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Sentenza

 Le “finzioni d’imputabilità” : art. 92 e 93 cp
Le “finzioni d’imputabilità” : art. 92 e 93 cp
È noto che, ai sensi degli artt. 92 e 93 c.p., l’aver commesso un reato in stato di «ubriachezza» o «sotto l’azione di sostanze stupefacenti» non costituisce motivo per cui il giudice possa valutare se, al momento della condotta, il soggetto agente risultasse incapace, totalmente o parzialmente, d’intendere e di volere (così, nel primo caso, da non essere punito ed essere assoggettato, ove ritenuto socialmente pericoloso, a misure di sicurezza e, nel secondo, da essere punito con pena diminuita).

L’unica eccezione, prevista dall’art. 95 c.p., è quella relativa all’ipotesi in cui quel soggetto abbia agito in stato di «cronica intossicazione» (dato il configurarsi del tutto improbabile dell’ulteriore eccezione riguardante l’ipotesi in cui l’ubriachezza o l’assunzione di stupefacenti siano derivate da caso fortuito o forza maggiore). E prevedendosi, addirittura, una pena aumentata quando l’autore abbia commesso il fatto in stato di ubriachezza e questa risulti «abituale», oppure sotto l’azione di sostanze stupefacenti essendo «dedito» al loro uso (art. 94 c.p.). Si tratta di un impianto teorico il quale obbliga il giudice a non tenere conto, nei casi predetti, dello stato mentale effettivo in cui possa essersi trovato il soggetto agente al momento della sua condotta e che, pertanto, è stato sottoposto a critica da parte della dottrina, poiché ritenuto in contrasto con le norme costituzionali.
Avv. Antonino Sugamele

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