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Sentenza

Processo telematico, valida la querela autenticata dal difensore anche senza procura speciale. La Cassazione con ordinanza 13299 del 2026 chiarisce che le modalità telematiche di deposito non introducono requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il deposito cartaceo
Processo telematico, valida la querela autenticata dal difensore anche senza procura speciale. La Cassazione con ordinanza 13299 del 2026 chiarisce che le modalità telematiche di deposito non introducono requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il deposito cartaceo
La Corte ha chiarito che la querela autenticata dal difensore è valida anche se depositata telematicamente senza procura speciale, purché la sottoscrizione sia autenticata e conforme alle disposizioni normative. La norma transitoria non introduce requisiti aggiuntivi per il deposito telematico rispetto a quello cartaceo, confermando che la procura speciale è necessaria solo per la dichiarazione di querela e non per il deposito telematico dell’atto. L’art. 336 del codice di procedura penale infatti stabilisce che la querela può essere proposta personalmente o tramite procuratore speciale, mentre l’art. 337 consente che la dichiarazione di querela, con sottoscrizione autenticata, possa essere recapitata da un incaricato. L’art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale autorizza il difensore ad autenticare la sottoscrizione della querela. Inoltre, l’art. 111-bis cod. proc. pen. regola il deposito telematico degli atti, garantendo certezza temporale e identificazione del mittente.
Infine, l’ordinanza richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite per confermare la validità della querela autenticata dal difensore, in linea con una precedente decisione delle Sezioni Unite (n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli) e a una successiva (Sez. U, n. 38431 del 25/05/2023).
La vicenda e la decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso presentato dalla parte civile contro una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela. La querela era stata presentata dal difensore della persona offesa tramite il portale telematico, ma senza una procura speciale. Il Tribunale aveva ritenuto che la querela fosse invalida, poiché il difensore non era munito di procura speciale per il deposito telematico. La Suprema corte ha stabilito che la querela autenticata dal difensore è valida anche se depositata telematicamente senza procura speciale, purché la sottoscrizione sia autenticata e conforme alle disposizioni normative. E’ stato dunque disposto il rinvio del procedimento alla Sezione civile per la prosecuzione del giudizio sugli interessi civili.
Avv. Antonino Sugamele

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