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Sentenza

 Il Giudice verificata la non
applicabilità della sostituzione della pena detentiva, cui era subordinato
l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento
Il Giudice verificata la non applicabilità della sostituzione della pena detentiva, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10444 Anno 2026
Presidente: BELLINI UGO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 03/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 277/2026
GABRIELLA CAPPELLO CC - 03/03/2026
ALESSANDRO RANALDI R.G.N. 436/2026
MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - Motivazione Semplificata
MARINA CIRESE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A. nato a E. il
avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Trapani
Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. M.A., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza
del Tribunale di Trapani, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è
stata applicata la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 2.200,00 di
multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il giudice, nella sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta di sostituzione
della pena detentiva irrogata nei confronti dell’imputato con le sanzioni
sostitutive previste dalla Legge n.689/81, non ritenendo di potere esprimere una
prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni da impartire.
La difesa ha articolato un motivo unico di ricorso, rammentando di avere
subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione delle sanzioni
sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, ex art. 20-
bis cod. pen.
Lamenta che il giudice non avrebbe dovuto scindere la richiesta,
accogliendo l’accordo sulla pena e rigettando l’applicazione della sanzione
sostitutiva cui era subordinato il patto
concluso per l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
La difesa ha depositato memoria difensiva, insistendo nel richiedere
l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
formatosi in materia di sanzioni sostitutive previste dalla legge 689/1981, in
tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena
detentiva è per sua natura congiunta e non alternativa a quella di applicazione
della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne
l'ammissibilità e di rigettare in toto la richiesta stessa qualora essa non sia
applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto raggiunto dalle
parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata
(cfr. Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P,v. 253587; Sez. 4, n. 18136
del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani
Rv. 236454).
Il principio è stato recentemente ribadito con riferimento alle sanzioni
sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. [Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi,
Rv. 284961, così massimata:“In tema di patteggiamento, la richiesta
dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non
alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo
di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la
sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto
intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della
pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena
detentiva)”].
4. Nel caso di specie, il giudice ha indebitamente scisso l’accordo, accogliendo
la pena principale e rigettando la richiesta di applicazione della sanzione
sostitutiva. Conformemente all’orientamento sopra richiamato, verificata la non
applicabilità della sostituzione della pena detentiva, cui era subordinato
l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento.
5. Da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
Così è deciso, 03/03/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
MARIAROSARIA BRUNO UGO BELLINI
Avv. Antonino Sugamele

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