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Sentenza

Non è inammissibile la richiesta di patrocinio gratuito per la mancata indicazione dei singoli redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante. In quanto l’istanza deve indicare - tramite autocertificazione - il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare. E l’ordinanza di rigetto dell’opposizione contro il diniego di ammissione per la mancata indicazione del reddito dei figli non può essere emessa de plano per il dato mancante, ma va adotta in contraddittorio tra le parti con fissazione dell’udienza camerale. Inoltre, in fase di opposizione è sufficiente la nomina del difensore senza che sia necessario il rilascio di procura speciale.
Non è inammissibile la richiesta di patrocinio gratuito per la mancata indicazione dei singoli redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante. In quanto l’istanza deve indicare - tramite autocertificazione - il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare. E l’ordinanza di rigetto dell’opposizione contro il diniego di ammissione per la mancata indicazione del reddito dei figli non può essere emessa de plano per il dato mancante, ma va adotta in contraddittorio tra le parti con fissazione dell’udienza camerale. Inoltre, in fase di opposizione è sufficiente la nomina del difensore senza che sia necessario il rilascio di procura speciale.
Il procedimento in questione segue il rito semplificato previsto dal Codice di procedura civile per gli onorari e compensi degli avvocati, ma è comunque procedimento incidentale che dipende da quello principale con rispetto delle garanzie procedurali a quest’ultimo connesse.

Non poteva quindi il tribunale rappresentato dal presidente adottare de plano la decisione di inammissibilità dell’opposizione proposta contro il diniego all’ammissione al beneficio senza l’instaurazione del contraddittorio tra istante e oppositore (il Fisco).

Quindi il giudice penale avrebbe dovuto fissare l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé con assegnazione alla parte ricorrente del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, l’Agenzia delle entrate.

Infine, il giudice dell’opposizione al diniego aveva erroneamente considerato tardiva la documentazione integrativa proposta dall’opponente costituita dall’autocertificazione dell’assenza di redditi in capo alla figlia minorenne che era stata all’origine della mancata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
Avv. Antonino Sugamele

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