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Sentenza

GIUDIZI PENALE E CIVILE

Autonomia e separazione – Eccezione

(Cc, articolo 1223; Cpp, articoli 574, 575, 576, 651 e 654)
GIUDIZI PENALE E CIVILE Autonomia e separazione – Eccezione (Cc, articolo 1223; Cpp, articoli 574, 575, 576, 651 e 654)

Il giudicato penale vincola il giudice civile solo nei casi previsti dagli artt. 651 e 654 c.p.p. e non è applicabile analogicamente. La condanna penale irrevocabile preclude la rivalutazione del fatto storico nel giudizio civile, nel quale resta esaminabile solo il nesso causale e il danno. L’apporto colposo del danneggiato può essere valutato dal giudice civile se non accertato in sede penale.

    Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, 20 gennaio 2026, n. 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa
### rilevato che l'udienza del 6.11.2025 è stata sostituita ai sensi
dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte; viste le note di
trattazione depositate dalle parti; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 166/2024 R.G. promossa da ###
nata a ### il ###, cod. fisc. ###, ### nato a ### il ###, cod.
fisc. ### e ### nata a ### il ###, cod. fisc. ###, rappresentati
e difesi dall'avv. ### presso il cui studio sito in ### n. 6, sono
elettivamente domiciliat ###atti. ATTORI
contro
Comune di ### con sede ###, cod. fisc. ###, in persona del
### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il
cui studio in ### via ### n. 135, è elettivamente domiciliat
###atti. CONVENUTO
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 771/2023 Ruolo
Generale Lavoro, ### e ### rispettivamente moglie e figli di
### hanno chiesto accertarsi la responsabilità del Comune di ###
nella causazione dei danni dagli stessi patiti per la morte del loro
congiunto avvenuta in data ### a seguito di infortunio sul lavoro.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto che: - quel
giorno il ### dipendente del Comune di ### con la mansione di
operaio tecnico, si era recato su indicazione del proprio datore di
lavoro presso l'impianto di depurazione comunale al fine di
eseguire i lavori di espurgo della condotta di collegamento tra la
vasca del biorotatore e la vasca di sedimentazione finale
dell'impianto; - tale attività era stata disposta dal Comune con
ordine di servizio del 05.06.2008 e affidata alla ditta esterna ###
S.r.l., con l'ausilio dei dipendenti comunali; - nel corso delle
operazioni, sei degli operai impiegati nel servizio, tra cui il ###
erano deceduti a causa dell'elevata concentrazione di gas tossici,
in particolare idrogeno solforato in misura superiore a 1000 ppm;
- dagli accertamenti svolti in sede penale era emersa una grave
situazione di degrado, incuria e mancata manutenzione
dell'impianto di depurazione, ascrivibile alla responsabilità del
Comune di ### in qualità di ente proprietario e gestore
dell'impianto stesso; - in particolare, era stato accertato che
l'impianto versava da tempo in uno stato di abbandono e
malfunzionamento, anche a causa del danneggiamento delle
condotte di adduzione e della prolungata inattività (luglio 2007 -
marzo 2008); che non era presente alcun sistema meccanico di
estrazione dei fanghi né di pulizia automatizzata delle griglie; che
la grigliatura presente era rudimentale e priva di manutenzione,
con conseguente accumulo di fanghi solidificati e produzione di gas
nocivi; che la nastropressa per lo smaltimento dei fanghi,
acquistata nel 2006, non risultava essere mai stata utilizzata né
era presente documentazione attestante interventi manutentivi o
lo smaltimento dei rifiuti prodotti; - era stato, altresì, accertato che
i lavoratori deceduti, compreso il ### avevano operato in assenza
di formazione specifica, senza idonea informazione sui rischi
connessi al lavoro in ambienti confinati e al rischio chimico e privi
dei dispositivi di sicurezza, benché formalmente incaricati di
cooperare con la ditta privata esterna addetta all'espurgo; - con
sentenza n. 279/12 depositata il ### - integralmente confermata,
nelle statuizioni civili, dalle successive pronunce della Corte
d'Appello di ### (n. 130/2015 e n. 526/2019) e dalla Corte di
Cassazione (n. ###/2016 e n. 1728/2020) - il Tribunale di ###
aveva condannato i responsabili penali nonché, in solido, i
responsabili civili, tra cui il Comune di ### al risarcimento dei
danni patiti dalle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori,
disponendo, altresì, il pagamento di una somma a titolo di
provvisionale pari ad € 45.000,00 in favore del coniuge e dei figli
minori della vittima.
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno dedotto la
responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo
per la violazione: “a) dell'art. 28 Cost.; b) degli artt. 2049, 2050,
2051 e 2087 cod. civ.; c) degli artt. 66 e 121 D.Lgs. n. 81/08
(violazione della normativa sulla sicurezza per rischio chimico per
lavori in ambienti confinati; d) dell'art. 73.4 del D.lgs n. 81/08
(violazione dell'obbligo di informazione e formazione dei
lavoratori); e) violazione del D. Lgs. n.626/94 e (prevenzione degli
infortuni ed igiene sul lavoro) e segnatamente gli artt. 3. 4 e 5);
f) omessa informazione dei rischi e formazione del personale
adibito all'impianto di depurazione”.
In particolare, hanno allegato l'omessa adozione da parte del
Comune di ### delle misure di prevenzione dei rischi connessi al
lavoro in ambienti confinati e al rischio chimico nonché l'omessa
formazione, informazione e dotazione di dispositivi di protezione
individuale ai lavoratori operanti presso il predetto impianto; la
sussistenza della responsabilità del Comune medesimo ex art.
2049 atteso che “parte dei soggetti imputati (e condannati) erano
dipendenti del Comune, e quindi ad esso preposti, seppur con ruoli
e funzioni differenti, che il fatto si è verificato nello svolgimento
dell'attività lavorativa e, infine, che sussiste un nesso causale già
accertato in sede penale tra la condotta degli imputati e l'evento
morte”; una responsabilità ex art. 2087 c.c. posto che è stato
accertato il mancato adempimento dell'obbligo datoriale di
predisporre tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità morale dei lavoratori; una responsabilità ex art.
2050 c.c., stante la natura pericolosa dell'attività svolta all'interno
del pozzetto di ricircolo; una responsabilità ex art. 2051 c.c. per
l'omessa adozione di misure idonee ad impedire l'evento dannoso
derivante da cosa in custodia.
Hanno chiesto, per l'effetto, la condanna del resistente al
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti iure proprio
(danno da perdita parentale) in conseguenza di detto evento -
quantificati in € 397.070,00 per il coniuge ed € 498.020,00 per
ciascun figlio - oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese
e compensi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato
dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di ### il quale ha contestato
integralmente le pretese di parte ricorrente, eccependo
l'insussistenza di una propria responsabilità, ai sensi degli artt. 28
Cost., 2049, 2050, 2051 e 2087 c.c., in relazione all'infortunio
mortale verificatosi in data ### presso l'impianto di depurazione
comunale.
Ha evidenziato, infatti, che l'intervento effettuato dai dipendenti
comunali, tra cui il ### divergeva in modo sostanziale dalle
mansioni espressamente previste nell'ordine di servizio impartito
(### n. 25/2008), il quale contemplava un'attività di stasatura
esterna della condotta tra il biorotore e la vasca di sedimentazione
e non anche l'accesso al pozzetto ### (accesso, peraltro,
parzialmente ostruito da griglie saldate e privo di aperture
agevoli).
Ha affermato, pertanto, di non essere responsabile di alcuna
omissione in relazione a lavori la cui esecuzione era dipesa
esclusivamente dall'autonoma iniziativa dei lavoratori presenti sui
luoghi e non già da un ordine impartito dal Comune di ### Ha
aggiunto, inoltre, che il ### seppur dotato dei dispositivi di
protezione individuale (tra cui imbracature, guanti e strumenti per
operazioni in ambienti confinati), rinvenuti successivamente sul
mezzo comunale in uso (### con dicitura “Comune di ### - ###
Tecnico”), aveva omesso di farne uso. Sulla base di tali elementi,
ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il
comportamento colposo del ### - nella duplice forma
dell'inosservanza delle direttive impartite e dell'omesso utilizzo dei
DPI - dovesse condurre ad una riduzione del risarcimento nella
misura minima del 70%.
Con riguardo al danno non patrimoniale, ha eccepito la manifesta
eccessività delle somme richieste (pari ad € 1.393.110,00),
allegando propri conteggi alternativi, per un importo, prima della
riduzione per concorso di colpa, di € 1.044.765,81, e
segnatamente € 346.362,58 per ciascun figlio e € 352.040,65 per
il coniuge superstite. Infine, ha chiesto la detrazione dal
complessivo quantum debeatur delle somme già corrisposte a
titolo di provvisionale e “spese legali”, come da atti di precetto e
pignoramento presso terzi notificati in data ### e in data ###.
Con ordinanza del 25.01.2024 il Giudice del lavoro, ritenuto che il
giudizio rientrasse nella competenza del Giudice civile, ha rimesso
il fascicolo al Presidente ###provvedimento del 21.02.2024 ha
disposto l'iscrizione della causa al Registro affari contenziosi e
l'assegnazione all'odierna decidente.
La causa, trattata secondo il rito ordinario successivo alla riforma
### è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 06.11.2025 - tenuta nella modalità cd. “cartolare”,
secondo quanto previsto dall'art. 221, comma II, d.l. 34/2020 -
le parti hanno depositato note ex art 127 ter c.p.c. nelle quali
hanno insistito nelle proprie difese e domande e la causa è stata
posta in decisione. ***
La domanda proposta da ### e ### è fondata e va accolta per
le ragioni di cui infra.
Com'è noto, l'art. 651 cod. proc. pen. stabilisce che “la sentenza
penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile
che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”;
ed ancora, l'art. 654 cod. proc. pen. prescrive che “ nei confronti
dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia
costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza
penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o
amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un
diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del
giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti
ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga
limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
In tema di giudicato, le disposizioni appena richiamate
costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della
separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto,
applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne
consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di
assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima), o di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento,
come avvenuto nel caso in esame, ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento
del danno (cfr. Cassazione civile, ### Unite, sentenza n. 1768 del
26 gennaio 2011), precludendo, così, al giudice civile di accertare
nuovamente i fatti posti a fondamento della decisione resa all'esito
del giudizio penale.
In applicazione dei suesposti principi, la Suprema Corte ha, infatti,
affermato che, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione
con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato,
è “precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione
il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli
consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso
causale e dell'entità del pregiudizio (v. Cass. 11324/2003 e, in
motivazione, 18352/2014, Cass. ###/2018, Cass. 5660/2018).
In particolare, come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia
che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna
generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del
processo penale, implica sempre l'accertamento della
responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e
costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di
passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai
soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc.
pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il
capo della sentenza penale relativo all'accertamento di
responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito
successivamente ai fini della liquidazione del "quantum",
procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità
civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore
vincolo, se il fatto ### dannoso attribuito alla responsabilità
dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del
nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le
conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr.
Cassazione Civile Sez. Lav. Ordinanza del 26.03.2025 n. 8063).
Ciò posto, il Tribunale di ### con sentenza n. 279/2012 del
16.11.2011 ha affermato la penale responsabilità di ### e ###
in ordine al reato di omicidio colposo plurimo loro contestato e ha
condannato gli stessi in solido con i responsabili civili, ### s.r.l. e
Comune di ### al risarcimento del danno in favore delle costituite
parti civili (cfr. sentenza Tribunale di ### 279/2012 in atti).
La Corte di Appello di ### con sentenza n. 130/2015 del
19.01.2015, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal
giudice di prime cure, confermando la sentenza quanto alla
dichiarazione di penale responsabilità di ### e ### concedendo,
tuttavia, a costoro le circostanze attenuanti generiche equivalenti
alla contestata aggravante e riducendo, pertanto, la pena inflitta
ad anni tre e mesi sei di reclusione; quanto alla posizione di ###
ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
aggravante, riducendo la pena ad anni tre di reclusione; parimenti
per gli imputati, ### e ### la riforma ha riguardato il
trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni cinque di
reclusione. La Corte ha, infine, confermato le statuizioni di
carattere civile rese dal Giudice di primo grado statuendo che “in
considerazione della difficoltà di determinare in questa sede la
effettiva entità dei danni sofferti dalle costituite parti civili vanno
confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata anche con
riferimento alla disposta provvisionale, che dovrà poi più
compiutamente ed opportunamente determinarsi nella relativa
sede civile” (cfr. Corte d'Appello di ### sentenza 130/2015 in
atti).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. ###/2016, ha
dichiarato la illegittimità della sentenza della Corte territoriale,
annullandola con rinvio in toto quanto alla condanna inflitta al ###
per il reato a lui contestato; annullandola, altresì, quanto al ###
ed al ### relativamente a taluni dei reati a questi contestati, in
parte senza rinvio perché i relativi reati erano estinti per
prescrizione in parte, sempre senza rinvio, per insussistenza del
fatto nonché, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio per la sua rideterminazione; mentre per ciò che concerne la
posizione di ### e ### la sentenza è stata annullata, ferma
restando l'affermazione della loro penale responsabilità, in ordine
al solo trattamento sanzionatorio.
La Corte di Appello di ### nuovamente intervenendo sulla
questione con sentenza n. 526/2019 del 13.02.2019 ha riformato
la originaria sentenza del Tribunale di ### nel seguente senso:
ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla
contestata aggravante e ha rideterminato il trattamento
sanzionatorio inflitto a ### ed a ### riducendolo ad anni uno e
mesi otto di reclusione per il primo ed ad anni uno e mesi sei di
reclusione per il secondo; ha riconosciuto la equivalenza delle
attenuanti generiche sulla contestata aggravante in favore di ###
e ### ridimensionando la pena loro inflitta ad anni tre e mesi tre
di reclusione ciascuno; quanto all'imputato ### è stata affermata
la sua penale responsabilità riguardo agli omicidi colposi a lui
contestati e, riconosciuta la sua meritevolezza quanto alle
attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre di
reclusione; ha, inoltre, espressamente statuito che “con
riferimento alle richieste delle parti civili sul risarcimento del danno
la Corte rimette tutte le parti dinanzi al competente giudice civile
per l'apposito giudizio al riguardo che potrà attingere dalla
presente decisione elementi per graduare anche ai fini civili il
quantum del risarcimento del danno pure ai sensi dell'art. 1227
c.c., visto che gli operai si sono calati sui luoghi ben sapendo di
essere sforniti di strumenti idonei per lo spurgo, tra cui indumenti
protettivi e respiratori” (cfr. Corte d'Appello di ### sentenza n.
526/2019).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2021 ha
rideterminato il trattamento sanzionatorio a carico di ### e ###
ridimensionando la pena loro inflitta ad anni due di reclusione
ciascuno e dichiarato, altresì, infondato il ricorso proposto da ###
e ### e inammissibile quello proposto dal ### Orbene alla luce
delle citate sentenze, l'esistenza del fatto illecito (l'incidente si è
verificato l'11.06.2008 all'interno dell'impianto di depurazione
delle acque reflue del Comune di ### impianto gestito in
economia dallo stesso Comune) e la sua riconducibilità a ### e
### - in particolare: ### in quanto dirigente dell'### tecnico di
### datore di lavoro degli impiegati del Comune deceduti e
responsabile della loro sicurezza sul posto di lavoro; ### in
quanto responsabile del servizio lavori pubblici del predetto
Comune e responsabile della materia della sicurezza sul lavoro in
caso di assenza dello ### (il quale il giorno del sinistro si trovava
in congedo ordinario); ### in quanto assessore del Comune con
delega ai lavori pubblici, al ### idrico integrato, all'ecologia ed ai
servizi tecnologici; ### quale legale rappresentante ed
amministratore della ### S.r.l. e, pertanto, datore di lavori dei
dipendenti di questa e ### preposto con la qualifica di capo
cantiere della ### - sono aspetti coperti dal giudicato.
Ne discende che le deduzioni difensive svolte dal convenuto, intese
a rimettere nuovamente in discussione i profili attinenti alla propria
responsabilità, sono irrilevanti, poiché afferiscono ad un profilo non
più contestabile, in quanto coperto dal giudicato e, come tale,
pienamente vincolante nell'odierno giudizio.
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, risulta altresì infondata
l'eccezione attorea secondo cui sarebbe precluso al Giudice civile
una rivalutazione delle circostanze di fatto al fine di individuare
eventuali profili rilevanti sul piano risarcitorio in ordine alla
causazione del danno e, segnatamente, il concorso di colpa della
stessa vittima ex art. 1227 c.c.; al contrario tale profilo è da
ritenersi incluso nell'ambito del thema decidendum della presente
controversia risarcitoria in quanto, come precisato dalla Suprema
Corte “l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non
necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice
penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere
dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in
giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione
storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo
accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere
ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio,
quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non
considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato,
come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti
in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti
sull'apporto causale nella produzione dell'evento” (cfr. Cass.
sentenza n. 15392/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame il concorso della vittima nella
causazione del danno va escluso.
Ed invero, secondo la pressoché costante interpretazione
giurisprudenziale, “la condotta incauta del lavoratore non
comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento
ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte
del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla
determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene
quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici
ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al
lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca
dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali
e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine,
quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di
cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonchè
esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell'evento
nonostante l'imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi
degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto,
giuridicamente irrilevante (Cass. 15/07/2020 n. 15112; Cass.
15/05/2020 n. 8988; 25/11/2019 n. ###; Cass. 05/12/2016 n.
24798)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 01.06.2021, n. 15238).
Nella fattispecie, l'inosservanza da parte del Comune di ###
dell'obbligo di formazione e informazione del lavoratore (così come
accertato in sede penale) ha incidenza causale esclusiva
sull'evento, assorbendo ogni eventuale imprudenza commessa dal
### Tanto premesso sul piano dell'an, occorre a questo punto
soffermarsi sulle domande risarcitorie proposte dagli attori e, in
particolare, sulla domanda finalizzata al risarcimento del danno
non patrimoniale iure proprio.
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione
dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito
di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del
danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non
patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza
all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale
con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio
subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza
psichica che questi è costretto a sopportare a causa
dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza
familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita
destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha
subita (cfr. Cass. civ. sez. III 28989 dell'11.11.2019).
Quanto alla prova del danno, in linea generale, spetta alla vittima
dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa
e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito; onere di allegazione
che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a
presunzioni. Ed infatti, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della
Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela
faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la
sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per
comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24.04.2019; Cass. civ. sez. III ###
dell'11.12.2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14.06.2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà
sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di
circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
19/11/2018, n. 29784: “Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli
eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di
un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova
del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita
del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata
sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile
all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria,
gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza
di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre
il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari
criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i
superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela”).
Nel caso di specie, il fatto illecito costituito dalla morte del
congiunto ha dato luogo ad un danno non patrimoniale presunto,
consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito
soggetti (la moglie e i figli del ###, legati da uno stretto vincolo
di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della
sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che
caratterizza la vita familiare nucleare.
Dal suo canto, il convenuto, non ha fornito alcuna prova contraria
circa la sussistenza di uno stretto legame tra gli attori e il
dipendente deceduto. Inoltre, risulta provato in atti, oltre a non
essere contestato, che il de cuius conviveva con la moglie ed i figli
(cfr. certificato di stato di famiglia in atti).
Si ritiene, quindi provato, il danno non patrimoniale da perdita
parentale patito dalla moglie e dai figli della vittima.
Venendo alla quantificazione del danno, occorre richiamare il
principio enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n.
10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del
danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata
valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella
basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del
criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto
rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del
superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno
senza fare ricorso a tale tabella”.
La liquidazione del danno va, pertanto, compiuta secondo i criteri
dettati dalle tabelle di ### (anno 2024) emanate per dare risposta
alle indicazioni suggerite dalla Corte di Cassazione con la sentenza
1579/2021.
Esse, infatti, prevedono un sistema di liquidazione a punti: il valore
del singolo punto per la perdita di perdita di
genitori/figli/coniuge/assimilati ammonta ad € 3.911,00, e sono
attribuibili al massimo centodiciotto punti (in funzione dei cinque
parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e
secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri
congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva
perduta), ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura",
purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. Civ., n.
###/2022).
È stato, peraltro, precisato che, mentre il parametro sub C
(“convivenza”), al pari dell'età della vittima primaria, dell'età della
vittima secondaria e dell'esistenza di superstiti è oggettivo e può
essere provato anche a mezzo delle risultanze anagrafiche, il
parametro sub E, afferente la qualità ed intensità della relazione
affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale
perduto, è soggettivo e deve essere provato dagli attori, anche con
presunzioni (secondo quanto espressamente chiarito nella stessa
tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si
potrà tener conto (…) delle circostanze obiettive di cui ai parametri
precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive”).
Ed invero, ancorché sia noto che “la morte di una persona causata
da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una
conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della
famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche
ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla
rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno
essere valutate ai fini del quantum debeatur)” - gravando, per
quanto già detto, “sul convenuto l'onere di provare che vittima e
superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di
conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non
patrimoniali di sorta al secondo (v., Cass. 15 febbraio 2018, n.
3767; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n.
22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n.
5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v.,
inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n. 4253)”) - deve rilevarsi che “la
presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova
contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne
l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si
estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale),
sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della
consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili,
oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza
- da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato),
delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della
quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti
dalla lesione estrema del vincolo familiare” (cfr. Cassazione del
24.10.2025 n. 28255 che richiama Cassazione n. 5769/2024).
Orbene, nella fattispecie, gli attori non hanno allegato nulla sul loro
trascorso familiare - affettivo che consenta di valutare e graduare
l'intensità della sofferenza che ciascuno di loro ha patito per la
perdita parentale; né sono state avanzate richieste istruttorie volte
a provare una particolare intensità del rapporto affettivo, sulla
frequentazione, sulle abitudini di vita e in che modo queste siano
cambiate.
Tuttavia, anche in assenza di allegazioni specifiche, deve ritenersi
ammissibile un giudizio fondato su presunzioni semplici, purché
desumibili da circostanze di fatto note, quali la convivenza e la
composizione del nucleo familiare. In tale prospettiva, non può
trascurarsi che la morte del ### abbia determinato un rilevante
sconvolgimento della vita familiare della moglie e dei figli, essendo
pacifica la stabile convivenza e la sussistenza di un ordinario e
solido legame affettivo.
Deve, altresì, tenersi conto, da un lato, della tenera età dei figli
minori — rispettivamente di anni 9 e 7 all'epoca del decesso — per
i quali la perdita della figura paterna costituisce un evento
dirompente, idoneo a incidere sullo sviluppo psicologico ed
emotivo degli stessi (in tal senso si veda Corte d'Appello di ###
Sentenza n. 2139/2021 secondo cui “occorre tenere presente che
il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto
superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore,
soprattutto quando si tratta di minori di età, per i quali la perdita
di un familiare può pregiudicare lo sviluppo psicofisico; è, pertanto,
ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale
all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua
vita nello stesso nucleo familiare”); dall'altro lato, deve
considerarsi l'età della coniuge superstite, che, all'epoca dei fatti
aveva 33 anni e si è trovata a sostenere integralmente gli oneri di
cura e mantenimento della famiglia, circostanza che aggrava la
portata del pregiudizio morale e relazionale subito.
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento
dell'infortunio (36 anni), di quella delle vittime secondarie, della
presenza di altri membri familiari superstiti, nonché dell'entità del
rapporto, risulta congruo riconoscere 99 punti in favore della
moglie (22 per età della vittima; 22 per età della vittima
secondaria; 16 per la convivenza; 12 in relazione agli altri
superstiti nel nucleo familiare; 28 per l'intensità del rapporto) e
106 punti in favore di ciascun figlio (22 per età della vittima; 28
per età della vittima secondaria; 16 per la convivenza; 12 in
relazione agli altri superstiti nel nucleo familiare; 28 per l'intensità
del rapporto).
Tuttavia, come stabilito nelle ### anzidette, “il totale monetario
non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di
circostanze eccezionali”. Sul punto giovare precisare quanto
statuito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che “la
distinzione tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto
illecito consistito nell'uccisione di un parente dipenderà da ciò:
andranno reputate “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque
persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime
condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto ### non
subire.
Andranno, invece, reputate “eccezionali”, e quindi idonee a
giustificare una variazione del risarcimento (beninteso, tanto in
aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze legate
all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (cfr.
Cass. n. 26440/2022, 2788/2019, 26118/2021, ###/2018). Alla
luce di tale orientamento, non essendo state provate da parte
attrice circostanze eccezionali, legate alla unicità dell'esperienza di
vita individuale con il defunto, idonee a giustificare un diverso
risarcimento, tanto in aumento quanto in diminuzione, va liquidata
la somma di € 391.103,18 ciascuno, già all'attualità (indi la somma
non va rivalutata), oltre interessi legali dalla pubblicazione della
sentenza al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il Comune di
### va condannato al pagamento in favore di ### e ### della
somma di € 391.103,18 ciascuno, dalla quale andrà detratta solo
l'eventuale provvisionale già corrisposta e non anche le somme a
titolo di spese legali ed oggetto dei pignoramenti presso terzi.
Le spese seguono, dunque, la soccombenza del Comune di ###
nei confronti di ### e ### e sono liquidate in dispositivo, ai sensi
del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, secondo i
parametri medi per l'attività di studio e introduttiva e minimi per
la fase decisionale tenuto conto delle attività effettivamente
prestate, dunque con esclusione della fase istruttoria, e del valore
determinato in base al decisum. Si precisa al riguardo che non va
disposto l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del D.M.
55/2014 in quanto la difesa in giudizio di più soggetti non ha
comportato maggiori oneri processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni diversa deduzione ed
eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accerta
che il danno subito da ### e ### è pari ad € 391.103,18
ciascuno; - Condanna il Comune di ### a pagare in favore di ###
e ### la somma di € 391.103,18 ciascuno, oltre interessi dalla
pubblicazione della sentenza al dovuto; - Dispone che dalla
suddetta somma dovrà essere detratta l'eventuale provvisionale
già pagata; - Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore
di ### e ### delle spese del presente giudizio che quantifica in
complessivi euro 15.149,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore
dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.
Avv. Antonino Sugamele

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