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Sentenza

Responsabilità dell’associazione dilettantistica per i danni causati dall’atleta in gara
Responsabilità dell’associazione dilettantistica per i danni causati dall’atleta in gara
Il fulcro della questione interpretativa è l’art. 2049 c.c., che prevede una forma di responsabilità oggettiva in capo al “padrone” per gli illeciti commessi dai propri commessi o domestici nell’esercizio delle attività cui sono addetti.

In base a tale disposizione, l’onere della prova si sposta sul “padrone”, o più correttamente sul “committente”, il quale deve superare la presunzione di colpa in eligendo o in vigilando per andare esente da responsabilità per il danno arrecato dal preposto nello svolgimento delle incombenze affidategli. Questo vincolo di responsabilità prescinde sia dalla continuità dell’incarico, sia dalla sua formale configurazione in un contratto di lavoro, di collaborazione o di altra natura. È sufficiente che il comportamento illecito sia stato reso possibile, o comunque agevolato, dall’attività o anche dal solo atto demandato al preposto e compiuto sotto il potere di controllo del preponenteCass. pen., sez. V, ud. 24 febbraio 2026 (dep. 31 marzo 2026), n. 12258
Avv. Antonino Sugamele

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