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Sentenza

STALKING - Controllo mediante gps, rilevanza delle condotte intrusive reiterate e valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa

(Cp, articoli 133, 572 e 612-bis)
STALKING - Controllo mediante gps, rilevanza delle condotte intrusive reiterate e valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa (Cp, articoli 133, 572 e 612-bis)
Integra il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del cp la condotta dell’ex coniuge che, anche dopo la cessazione della convivenza, ponga in essere una pluralità di comportamenti reiterati e intrusivi – consistenti in minacce, ingiurie, pedinamenti, appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro della persona offesa, nonché nel monitoraggio dei suoi spostamenti mediante l’installazione di un dispositivo gps sull’autovettura – idonei a determinare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore e l’alterazione delle abitudini di vita, a nulla rilevando che tali condotte siano giustificate dall’agente come finalizzate al recupero del rapporto familiare o al controllo dei figli. Le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente coerenti e sorrette da adeguata motivazione sulla loro attendibilità soggettiva e oggettiva, possono legittimamente fondare da sole l’affermazione di responsabilità penale, anche in assenza di violenze fisiche, specie quando trovino riscontro in elementi oggettivi quali messaggi, testimonianze di prossimi congiunti e documentazione audiovisiva.

    Corte d’Appello Napoli, sezione III, sentenza 14 gennaio 2026 n. 365– Pres .Di Girolamo, Cons. Est. Giuliano
La Corte di Appello di Napoli, Sezione III Penale, nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Loredana Di Girolamo - Presidente;
Dr. Saverio Vertuccio - Consigliere;
Dr. Gerardo Giuliano - Consigliere estensore;
all'udienza del 14 gennaio 2026 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
V.V. nato a N. il (...) - L.C.O. p.q.c. - elett. dom.to ex art. 161 c.p.p. c/o Avv. …del foro di Napoli (come
da elezione del 05.01.2025)
Dif. di fiducia dall'Avv. …del foro di Napoli - (come da nomina del 05.01.2025).
IMPUTATO
reato di cui all'art. 572 c.p. perché, con condotte reiterate nei confronti di G.A. anche do po la
cessazione della convivenza consistite in ingiurie del tipo "SEI UNA POCO DI BUONO MI HAI
LASCIATO PERCHE' TIENI L'AMANTE HAI BUTTATO 20 ANNI DI MATRIMONIO" ed altre di
analogo tenore, di minaccia il 26 agosto 2024 con espressioni del tipo "SE TE NE VAI DA QUESTA
CASA TI AMAZZO", di molestie consistite nel Presentarsi anche più volte al giorno sotto l'abitazione
della donna nonché presso il luogo di lavoro sito in V. L. alla via C., con messaggi e telefonate per
conoscerne gli spostamenti dal contenuto intimidatorio ed ingiurioso, arrivando finanche ad
installare un GPS sotto l'auto per monitorare i suoi spostamenti maltrattava la moglie G.A.
rendendole di fatta la vita impossibile Ponendola in stato di timore e soggezione morale e psichica
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in Presenza e/o in danno delle figlie minori L.L. e F.
In …dal 26 agosto 2024 con condotta perdurante. Con recidiva reiterata
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di citazione, l'imputato veniva citato a comparire dinanzi a questa Corte all'udienza del
14.01.2026.
Ivi, controllata la ritualità delle notifiche, dichiarata l'assenza dell'imputato, dopo la relazione la
Corte decideva come da dispositivo pubblicato per legge.
1. Con sentenza del 14.02.2025 emessa dal GIP/GUP del Tribunale di Napoli Nord, l'imputato veniva
ritenuto responsabile del reato a lui ascritto e condannato, previa esclusione dell'aumento per la
contestata recidiva ed applicata la diminuzione per il rito prescelto, alla pena di anni due di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1 Il Giudice di prime cure motivava il suo convincimento sulla scorta delle rilevanze istruttorie
dalle quali emergeva quanto di seguito: "... II presente procedimento trae origine dalla denuncia-
querela sporta in data 10.10.2024 dalla persona offesa G.A.. In tale sede la donna raccontava di essere
sposata con l'odierno indagato dal 2005 e di avete dato alla luce due figlie: L.L. e F., rispettivamente
di anni 17 e 14. Ella riferiva che, nel corso del matrimonio, la convivenza con suo marito non era mai
stata idilliaca, ma che la situazione era nettamente peggiorata dal mese di marzo di quest'anno,
allorquando V. aveva portato con sé a casa suo fratello diversamente abile, al punto che Io scorso 27
agosto lei aveva deciso di separarsi da lui, motivo per il quale V. aveva lasciato l'abitazione coniugale
e si era trasferito a casa di alcuni amici. In seguito alla separazione, l'odierno indagato aveva
cominciato a perseguitarla con telefonate e pedinamenti continui, spesso accompagnati da minacce
e ingiurie. In particolare, riferiva la G., notava il marito nei pressi dei negozi ove andava a fate
compere, ancora in data 6.10.2024 il prevenuto la seguiva dalla Villa Comunale di ... sino a San
Cipriano dove si stava recando unitamente alle figlie. La ripetitività e la costanza degli incontri col
prevenuto, riferiva la donna, era tale da averla indotta a pensare che lo stesso avesse trovato il modo
di conoscere i suoi spostamenti: l'uomo, infatti, era solito seguirla ovunque, per poi offenderla
(accusandola di avere un'altra relazione) e minacciarla, salvo chiedere scusa successivamente.
Neppure l'intervento di suo fratello, precisava la G., aveva sortito l'effetto di persuadere il suo ex
marito a lasciarla in pace. Il giorno della denuncia, il V. la aveva seguita lungo tutto il tragitto
percorso per accompagnate sua sorella alla stazione di ...; l'uomo, più precisamente, si era appostato
sotto casa di suo fratello A. (ove la donna attualmente vive insieme alle figlie) e la aveva seguita. In
seguito all'ennesimo pedinamento ella aveva deciso di guardare le immagini del sistema di
videosorveglianza posto fuori l'abitazione e aveva notato che, in effetti, alle ore 4.20 precedenti, V. si
era avvicinato alla sua autovettura e oltre ad aver lasciato una banconota da 10 euro (a dire dello
stesso per le sue figlie) aveva posizionato qualcosa sotto. Ella aveva così rinvenuto, proprio sotto
l'autovettura, una scatolina nera che si è rivelata essere un localizzatore GPS, apposto all'evidente
fine di monitorare i suoi spostamenti. In sede di querela la G. forniva alla p.g. il localizzatore (cfr.
verbale di sequestro) e le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, e precisava di vivere
costantemente in uno stato di ansia e di timore a causa degli atteggiamenti del suo ex marito, che la
contattava anche mentre si trovava dai Carabinieri per presentare querela, inviandole la foto della
sua auto parcheggiata fuori la caserma. I militari acquisivano dalla G. anche la chat Whatsapp
intercorsa con l'indagato, che è in atti, e dalla cui lettura emerge, effettivamente, la estrema difficoltà
di V. di accettare la fine del suo matrimonio. Due giorni dopo la querelante veniva escussa a s.i.t. c
circostanziava meglio i fatti denunciati. Precisava invero, che il suo ex marito la aveva minacciata di
morte allorquando lei aveva manifestato l'intenzione di separarsi e che era solito seguirla ovunque,
a qualsiasi ora del giorno e della notte, sia sul suo luogo di lavoro che a casa, il più delle volte
spaventandola; egli, inoltre, le telefonava e le inviava di continuo messaggi, consapevole che ella
non avrebbe potuto bloccare la sua utenza per via della necessità di condividere la gestione delle
figlie minori. In quella sede, infine, la G. precisava di essere stata costretta a cambiare le sue abitudini
di vita per la paura di uscire da sola e di vivere in uno stato di perenne ansia e timore per la propria
incolumità, giungendo finanche ad avete paura di raggiungere il suo posto di lavoro.
I riscontri.
Quanto riferito dalla P.O. trova conferma nelle dichiarazioni di suo fratello A., di sua sorella M.G. e
di sua cugina D.F.A. (cfr. verbali di s.i.t. in atti). Il primo ha dichiarato di essere stato chiamato in
aiuto da sua sorella la sera in cui ella aveva deciso di separarsi, il 27 agosto u.s., e di essere stato
costretto a tornare dalla Puglia, dove si trovava, pet aiutarla, poiché era stata minacciata di morte
dal marito; ha confermato, inoltre, che V. segue ovunque sua sorella e che ella è molto impaurita per
via della situazione che è costretta a vivere. Anche G.M.G. ha parlato di "ossessione" nutrita da V.,
incapace di accettare la fine del suo matrimonio, mentre D.F.A. ha raccontato che sua cugina, in una
occasione, aveva trovato rifugio presso la sua attività commerciale perchè pedinata dall'ex marito.
Numerosi infine i messaggi estrapolati dal telefonino del prevenuto (oggetto di sequestro) che
confermano i continui tentativi del prevenuto di riallacciare la relazione con la moglie, pur a fronte
della chiara manifestazione di quest'ultima di separarsi.
D'altro canto l'imputato in sede di spontanee dichiarazioni ammetteva di aver collocato sotto la
vettura della moglie un GPS per controllare le sue figlie e di essersene pentito, ma non forniva alcuna
ricostruzione idonea a sconfessare il quadro probatorio in atti, limitandosi a sostenere di non aver
mai minacciato la G. e che non fosse vera la circostanza che la moglie avesse deciso di andare a vivere
dal fratello A. perché impaurita dai suoi pedinamenti.
Analisi e valutazione delle risultanze probatorie.
Queste le risultanze processuali non può dubitarsi della penale responsabilità dell'imputato in
ordine ai reati a lui ascritti in rubrica. Il giudizio di responsabilità del prevenuto poggia anzitutto sul
dichiarato della persona offesa, le cui dichiarazioni, a parere di questo Giudicante, risultano coerenti
e prove di elementi di contraddizione che possano inficiarne l'attendibilità, consentendo di giungere
ad un positivo giudizio sulla credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo delle stesse. Giova,
infatti, rammentare l'univoco insegnamento della Corte di Cassazione, relativamente alla valenza
probatoria delle dichiarazioni della parte offesa, che possono essere assunte anche da sole come
fonte di prova, senza la necessità di riscontri estrinseci, contribuendo a fondare il convincimento del
Giudice anche in via esclusiva, salvo, in tale ipotesi, il controllo sulla sua credibilità, da effettuare
con ogni necessaria cautela e cioè mediante un esame particolarmente penetrante e rigoroso,
attraverso il raffronto con gli altri elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
In particolare, ancora di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito l'univoco
orientamento giurisprudenziale secondo cui "Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc.
pen. nm si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente
poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione della attendibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità
intrinseca del suo racconto che peraltro deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone", precisando che 'Può essere opportuno
procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; qualora la persona offesa si sia anche
costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione
discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato .... Posti tali principi di diritto ed
esaminate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritiene il Giudicante che esse possano ritenersi
assolutamente credibili ed attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente. Invero, sotto il profilo
soggettivo le dichiarazioni rese da G.A. sono certamente credibili, atteso che non sono emersi
elementi dai quali desumere motivi di astio od ostilità nei confronti dell'imputato: la stessa invero si
determinava a denunciarlo solo in quanto stanca e preoccupata dell'atteggiamento ossessivo e
morboso del V. che a seguito della separazione non faceva altro che seguirla ovunque, tanto da
giungete ad installare un GPS sotto la vettura della stessa. D'altra parte, le affermazioni della persona
offesa devono essere reputate intrinsecamente attendibili in quanto confermate dalle dichiarazioni
rese dai suoi fratelli e da sua cugina, nonché sulla chat intercorsa con l'indagato e sulle immagini
registrate dal sistema di videosorveglianza, dimostrative del fatto che V. ha installato un GPS sotto
l'auto della P.O. al fine di seguire i suoi spostamenti. Dal punto di vista della qualificazione giuridica,
i comportamenti del V. appaiono certamente inquadrabili sotto il profilo oggettivo e soggettivo
nell'art. 612 bis c.p. In punto di diritto va premesso che la fattispecie disciplinata dall'art. 612 bis c.p.-
cd. stalking- è reato abituale, richiedendo la reiterazione delle condotte con cui l'autore minaccia o
molestia la sua vittima determinando, in questo modo, il verificarsi di uno dei due eventi richiesti in
via alternativa dalla norma incriminatrice: il perdurante stato di ansia e di paura ovvero il fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da
una relazione affettiva, ovvero l'alterazione delle abitudini di vita. Tale fenomeno che consiste nella
sistematica reiterazione di comportamenti intrusivi e allarmanti, sebbene ordinariamente si
caratterizzi per l'unilateralità dell'approccio relazionale, inteso come disperato tentativo di imporre
un relazione non desiderata ad un altro individuo, può altresì configurarsi anche nelle ipotesi di
comportamenti reciprocamente minacciosi e molesti, qualora si riscontri una posizione di
predominanza di uno dei due contendenti, tale da dar luogo alla qualificabilità come persecutoria
della condotta posta in essere. Invero, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, la
reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori,
incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla
sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa,
del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessit à del
mutamento delle abitudini di vita (cfr. Cass. Sez. -5 A 5.2.2010 n. 17698 M., Rv. 247226). Alla base di
tale decisione, si evidenzia, milita la considerazione che il reato di cui si discute prevede eventi
alternativi la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo: deve trattarsi di un
comportamento reiteratamente minaccioso o, comunque, molesto dell'agente dal quale derivi per il
destinatario della molestia o minaccia (reiterata), quale ulteriore evento dannoso, un perdurante
stato d'ansia o di paura, oppure un fondato timore dello stesso per l'incolumità propria o di soggetti
vicini, oppure, ancora, il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita. Nel caso di specie
dunque, applicando siffatte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il comportamento del V.
integri la fattispecie di reato contestata: tempestare la P.O. di messaggi e telefonate, perseguitarla
sorprendendola in ogni luogo, seguirla e appostarsi sotto la sua abitazione, monitorarne gli
spostamenti, addirittura attraverso l'utilizzo di un dispositivo GPS, sono tutti atteggiamenti
profondamente intrusivi e, come tali, persecutori, idonei ad integrare appieno l'elemento oggettivo
richiesto dalla norma contestata.
Trattamento sanzionatorio.
Si ritiene di non concedere le circostanze attenuanti genetiche in ragione della gravità dei fatti in
contestazione e non emergendo dagli atti elementi suscettibili di positiva valutazione. Può essere
esclusa la contestata recidiva in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti ( trattasi di furti
commessi nel 2004) non sintomatici di una particolare pervicacia a delinquere. Va applicata la
diminuente per il rito prescelto. Adeguata alla gravità dei fatti in contestazione, come sopra
delineati, ed alla personalità dell'imputato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., appare la
condanna di V.V., in relazione al reato a lui ascritto in rubrica, alla pena di anni due di reclusione,
pena così determinata: pena base anni tre di reclusione, ridotta pet la scelta del rito alla pena sopra
indicata. ..." (cfr. pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata).
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva rituale appello avverso la sentenza de qua,
chiedendo (i) in via principale, l'assoluzione dell'imputato con formula piena ai sensi dell'art. 530, 1
comma, c.p.p.; (ii) in via gradata, l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.;
(iii) contenere la pena entro i minimi edittali con concessione di tutti i benefici di legge, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
2.1. In particolare, con il primo motivo di appello (in relazione al quale sono state avanzate le
richieste avanzate in via principale ed in via subordinata) la difesa dell'imputato ha censurato la
sentenza di prime cure sulla base delle seguenti argomentazioni: "... All'esito dell'esperito giudizio
non è emersa in maniera chiara e incontrovertibile la penale responsabilità del V. in ordine alla
violazione del reato contestato. Ebbene, il Gup avrebbe dovuto dare rilevanza ad una serie di
elementi fondamentali per una giusta decisione e diametralmente opposti a quelli di natura
meramente logica utilizzati per giustificare la sentenza di condanna. Erroneamente, nel caso di
specie, il Gup ha ritenuto integrate le ipotesi di reato contestate ritenendo di poter affermare, senza
alcun dubbio, che la persona offesa abbia riferito circostanze puntuali ed esaurienti nella denuncia
mentre la versione fornita dalla difesa non risulta credibile. Orbene, l'attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa avrebbe dovuto superare il rigoroso vaglio richiesto dall'art. 192 co. 3 c.p.p. e
quindi, come da consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, sarebbero stati necessari
dei riscontri esterni ed individualizzanti. Non doveva il Gup basare il proprio convincimento solo
ed esclusivamente sulle circostanze riferite in denuncia, dichiarazioni supportate soltanto dai
familiari della persona offesa. Il V. non ha mai utilizzato violenza fisica nei confronti delle figlie
minori e della moglie, e tale circostanza è stata più volte riferita ai Carabinieri dalla persona offesa,
nessun elemento comprova l'abitualità degli episodi ascritti al V. infatti non può parlarsi di condotta
perdurante ed inoltre non emerge da una serena disamina delle risultanze processuali alcuna
dimostrata prevaricazione del marito nei confronti della moglie; infatti, è emerso in concreto soltanto
un episodio, consistente nell'aver posizionato un GPS alla macchina, come dichiarato dalla stessa
P.O. e confermato dal V., ma soltanto al fine di avere un contatto con le figlie, e ad ogni buon conto
si è mostrato pentito di aver compiuto quel gesto. Il grave teorema accusatorio risulta imbastito dalle
dichiarazioni della P.O. e appare infatti stridente la circostanza che, a fronte di una impressionante
mole di fatti narrati ed ascritti al prevenuto, non si rinvengano elementi probatori assertivi delle
gravi violenze subite dalla moglie (vecchi referti medici, psicologici, psichiatrici, interventi dei
Servizi sociali etc). Ascrivere altresì una qualsiasi forma di violenza psicologica da parte del V.
appare alquanto azzardata, atteso che è emerso dagli atti del fascicolo una vendetta della moglie nei
confronti dei presunti tradimenti del marito, della insofferenza a vivere con il di lui fratello disabile
e una totale discrasia nel narrato. Non sussistono idonei rilievi dimostrativi della responsabilità del
V., se non alcuni messaggi ove il V. le chiedeva una riconciliazione, soprattutto per la fondamentale
ragione che lo stesso non ha mai privato la moglie della libertà personale, né tantomeno le ha fatto
sostenere un regime di vita doloroso e avvilente, né tantomeno è mutato il suo stile di vita. Appare
in tutta la sua evidenza che la convivenza con il fratello (come dalla stessa dichiarato) ha determinato
poi la reazione esasperata che l'ha portata a sporgere le denunce. Non si comprende il motivo per
cui il Gup nella determinazione della pena parte da quella base di anni 3 atteso che non si tratta di
maltrattamenti in famiglia. Infatti, con la sentenza n. 8333 depositata il 10.03.2022, la Suprema Corte
è tornata a pronunciarsi in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai sensi dell'art.
572 c.p., fornendo un criterio di rilevazione dell'abitualità della condotta. L'abitualità del reato
implica la necessaria protrazione di plurime azioni identiche ed omogenee per un periodo di tempo
apprezzabile. Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti, dunque, è richiesto il
sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della
vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima, nei cui confronti viene
posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, tale da generare un regime di vita
vessatorio, mortificante ed umiliante. Come ha stabilito la Suprema Corte "a seguito
dell'individuazione delle condotte contestate, di cui solo tre ritenute provate sulla base delle
dichiarazioni di entrambi i minori, ha rilevato come si trattasse di singoli episodi non reiterati, bensì
isolati, dunque non idonei a configurare il reato di maltrattamenti. Non è dimostrato, tra l'altro, che
i presunti fatti di "violenza" si siano perpetrati in presenza dei minori, è emerso soltanto un unico
episodio ove il V. ha apposto il GPS all'autovettura della G., è emersa altr esì la circostanza che il V.
inviava messaggi alla persona offesa al solo fine di ricostruire la relazione con la moglie ed emersa
altresì la disperazione di un padre al quale veniva negata la possibilità di stare con le figlie. Bene
avrebbe potuto la G. non rispondere ai messaggi ed invece in più occasioni è lei stessa a contattarlo
o a ricambiare i saluti, e non per organizzare gli incontri con le figlie, atteso che le stesse, che sono
sempre andate al colloquio in carcere, avevano una propria utenza cellulare (una compie 18 anni il
2.8.25 e l'altra ha 15 anni) con la quale (le poche volte che volevano) si incontravano con il padre.
Non si tratta, dunque di stalking, atteso che ai fini della sussistenza di atti persecutori piuttosto che
di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata
non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte
molestatrici (Cass. 15625/21). Orbene, il contenuto dei messaggi non è persecutorio, ma evidenzia
un disperato padre che tende in primo luogo, a rallacciare i rapporti con le figlie e in secondo luogo
di ricostruire il rapporto con la moglie. Alla luce delle argomentazioni esposte si chiede alle SS. VV.
di assolvere V.V. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto ...".
Tanto premesso, si osserva che -come condivisibilmente già rilevato dal Giudice di prime cure- le
dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, purché vi sia una motivazione rafforzata in
ordine alla attendibilità del dichiarante e del relativo narrato: ebbene, nel caso in esame non solo le
dichiarazioni rese dalla persona offesa sono intrinsecamente attendibili in quanto precise, coerenti e
non contraddittorie; ma deve osservarsi anche la G. non è costituita parte civile e, dunque, non ha
alcun interesse economico diretto nell'ambito del presente giudizio.
A ciò si aggiunga che tali dichiarazioni risultano corroborate da plurimi riscontri esterni, quali i
racconti della cugina della persona offesa e dei fratelli (i quali hanno confermato quanto dichiarato
dalla G.); nonché dai plurimi messaggi acquisiti in atti, da cui si evince chiaramente un
atteggiamento ossessivo dell'imputato nei confronti della G..
Inoltre, particolare rilevanza -ed ulteriore riscontro rispetto alle dichiarazioni della persona offesa-
è la circostanza che l'imputato ha installato un GPS sotto l'auto della persona offesa: condotta che,
chiaramente era finalizzata a monitorare i suoi spostamenti e, dunque, valutata unitamente alle altre
evidenze istruttorie, rivela l'integrazione del reato in contestazione.
In conclusione, alla luce delle esposte evidenze probatorie e considerato che la condotta in
contestazione è iniziata durante la convivenza tra il V. e la G. e si è protratta anche dopo di essa, si
ritengono sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta in contestazione, per cui il
motivo assolutorio è infondato e deve essere rigettato.
2.2. Quanto, invece, al secondo motivo di appello, deve rilevarsi che, per meglio adeguare la pena al
fatto concreto -e tenuto conto che le condotte, comunque, non si sono tradotte in aggressioni fisiche
e si sono inserite in un contesto di particolare crisi tensione familiare e di prostrazione dell'imputato,
dovuto alla separazione dalla moglie e dalle figlie-, possano essere riconosciute le circostanze
attenuanti generiche nella massima estensione e prevalenti sulla contestata aggravante, per cui la
pena va ridotta in anni 1 e mesi 4 di reclusione così determinata: pena base anni 3 di reclusione,
ridotta per la concessione delle attenuanti generiche in anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta
alla pena finale per la scelta del rito.
In definitiva, per tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento del secondo motivo di appello la pena
va rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
- in RIFORMA della sentenza emessa in data 14 febbraio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli
Nord nei confronti di V.V., dallo stesso appellata, previa concessione delle attenuanti generiche in
misura prevalente rispetto alla contestata aggravante,
- RIDETERMINA la pena inflitta in anni 1 e mesi 4 di reclusione.
- CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2026.
Avv. Antonino Sugamele

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