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Sentenza

Paceco: :furto aggravato
Paceco: :furto aggravato
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 7273 Anno 2026 Presidente: CATERINA ROSSELLA Relatore: NERUCCI RICCARDO Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.  nato a P. il 
avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo con annullamento
della sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato
l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva
condannato P.M.le alla pena di otto mesi di reclusione e € 300 di multa per
il reato di furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
specifica, reiterata e infraquinquennale ed alle ulteriori aggravanti previste dagli
artt. 625 n. 2) e 61 n. 5) cod.pen.
2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia Avv. Agostino Scaringi, ha
proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando i seguenti
motivi, illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e la mancata assunzione di una prova
decisiva, lamentando, in particolare, l’errata applicazione dell’art. 512 cod. proc
pen. con riferimento all’acquisizione, disposta dal giudice di primo grado e ritenuta
corretta dalla Corte d’Appello, delle sommarie informazioni rese da La Rosa Maria
in data 20 giugno 2018. Osserva il ricorrente che tali sommarie informazioni sono
state dichiarate utilizzabili sulla base dell’irreperibilità della L.. R., accertata dai
Carabinieri di Reggio Emilia al momento della notifica della citazione testimoniale;
tuttavia, le ricerche si sono limitate al territorio italiano e non sono state estese
all’estero, benché i Carabinieri avessero attestato nella loro relazione che la L.
R. risultava trasferita in Spagna da circa otto anni. In assenza di tali ulteriori
indagini, dunque, non poteva ritenersi accertata l’impossibilità di ripetizione delle
dichiarazioni, con conseguente violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. e, prima
ancora, del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito
dall’art. 111, 4° comma, Cost. Aggiunge il ricorrente che l’impossibilità di
ripetizione dell’atto non può trarsi da “mere difficoltà logistiche” ma deve essere
assoluta, il che presuppone che l’autorità giudiziaria non si limiti a prendere atto
dell’assenza del teste ma debba disporre tutte le necessarie ricerche, anche
all’estero, allo scopo di rintracciarlo e consentirne l’esame nel contraddittorio delle
parti. Solo una volta effettuate ricerche il più possibile esaurienti, e accertata la
loro sterilità, si potrà ritenere l’impossibilità assoluta dell’audizione del teste e,
dunque, si potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di
indagini.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si prospetta contraddittorietà e illogicità
della motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto le prove raccolte
in dibattimento sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Il
ricorrente nel 2015 aveva costituito, insieme a L. R. M., una società in nome
collettivo per la gestione di un minimarket a San Vito Lo Capo, come dimostrato
dalle prove documentali e orali acquisite in dibattimento; nel 2018, tuttavia, la .La
R. aveva improvvisamente abbandonato l’attività allontanandosi da San Vito Lo
Capo senza informarne il P.; nel mese di marzo dello stesso anno, inoltre, la
L. R. aveva ceduto l’azienda ad altro soggetto, anche in questo caso senza
informare il P. (come da lei riconosciuto nelle suddette sommarie informazioni)
e in violazione dell’art. 7 dell’atto costitutivo della società. Il fatto che il P. fosse
all’oscuro della cessione risulta confermato anche dalla teste Torre, acquirente del
complesso aziendale, e dalla teste S., che era la professionista incaricata di
gestire la contabilità della società. Pertanto, quando il 24 marzo 2018 il P. ha
fatto ingresso nel negozio, non era a conoscenza dell’avvenuta cessione di azienda
(peraltro illegittima perché conclusa senza la sua partecipazione), con la
conseguenza che l’elemento soggettivo del reato non poteva ritenersi sussistente.
2.3 Il ricorrente deduce, infine, violazione della legge penale sostanziale e
illogicità e mancanza di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva,
che è stata riconosciuta sussistente esclusivamente sulla base dei precedenti
penali senza alcuna valutazione in merito “all’idoneità della nuova condotta
criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo”.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto
l’accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo.
4. Con successiva memoria di replica il difensore ha richiamato le
argomentazioni e le conclusioni del ricorso insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si rileva che il ricorrente, pur
facendo espresso riferimento alle lettere c) e d) dell’art. 606 cod. proc. pen., si
limita a segnalare la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., senza però
argomentare in merito alla supposta decisività delle sommarie informazioni di La
R. M.a. In particolare, il ricorrente non prende minimamente posizione sul
passo della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che, anche in
caso di inutilizzabilità delle sommarie informazioni della L. R., questo tuttavia
non inciderebbe sul giudizio di responsabilità penale, in considerazione del tenore
delle dichiarazioni della persona offesa T. A. e “dei verbalizzanti che
hanno sorpreso il P. all’interno dei locali di cui si tratta, nell’atto di rovistare
tra gli scaffali” (pagina 2 sentenza cit.). Il ricorrente, in breve, non contesta tale
specifico punto della motivazione e omette dunque un confronto critico con la
puntuale, logica valutazione della Corte d’Appello sulla non decisività, ai fini del
giudizio di colpevolezza, delle dichiarazioni della L. R.. Ne consegue che il
motivo di ricorso si rivela lacunoso, privo di specificità e, come tale, inammissibile.
1.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto
che, anche qui, il ricorrente non prende posizione su alcuni specifici punti, sia della
sentenza impugnata sia della sentenza di primo grado. Riguardo alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, e in particolare alla consapevolezza in capo al
P. dell’avvenuta cessione dell’azienda, i giudici di merito evidenziano infatti
una serie di dati probatori sui quali il ricorrente tace completamente: 1) il fatto
che il locale fosse stato messo a soqquadro, che vari contenitori di vernice fossero
stati rovesciati sul pavimento e che, inoltre, fossero stati strappati i cartelli con la
scritta “Prossima apertura, nuova gestione” (v. pagina 3 della sentenza di primo
grado e pagina 3 della sentenza impugnata); 2) la collocazione dei fatti in tempo
di notte, coerentemente citata dai giudici di merito nel richiamare le dichiarazioni
dei testi di polizia giudiziaria che, a loro volta, riferiscono di aver sorpreso il Poma
nel locale alle 1,30 del 24 marzo 2018 (pagina 4 sentenza primo grado e pagina 3
sentenza impugnata); 3) la circostanza che, al momento della presenza del P.
nel negozio, le luci fossero spente e che (come già evidenziato nell’esame del
primo motivo) l’imputato stesse rovistando fra gli scaffali; 4) la forzatura
dell’infisso della porta d’ingresso, presso la quale la polizia giudiziaria, in occasione
dell’accesso prima citato, aveva anche rinvenuto un cacciavite (pagine 3 e 4
sentenza impugnata); 5) la circostanza, definita dalla Corte d’Appello “”inusuale”,
che il P. si sia premurato di esibire agli agenti entrati nel negozio una visura
camerale a conferma della sua qualità di titolare dell’attività (pagina 3 sentenza
cit.). Ebbene, sull’abbondanza, chiarezza e convergenza di tali elementi di prova,
oltre che sulla loro idoneità a dar conto dell’elemento soggettivo del reato, i giudici
di merito hanno approfonditamente motivato con argomentazioni che sfuggono a
qualunque censura di illogicità e incompletezza; ciò nonostante, il ricorrente non
ha formulato nessuna osservazione in merito, mettendo così in luce la mancanza
di specificità anche di questo motivo di impugnazione. Identiche conclusioni
valgono in merito ai passi della sentenza di primo grado – sul punto richiamati
dalla sentenza impugnata - in cui si citano e valutano le prove dichiarative, ossia
la testimonianza della persona offesa e le sommarie informazioni della L. R.,
nella parte in cui queste fanno riferimento alla previa consapevolezza dell’imputato
in merito alla cessione dell’azienda (pagine 3 e 4 sentenza cit.): anche in questo
caso, infatti, il ricorrente non solo non sottopone a rilievi critici il preciso passaggio
argomentativo della sentenza, ma neanche ne fa menzione nel proprio atto di
impugnazione.
Alla luce pertanto delle uniformi, complete e logiche argomentazioni delle
sentenze di merito (che ovviamente formano, nel loro insieme, un unico corpus
motivazionale) e considerata l’evidente genericità e lacunosità del motivo di
ricorso, si impone anche sul punto una dichiarazione di inammissibilità.
1.3 Generico e, come tale inammissibile, è anche il terzo e ultimo motivo
di ricorso. Il ricorrente si limita a sostenere che il riconoscimento della recidiva
non può basarsi sul mero riferimento ai precedenti penali, ma presuppone
un’incisiva valutazione sul disvalore della condotta criminosa e sulla sua
sintomaticità di una maggiore inclinazione a delinquere del reo. Trascura, però, di
prendere posizione sulla parte di motivazione in cui la Corte d’Appello cita
specificamente, quali elementi che giustificano il riconoscimento della recidiva, le
particolari modalità della condotta (puntualmente analizzate, come si è visto, dalla
sentenza impugnata) e la natura specifica di tutti i numerosi precedenti penali che
si riscontrano a carico dell’imputato. E’ dunque evidente che la Corte d’Appello non
solo non si è limitata ad una mera ricognizione dei precedenti penali, dei quali anzi
ha valorizzato la natura specifica e la molteplicità, ma si è soffermata anche sulle
concrete caratteristiche della condotta criminosa. La motivazione, pur nella sua
sinteticità, appare pertanto lineare, completa, immune da vizi logico-giuridici e
non intaccata dagli argomenti del ricorrente che, anche sul punto, appaiono
frammentari e privi di specificità.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma, il 22/01/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
RICCARDO NERUCCI ROSSELLA CATENA
Avv. Antonino Sugamele

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