Processo penale telematico: modalità cartacea consentita fino al 30 giugno 2026.
È quanto si legge nel decreto ministeriale 31 dicembre 2025 (in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025) con cui, di fatto, l'obbligatorietà di APP viene fatta slittare di 6 mesi.
La norma va a modificare l'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 con il nuovo comma 3-bis. Viene aggiunto anche il comma 3-ter secondo cui «Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche».
Dal 1° gennaio, infatti, le modalità telematiche avrebbero dovuto essere utilizzate in via esclusiva per quanto riguarda le misure cautelari. L'infrastruttura messa a disposizione del Ministero si è però rivelata carente e gli uffici giudiziari si erano già mossi, in prossimità della fine del 2025, per trovare delle soluzioni.
A Milano, il Presidente del Tribunale con decreto 29 dicembre 2025 aveva disposto, ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., la proroga della sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP fino al 31 marzo 2026, «con conseguente possibilità di deposito degli atti, per soggetti abilitati interni ed esterni, anche secondo il regime analogico e/o PEC (depositoattipenali…@giustiziacert.it)». Come si legge nella comunicazione diffusa dal COA di Milano, «nel periodo indicato sarebbe ancora consentito il deposito con modalità non telematiche, nei limiti espressamente previsti dal decreto, e in particolare con riferimento ai seguenti atti:
limitatamente alle archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione presso la Sezione GIP-GUP;
alle attività connesse ai procedimenti instaurati con rito direttissimo, con esclusione degli atti nativi digitali formati dal giudice successivamente alla fase di convalida dell'arresto.
(solo per abilitati interni) depositi relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche nonché tra presenti
procedimenti regolati dal titolo IV del cpp (misure cautelari), comprese le impugnazioni in materia di sequestro probatorio e di convalida di misure pre-cautelari».
In conclusione, considerando il «carattere precario della disciplina e delle criticità applicative segnalate» il COA «invita l'Avvocatura, ove anche consentito dal provvedimento del Tribunale di Milano, a un utilizzo prudente della PEC e delle modalità analogiche, limitandole tassativamente ai soli casi espressamente consentiti, e comunque privilegiando sempre il Portale Deposito Atti Penali, al fine di evitare disallineamenti, incertezze operative e possibili future contestazioni sulla regolarità dei depositi effettuati in difformità al regime transitorio ufficiale di cui al d.m. 206/2024».
Anche la Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli, attestato il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, ha disposto che «le iscrizioni e la presentazione dell'arrestato con rito direttissimo, la richiesta di misure cautelari reali e personali, la citazione diretta a giudizio e la convalida di arresti, fermi e sequestri, le intercettazioni e le procedura di impugnazione di misure cautelari e personali, nonché l'attività di produzione documentale del PM in dibattimento possono avvenire con modalità analogiche, ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP fino al completamento e all'applicazione piena». 08-01-2026 16:20
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