La resistenza a pubblico ufficiale si configura quando la condotta di guida pericolosa ostacola concretamente l’esercizio della funzione pubblica, inducendo una percezione di pericolo per l’incolumità degli agenti o di terzi.
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con sentenza 11356 del 2026, chiarisce che la violenza si concretizza in una condotta di guida pericolosa, idonea a ostacolare l’operato degli agenti e a creare una percezione di pericolo per la loro incolumità o quella di terzi. La sentenza è collegata alla riforma introdotta dalla legge n. 114 del 2024, c.d. Legge Nordio, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento per determinati reati.
La vicenda
Un conducente, alla guida di un’auto, si è dato alla fuga per sottrarsi a un controllo di polizia, ignorando l’alt intimato dagli agenti. Durante l’inseguimento, avvenuto in orario notturno, ha commesso diverse violazioni al codice della strada, tra cui il passaggio con semaforo rosso e la guida contromano. La condotta è stata ritenuta pericolosa, ma il Tribunale ha assolto l’imputato, considerando il pericolo arrecato come astratto e non sufficiente a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza, sostenendo che le manovre del conducente fossero idonee a ostacolare l’operato degli agenti e a creare una percezione di pericolo per la loro incolumità e quella di terzi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza e rinviando il caso al Tribunale per un nuovo giudizio, sottolineando la necessità di valutare la pericolosità concreta delle manovre.
I precedenti legislativi e giurisprudenziali
La sentenza fa riferimento alla riforma introdotta dalla legge n. 114 del 2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale (la c.d. legge Nordio recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”) che stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per determinati reati, rendendo il ricorso per Cassazione l’unico strumento di impugnazione per il Pubblico Ministero. Inoltre, richiama precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 31716 del 2003, che definisce la violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale come un comportamento idoneo a opporsi concretamente all’atto legittimo del pubblico ufficiale. Viene citata anche la sentenza n. 44860 del 2019, che chiarisce che il reato si configura non solo per la fuga, ma per manovre che ostacolano l’inseguimento e creano pericolo per gli agenti o terzi. Infine, si richiama la sentenza n. 40 del 2013, che considera la condotta di guida pericolosa come idonea a integrare la violenza necessaria per il reato. Questi precedenti giurisprudenziali sono utilizzati dalla Corte per supportare l’annullamento della sentenza impugnata.
26-03-2026 20:01
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