In relazione al «dolo specifico della bancarotta distrattiva», l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 6284 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA
Data Udienza: 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
- Presidente -
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU UP - 04/02/2026
R.G.N. 38497/2025
GIOVANNI FRANCOLINI
SENTENZA
sul ricorso proposto da: R.S. nato a V. il
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
vista la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa
Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 maggio 2023 il Tribunale di Trapani aveva condannato S.R.
alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, in ordine ai delitti di «bancarotta distrattiva
e documentale, così diversamente qualificati i fatti di cui al capo A»; aveva ritenuto assorbito
il capo B e assolto sul capo A1.
La Corte di appello di Palermo, in data 12 febbraio 2025, aveva integralmente confermato
la sentenza di primo grado.
Il processo era nato dalla riunione di due procedimenti, entrambi relativi al fallimento della
ditta individuale S.R., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trapani
del 31 luglio 2018.
La condanna aveva riguardato la distrazione di un consistente numero di beni mobili
registrati e la parallela tenuta delle scritture contabili in guisa da non consentire la
ricostruzione dei movimenti patrimoniali.
Era stato applicato il minimo edittale in relazione alla fattispecie di cui all’art.216 R.d.
n.267 del 1942 riferita alla fattispecie distrattiva, aumentato di mesi sei ex art.219 del
medesimo testo normativo. Era stata espressamente esclusa l’applicabilità di circostanze
attenuanti generiche. La contestazione di cui al capo B, relativa ad un’ipotesi di bancarotta
semplice documentale di cui all’art.217 R.d. n.267 del 1942 era stata ritenuta assorbita,
mentre per le ulteriori contestazioni, contenute nel rinominato capo A1, era intervenuta
assoluzione. Di fatto, la ditta individuale del R. si era occupata, fin dal 1979, di trasporto di
persone via terra, utilizzando quale patrimonio aziendale un considerevole numero di
automezzi. Dal 2009 aveva iniziato ad avere prime serie difficoltà, le quali si erano andate
aggravando, per determinare una situazione di grave crisi intorno al 2014. Quando, nel
2018, era stato dichiarato il fallimento, dell’imponente parco macchine non era stato trovato
quasi più nulla e, parallelamente, i libri e le scritture relativi agli anni che avevano interessato
lo stato di crisi erano risultati tenuti in maniera gravemente lacunosa, tanto da non
consentire alcun tipo di ricostruzione patrimoniale.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. R. per mezzo
del difensore di fiducia, Avv. Michele Magaddino, deducendo tre distinti motivi di
impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla
lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e), con riferimento all’avvenuta condanna per la
bancarotta distrattiva.
In particolare, il difensore asseriva che non era «stato provato il dolo specifico della
bancarotta distrattiva».
Quanto all’elemento oggettivo della fattispecie, assumeva che la relativa prova era stata
desunta attraverso un’inversione dell’onere, atteso che il fallito aveva dichiarato di avere
dato ai beni delle destinazioni di tipo aziendale, ma il giudice aveva ritenuto che tale
indicazione non fosse sufficiente, ponendo a carico dell’imputato l’onere di dimostrare ove
fossero i beni.
Infine, stante il valore esiguo della maggior parte dei mezzi, il delitto doveva ritenersi non
configurato per assenza di offensività in concreto.
2.2. con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. la violazione
di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento
all’assenza del dolo specifico della bancarotta documentale e alla conseguente necessaria
riqualificazione nella fattispecie di bancarotta semplice. Incentrando la doglianza sul dolo
specifico, il ricorso lamenta una carenza motivazionale con riferimento agli indici di
fraudolenza e alla consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, che
celerebbero lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla
lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett.e) con riferimento al mancato riconoscimento di
circostanze attenuanti generiche. Il difensore ripercorre gli elementi di fatto già valutati dal
giudice, per asserire che «non sembra, a parere di questa difesa che il fatto assuma un
disvalore tale da giustificare un trattamento sanzionatorio così severo».
3. È pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale
presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di
seguito indicate.
2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:
2.1. Il primo motivo, relativo alla fattispecie di bancarotta distrattiva, deve essere
rigettato.
La Corte di appello e, ancor prima, il Tribunale (la cui motivazione viene richiamata dalla
Corte) ha esaustivamente e logicamente motivato in relazione a tutti gli elementi costitutivi
della fattispecie.
Quanto all’asserita violazione di legge relativa al «dolo specifico della bancarotta
distrattiva», si osserva che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per
distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è costituito
dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di
insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la
consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di
garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv.
266805). Correttamente la Corte di appello ha evidenziato la presenza di indici di
fraudolenza, sulla base dei quali ha ritenuto sussistente il dolo generico della fattispecie.
Quanto al fatto materiale della distrazione, la Corte di appello ha dato corretta
applicazione ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando
come il dato fattuale della mancanza dei mezzi aziendali, unito all’assenza di qualsivoglia
concreta indicazione circa la loro destinazione, alla presenza di uno stato di crisi noto
all’imprenditore e alla contestuale deliberata lacunosità di ogni forma di registrazione
contabile, siano altrettanti indici di un disegno fraudolento volto a pregiudicare le ragioni dei
creditori.
In applicazione di tali principi, fissati dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente la
Corte di appello ha ritenuto del tutto insufficiente la generica dichiarazione del fallito di avere
dato ai beni una destinazione aziendale.
Quanto alle ulteriori censure, relative agli elementi costitutivi della fattispecie quali il dolo,
la condotta e la concreta offensività, il difensore ripercorre le circostanze di fatto emerse nel
processo, per affermare che il giudice sarebbe dovuto pervenire ad un convincimento
diverso e opposto. Sotto tale profilo il ricorso si ritiene inammissibile, perché introduce motivi
di merito, non valutabili nella presente sede.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’assenza del dolo specifico della bancarotta
documentale e alla conseguente necessaria riqualificazione nella fattispecie di bancarotta
semplice, è parimenti infondato.
Va premesso che la condotta oggettivamente contestata al ricorrente è di tipo omissivo,
atteso che gli viene imputato di non aver annotato le operazioni di cessione degli automezzi,
di non aver aggiornato il libro dei beni ammortizzabili e, comunque, di non aver tenuto altra
documentazione contabile o commerciale attraverso la quale consentire la ricostruzione dei
movimenti patrimoniali.
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di
tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che la condotta
omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere
tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice
documentale prevista dall’art. 217 legge fall. Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta
(così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale
nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi
della “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. ( ex
multis, Sez. 5 n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01)
Trattandosi di elemento interiore, come tale insondabile, deve essere evinto attraverso
indici esterni di fraudolenza. Qualora la bancarotta documentale accompagni e sostenga una
bancarotta distrattiva, la presenza di un disegno fraudolento può essere facilmente evinta
con metodo deduttivo.
Oltre a rilevare sul piano oggettivo la condotta tipica, ha evidenziato una serie di indici di
fraudolenza (la consapevolezza di una situazione di crisi insanabile, la distrazione di un
ingente patrimonio e la parallela tenuta gravemente lacunosa delle scritture) dai quali ha
evinto, in via deduttiva, che l’imprenditore «abbia inteso fraudolentemente ostacolare le
operazioni di ricostruzione del patrimonio sociale, arrecando così pregiudizio ai creditori»,
con una condotta «funzionale alla perpetrazione delle plurime distrazioni di beni».
2.3. Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche è manifestamente infondato. Le censure mosse non attengono ad alcuno dei vizi
prospettabili nella presente sede di legittimità, ma vertono esclusivamente sul merito. La
sentenza della Corte motiva compiutamente e logicamente sulla mancata applicazione del
beneficio, dando corretta applicazione ai principi di diritto elaborati e consolidati in sede di
legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così è deciso, 04/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
21-02-2026 17:26
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