrilevanti ai fini della sussistenza del
reato di cui all'art. 640bis cod. pen. Contrariamente a quanto sembra ritenere la
difesa, ciò che si contesta all'A. non è di aver frodato i proprietari degli
immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità
di fruire del cd sconto in fattura e la cedibilità del credito d'imposta risultante dal
cd bonus facciate mediante la produzione all'amministrazione finanziaria di
documenti (il cd visto di conformità) contenente dichiarazioni ideologicamente
false in ordine all'effettivo inizio dei lavori (falsità ideologica che, come detto, la
difesa neppure contesta). Le ragioni per le quali i lavori non sono stati avviati nei
termini dichiarati, l'imputabilità di tali ragioni ai committenti, così come il grado
di coinvolgimento e di consapevolezza che i condomini e gli amministratori
avevano delle condotte illecite volte ad ottenere indebitamente il bonus, sono
irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto non potrebbero escludere il fatto
che l'amministrazione finanziaria è stata comunque tratta in inganno.
1.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la diversa
interpretazione della normativa di settore che la difesa del ricorrente ha
prospettato. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che la normativa in materia di bonus
facciate (a differenza di quella per il cd superbonus) non richiede affatto che per
fruire dello sconto in fattura con cessione del credito è necessario che i lavori
edilizi siano già iniziati. Secondo il difensore, sarebbero dunque errate (se non
addirittura contra legem) le indicazioni contenute nella circolare esplicativa
dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021 – a suo dire acriticamente
recepite dai giudici di merito – nella parte in cui le stesse prescrivono invece che
per fruire della suddetta opzione i lavori devono essere quanto meno avviati e
che tale circostanza deve essere attestata nella documentazione (prescritta dalle
misure anti-frode introdotte dal decreto legge 11 novembre 2021 n. 157) da
esibire all'amministrazione.
L'interpretazione della normativa di settore fatta propria dai giudici di merito
e corrispondente a quella data dall'Agenzia delle Entrate risulta, contrariamente
a quanto dedotto dal ricorrente, corretta e condivisibile.
Il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157 (modificando l'art. 121 del
decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 mediante l'introduzione del comma 1ter) ha
introdotto una normativa di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi (ivi
incluso il cd bonus facciate) prevedendo che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per
lo sconto in fattura e/o della cessione del credito, il contribuente deve presentare
sia il cd visto di conformità del professionista abilitato (attestante la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione) sia una asseverazione di un
tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese sostenute. L'art. 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17
luglio 2020, n. 77), nell'introdurre l'o
1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che, a
ben vedere, la questione posta dalla difesa non è comunque rilevante ai fini che
qui interessano. Ed infatti, anche ammettendo (per ipotesi) che l'interpretazione
fornita dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare non fosse corretta o
legittima, ciò non toglie che gli indagati, nel visto di conformità prodotto nel
2022 al fine di ottenere l'accesso all'opzione dello sconto in fattura, a tale
circolare si sono uniformati, dichiarando, come detto falsamente, che i lavori per
i quali si chiedeva il beneficio fiscale erano stati avviati. In altri termini, se anche
fosse corretto quanto dedotto dal difensore in ordine al fatto che l'avvio dei
lavori non era richiesto dalla legge ai fini dell'esercizio dell'opzione, resta il fatto
che l'Amministrazione finanziaria comunque esigeva tale requisito e l'indagato
era ben consapevole che se non avesse attestato l'inizio dei lavori nella
documentazione richiesta non gli sarebbe stato consentito di optare per l'utilizzo
del bonus facciate mediante il meccanismo dello sconto in fattura con cessione
del credito. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che la pretesa
dell'amministrazione finanziaria fosse o meno corretta, l'indagato, attestando
consapevolmente il falso, l'ha comunque tratta in inganno ottenendo un beneficio
che, altrimenti, non avrebbe ottenuto o comunque avrebbe ottenuto con
difficoltà molto maggiori: l'indagato avrebbe infatti dovuto rifiutarsi di attestare
qualcosa (l'inizio dei lavori) che la legge, a suo dire, non gli imponeva di
attestare, in tal modo però accettando il fatto che l'amministrazione finanziaria
non gli avrebbe concesso lo sconto in fattura né gli avrebbe autorizzato la
successiva cedibilità del credito di imposta, e dunque accettando il rischio di
ottenere quanto richiesto solo all'esito di un contenzioso difficile e dall'esito
incerto. Rischi ai quali l'indagato ha evidentemente voluto ovviare optando per la
falsa attestazione di cui si è detto.
1.6. Privo di fondamento è poi l'argomento con il quale la difesa sembra
sostenere che, poiché la fattura a saldo dei lavori è stata comunque emessa e
pagata entro il 31/12/2021 e dunque i committenti avevano sostenuto la spesa
nel termine di legge, la detrazione fiscale era comunque spettante e legittima.
Al riguardo va evidenziato che nel caso in esame l'accesso al beneficio dello
sconto in fattura costituiva, a ben vedere, anche il presupposto necessario per
accedere alla detrazione di imposta. Ed infatti i due condomìni, di fatto, hanno
sostenuto le spese per i lavori entro il 31/12/2021 – requisito indispensabile per
fruire del cd bonus previsto di cui all'art. 1 comma 219 della legge n. 160 del
2019 ss. mm. – pagando (anticipatamente e a saldo) la ditta appaltatrice
dell'A. proprio mediante lo sconto in fattura; sconto che infatti copriva il
90% del prezzo concordato dei lavori. In altri termini, se non avessero fruito
dello sconto del 90% riconosciuto dall'A.in fattura, i condomìni avrebbero
potuto legittimamente documentare spese di molto inferiori (vale a dire il solo
10% del prezzo pagato in contanti) e conseguentemente avrebbero potuto fruire
di una detrazione fiscale molto più contenuta. In sostanza, nel caso specifico,
l'indebito accesso all'opzione dello sconto in fattura mediante la produzione di
attestazioni ideologicamente false fa sì che anche la detrazione fiscale sia da
ritenersi indebita.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale
consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così è deciso, li 06/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
FABIO MOSTARDA GIOVANNI ARIOLLI
07-03-2026 16:03
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