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Sentenza

DIRITTO PENALE - Omissione del mantenimento del figlio minore: irrilevanza delle difficoltà economiche non assolute e riduzione della provvisionale in appello

(Cp articoli 2, 132, 570 e 570-bis; Cpp, articoli 530, comma 2, 592, 600 e 605)
DIRITTO PENALE - Omissione del mantenimento del figlio minore: irrilevanza delle difficoltà economiche non assolute e riduzione della provvisionale in appello (Cp articoli 2, 132, 570 e 570-bis; Cpp, articoli 530, comma 2, 592, 600 e 605)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all’articolo 570-bis del cp la protratta omissione del versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, anche in presenza di difficoltà economiche dell’obbligato, ove non sia dimostrata una condizione di assoluta, persistente e incolpevole impossibilità di adempiere; la mera riduzione delle entrate o lo stato di disoccupazione formale non escludono la responsabilità penale, gravando sull’obbligato il dovere di attivarsi per reperire risorse anche mediante attività lavorative alternative. È legittima l’applicazione dell’articolo 570-bis del cp a condotte omissive iniziate prima della sua entrata in vigore e protrattesi successivamente, trattandosi di reato permanente e di disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto a quella prevista dall’art. 570, comma 2, cp. La determinazione della provvisionale può essere ridotta in sede penale e rimessa, per la quantificazione complessiva del danno patrimoniale, alla competente sede civile, specie in presenza di azioni esecutive già pendenti.

    Corte d’Appello Ancona, sentenza 5 gennaio 2026 n. 1439 – Presidente: Falco; Consigliere 
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione penale composta dai magistrati:
1. Dott. Lorenzo Falco - Presidente
2. Dott. Isabella Maria Allieri - Consigliere
3. Dott. Francesca Betti - Consigliere rel.
Sulla relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale dal Consigliere Dott.ssa Francesca Betti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Cristina Polen-
zani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
IMPUTATO:
B.G. nato a M. U. il (...), residente a M. U. in via U. n. 19, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale
dell'avv. ... ... del foro di Fermo.
- difeso dall'Avv. ... ... del foro di Fermo di fiducia Posizione Giuridica: Libero - Assente
PARTE CIVILE:
M.B.
elett.te dom.ta c/o il difensore l'Avv. …del foro di Macerata
IMPUTATO
del delitto di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p., per non aver adempiuto agli obblighi di natura economica disposti
dal Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di affidamento condiviso della prole con Provv. del 10
ottobre 2017, omettendo di corrispondere alla coniuge, M.B., il contributo al mantenimento della figlia minore,
P., fissato nell'ammontare di 250,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dal novembre 2017
ad oggi.
In Monte Urano dal novembre 2017 con condotta permanente.
APPELLANTE
L'imputato avverso la sentenza n. .../2024 emessa in data 21.3.2024 dal Tribunale di Fermo.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. .../2024 emessa in data 21.3.2024 e depositata in data 11.6.2024, il Tribunale di Fermo, in
composizione monocratica, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, condannava B.G. alla
pena di mesi due di reclusione, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali, ritenendolo respon-
sabile del reato contestatogli ai sensi degli artt.570 e 570bis c.p. - ritenuta la fattispecie dell'art. 570 c.p. traslata
in quella dell'art.570bis c.p. - per aver omesso di corrispondere alla ex coniuge M.B. l'assegno mensile di Euro
250,00 per il mantenimento dovuto per la figlia minore della coppia, M.P., oltre al pagamento del 50% delle
spese straordinarie, come stabilito nel Provv. del 10 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Fermo, fatti com-
messi in Monte Urano dal novembre 2017, con condotta permanente.
Veniva altresì disposta la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile
costituita M.B., da liquidare nella competente sede civile, con riconoscimento di una provvisionale immedia-
tamente esecutiva pari ad Euro 10.000,00, oltre alla rifusione in favore della parte civile delle spese di patro-
cinio del grado, da distrarsi a favore dell'erario.
Tanto premesso, nella decisione gravata si evidenziava che dall'istruttoria espletata, fosse risultata comprovata
la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, attesa la mancata corresponsione delle somme da lui
dovute "fin dal mese di novembre 2017 e almeno fino al momento della deposizione resa dalla parte civile", e
che la M. aveva dovuto provvedere per intero alla cura e mantenimento della figlia P. ricorrendo anche all'aiuto
dei suoi familiari.
Avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, con atto del 27.8.2024 proponeva appello la difesa dell'imputato
B.G. chiedendo "in via preliminare: revocare o sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento della
provvisionale di Euro 10.000,00 fissata nella Sentenza n. ... del 21.03.2024 dei Tribunale di Fermo sussistendo
gravi motivi in quanto condanna illegittima e comunque sfornita di prova e di periculum in mora; nel merito:
in via principale, riformare la sentenza di primo grado e pronunciare l'assoluzione dei Signor B.G. per il reato
di cui al capo di imputazione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso o perché il
fatto non costituisce reato, quanto meno per insufficienza o contraddittorietà, ai sensi dell'art. 530/2 c.p.p.; in
subordine, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia riformare la sentenza di primo grado e
pronunciare l'assoluzione del Signor B.G. in quanto ii fatto-reato contestato all'imputato non costituiva illecito
penale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p. al tempo della contestata condotta; in via ulteriormente
gradata, annullare la sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione e disporre la trasmissione
degli atti al Giudice di primo grado e pronunciare l'assoluzione del Signor B.G. con ogni conseguente provve-
dimento; in estremo subordine, in parziale riforma della gravata sentenza, diminuire la comminanda pena,
confermando al Signor B.G. la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del benefi-
cio della sospensione condizionale della pena".
A fondamento del gravame, la difesa dell'imputato formulava i motivi che seguono:
1. ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA, INCERTEZZA O CONTRADDITTORIETA' DELLA
PROVA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO - REATO CONTESTATO.
La difesa evidenziava come dall'istruttoria espletata fosse emerso che M.B. percepiva mensilmente la somma
di Euro 80,00/90,00 euro pignorata a carico del B. e che i testi escussi - nella specie la madre della parte civile,
C.C., ed il fratello M.R. - avessero di fatto ammesso di non essere a conoscenza della reale situazione reddituale
e patrimoniali del B. né di quali fossero i rapporti economici in essere fra l'imputato e la parte civile, fornendo
delle informazioni generiche, non collocabili in modo preciso nel tempo e contraddittorie nel tempo, come con
riferimento all'acquisto degli occhiali della minore P. che, secondo quanto riferito da M.R. sarebbe stato l'unico
esborso sostenuto dallo zio per la nipote laddove, secondo la C., l'uomo avrebbe in realtà contribuito a sostenere
il mantenimento di P..
Parimenti, la difesa rilevava come nessuno dei due testi avesse saputo riferire se il B. avesse subito il pignora-
mento e la successiva perdita dell'abitazione, circostanza che comprovava l'inattendibilità delle loro dichiara-
zioni, mero risultato di quanto appreso de relato dalla congiunta M.B. la quale, in realtà, percettrice della
somma di Euro 80,00/90,00 euro mensili aveva "dovuto ammettere" che il B. aveva vissuto con la madre,
deceduta nell'anno 2023, in quanto privo di casa, come comprovato anche documentalmente dalla vendita
all'asta intervenuta in data 15.1.2024.
Inoltre, la difesa evidenziava come il B. avesse "ben chiarito la sua posizione economica" e la percezione di
entrate reddituali che non raggiungevano neppure la soglia del minimo vitale, contestando che nella sentenza
non era stata adeguatamente valorizzata la deposizione resa dalla teste P.E., la quale aveva precisato che il B.,
dall'attività di consulente assicurativo espletata, percepiva entrate limitate alle provvigioni che gli derivavano
dai committenti Facile.it e Agenzia di A.S.F. e che lei stessa gli corrispondeva delle somme di denaro per
aiutarlo nelle piccole spese correnti, il che non consentiva di ritenere provato quanto dedotto in sentenza in
merito al fatto che lo stesso non versasse in condizione di assoluta impossibilità ad adempiere e di effettiva
indisponibilità di mezzi.
Veniva pertanto contestata la valutazione operata in sentenza delle risultanze probatorie acquisite agli atti,
sostenendosi al riguardo che il costrutto motivazionale fosse fondato sul falso presupposto che il B. lavorava
per più agenzie assicurative - laddove traeva proventi economici solo da due - e sull'errata conclusione che lo
stesso non versasse in una situazione di assoluta indigenza economica, non ascrivibile a sua colpa, non trovan-
dosi pertanto nelle condizioni di adempiere all'obbligazione di adempimento a favore della figlia minore P.,
come comprovato anche dal fatto che l'imputato era dovuto lui stesso ricorrere al sostegno economico della
madre e, dopo il suo decesso, della P.. Circostanze tutte che determinavano l'insussistenza dell'elemento sog-
gettivo del reato.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.2 C.P..
La difesa obiettava poi che il reato di cui all'art.570bis c.p. era stato introdotto a far data dal 6.4.2018, e dunque
in epoca successiva alle condotte omissive addebitate all'imputato, decorrenti dalla data del 10.10.2017, ecce-
pendo per l'effetto che, anche nell'ipotesi in cui il B. fosse stato considerato responsabile del reato di cui all'art.
570 c.p. e trattandosi di fattispecie a consumazione prolungata, in ogni caso non sarebbe potuto essere punito
in forza del principio dell'art. 2 c.p. "in quanto il fatto, al tempo dei 10.10.2017, non costituiva illecito penale
o, in subordine, sino al 6.4.2018, non essendo stato contestato altro titolo di reato e non avendo il Giudice di
prime cure ravvisata la sussistenza de! reato di cui all'art. 570 c.p.".
3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART.132 C.P. - ART.111 COST. - VIZIO DI MO-
TIVAZIONE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.
La difesa contestava l'irrogazione della pena detentiva di due mesi di reclusione, censurando il fatto che nella
sentenza gravata non fossero state esplicate le ragioni della scelta predetta rispetto alla pena pecuniaria, previ-
sta come sanzione alternativa e considerato che ciò appariva in contraddizione con quanto affermato in merito
alla sussistenza di "una certa capacità economica" in capo al B..
Tale omissione, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe asseritamente determinato la nullità della sen-
tenza, di cui pertanto si chiedeva l'annullamento nonché "disporre la trasmissione degli atti ai Giudice di primo
grado e pronunciare l'assoluzione dei Signor B.G. con ogni conseguente provvedimento".
4. DIMINUZIONE DELLA PENA.
In via del tutto subordinata, la difesa chiedeva poi la riduzione della pena con conferma della concessione delle
circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
5. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA CONDANNA DI PAGAMENTO DELLA PROVVISIONALE
EX ART.600, COMMA 3 C.P.P. PER GRAVI MOTIVI.
La difesa contestava poi il riconoscimento di una provvisionale dell'importo di Euro 10.000,00 senza alcuna
indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della somma predetta, né distinzione fra danni morali e
danni patrimoniali e considerato che la M. aveva già azionato un titolo per il conseguimento del dovuto come
confermato dal fatto che la stessa percepiva una somma mensile a seguito di pignoramento, il che comportava
la sostanziale possibile duplicazione dei titoli azionati in suo favore, esecuzione ancora in corso.
Chiedeva pertanto la revoca e/o sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale
per la sussistenza di "gravi motivi in quanto illegittima e comunque sfornita di prova e di periculum in mora".
All'udienza del 10.10.2025, tenutasi in regime di trattazione partecipata, le parti hanno rassegnato le conclu-
sioni come da verbale ed il Collegio ha assunto la decisione, dando lettura del dispositivo della sentenza alle
parti presenti in udienza.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente fondato quanto alla determinazione della provvisionale
riconosciuta in favore della parte civile, e che la gravata sentenza debba essere all'opposto confermata in punto
di merito, nei termini che seguono.
Ed invero, procedendosi all'esame del primo motivo di gravame, si ritiene che la piattaforma probatoria abbia
consentito di accertare la responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione del reato contestatogli al di
là di ogni ragionevole dubbio, apparendo invero accertato che il B. abbia omesso di corrispondere il manteni-
mento dovuto per la figlia minore P. sin dal mese di novembre 2017 con condotta che si è protratta nel tempo,
nei termini riferiti dalla parte civile M.B. nel corso della deposizione resa all'udienza del 5.5.2022 (TESTI-
MONE M. - Non ha mai provveduto, da novembre 2017. C'è stato soltanto un recupero, diciamo, forzoso,
dietro atto di precetto...com'è che si dice? che ha recuperato delle quote mensili, da Facile.it che è l'unica
agenzia ufficiale, diciamo, che...che conosciamo, dove lui riscuote, come assicuratore. PUBBLICO MINI-
STERO - Cioè, lei ha notificato un atto di precetto... TESTIMONE M. - Si. PUBBLICO MINISTERO...poi, è
riuscita a pignorare qualcosa? TESTIMONE M. - Eh, diciamo dalle provvigioni di Facile.it, che è una broker
assicurativa. Arriva, in media, un...cinquanta euro, mensili. È relativo ad un anno, circa, del mantenimento) e
di fatto ammesso anche dallo stesso imputato nel corso dell'esame reso all'udienza del 27.4.2023 (PARTE
CIVILE - AVV. ... - Ha versato mai, spontaneamente, le duecentocinquanta Euro...IMPUTATO B. - No).
Ritiene inoltre il Collegio che nessuna contraddizione sia ravvisabile nelle dichiarazioni rese all'udienza del
27.4.2023 dai testi C.C. e M.E. in merito all'omesso versamento della quota di mantenimento dovuto per la
minore P. da parte dell'imputato nel corso degli anni, posto che la prima ha chiaramente riferito delle difficoltà
incontrate dalla figlia B. nel soddisfacimento dei bisogni della minore P. e degli aiuti che le sono stati offerti
allo scopo dalla famiglia d'origine ( TESTIMONE C. - Si, io sono la mamma di M.B.. GIUDICE - Per quale
motivo. Avvocato? DIFESA - AVV. ... No, no... (pp. ii intervento fuori microfono) PARTE CIVILE - AVV, ...
- Quindi, lei aiutava a pagare le bollette? TESTIMONE - C. - Si. Dove lei non arrivava, arrivavo io. lo, la
famiglia, insomma. PARTE CIVILE AVV. ... - Anche a fare la spesa? TESTIMONE - C. - Si, perché, io facevo
la spesa e si mangiava tutti insieme, insomma, lei raramente andava a fare la spesa. PARTE CIVILE AVV, ... -
Ha avuto necessità di un occhiale da vista, la minore, P.? TESTIMONE - C. - P. ha gli occhiali, si. PARTE
CIVILE - AVV. ... - Ed ha pagato il padre questa spesa straordinaria? TESTIMONE - C. - Gli ultimi occhiali
glieli ha comprati lo zio. PARTE CIVILE - AVV. ... - Lo zio? TESTIMONE - C. - Lo zio, Edoardo, mio figlio.
Lei non aveva un attimo disponibilità, quindi....li ha comprati io zio. PARTE CIVILE AVV. ... - Come è a
conoscenza di questi fatti, lei? il mancato versamento... TESTIMONE C. - Eh, perché, vivendo diciamo, siamo
in due piani, ma viviamo insieme, nel senso...stiamo tutto il giorno insieme, nel senso che si mangia insieme,
si gestiscono un po' le famiglie, tutte e due, insieme. Quindi, so...ecco. Se avesse avuto il versamento, magari
non sarebbe venuta a chiedermi dei soldi o degli aiuti. PARTE CIVILE AVV. ... - Ho capito. Ad oggi, versa
qualche contributo per il mantenimento della minore, il B., che lei sappia? TESTIMONE - C. - Che io sappia,
no. Uhm...non mi risulta), laddove M.E. ha semplicemente confermato quanto riferito dalla madre nonché
l'esborso personale effettuato per l'acquisto degli occhiali da vista per la nipote, con l'ulteriore precisazione
che il sostentamento corrente veniva supportato di regola dai genitori e che solo talvolta la sorella aveva chiesto
aiuto anche a lui (PARTE CIVILE - AVV ... - Ok. Quindi, gli occhiali da vista sono stati pagati anche dal B.
oppure ha provveduto esclusivamente lei? TESTIMONE - M. No, ho provveduto io e, ancora, PARTE CIVILE-
AVV. ... - Quindi, la M. ha chiesto mai un aiuto economico... TESTIMONE M. - Si. PARTE CIVILE- AVV. ...
- a lei o a... TESTIMONE - M. - Soprattutto ai miei genitori, però...è capitato che anche a me abbia chiesto
aiuto, comunque sia. Però, erano più mio padre e mia madre, naturalmente, che provvedevano a darle una
mano mensilmente).
A fronte di tali riscontri, l'oggettiva difficoltà finanziaria e patrimoniale in cui sarebbe versato il B. - come
asseverato dagli atti di pignoramento immobiliare dell'abitazione di proprietà, dalle limitate entrate reddituali
e dalle dichiarazioni della teste P.E., nuova compagna del B. che ha riferito di contribuire alle piccole spese
dell'uomo - non vale comunque a scriminarne la condotta ovvero ad escludere, di per sé, l'obbligo posto a suo
carico di provvedere al mantenimento della figlia P., minorenne ed in quanto vulnerabile e naturalmente in
stato di bisogno, trattandosi di soggetto abile al lavoro e non risultando provata l'oggettiva impossibilità di
adempiere nei termini espressi dalla Suprema Corte in materia che esclude che la mera allegazione formale
della mancanza di mezzi economici o dello stato di disoccupazione dell'imputato possa incidere sulla integra-
zione del reato in questione, richiedendosi in particolare che l'incapacità economica, per determinare l'insussi-
stenza del reato in questione, "deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, og-
gettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera docu-
mentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 49979/2019).
Sul punto, si osserva che il B., proprio in quanto soggetto con piena idoneità all'esercizio di attività lavorativa,
a fronte delle dedotte limitate entrate reddituali che gli derivavano dalla professione di consulente assicurativo,
ben avrebbe potuto provvedere ad implementarle mediante l'espletamento di attività alternative, se del caso
integrative rispetto alle sue competenze principali, così da soddisfare le esigenze della figlia minore e provve-
dere al versamento di quanto dovuto nei termini determinati con il provvedimento giudiziale del 10.10.2017
emesso dal Tribunale di Fermo.
Né appare irrilevante che l'elusione dell'obbligo di versamento operata dal B. si sia protratta per un lasso tem-
porale significativo posto che tale permanenza non può che comprovare l'intenzionalità della omissione, con
conseguente configurabilità ed accertamento in concreto anche della sussistenza dell'elemento psicologico del
reato.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Parimenti da respingere è il secondo motivo di appello rilevandosi invero come la condotta omissiva sia stata,
di fatto, protratta da B.G. a far data dal novembre 2017 sino alla data di pronuncia della sentenza di primo
grado senza soluzione di continuità e che per l'effetto, l'applicazione della sola pena detentiva correlata al reato
di cui all'art.570bis c.p. in luogo di quella congiunta, pecuniaria e detentiva, prevista dall'art.570, comma se-
condo c.p. - e di cui sussistevano nel caso di specie i presupposti stante la minore età della figlia P. e la sua
naturale condizione di soggetto vulnerabile -, anche con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore
della fattispecie dell'art.570bis c.p., appare, a tutti gli effetti, trattamento sanzionatorio più favorevole al reo,
come tale del tutto legittimamente applicato.
Quanto alle censure formulate nel terzo e quarto motivo di appello teso alla sostituzione della pena detentiva
applicata in misura pari a due mesi di reclusione con quella pecuniaria teoricamente ammissibile in via alter-
nativa ai sensi dell'art.570bis c.p. ed alla riduzione della entità della stessa, osserva il Collegio come la sanzione
in concreto irrogata nella sentenza di primo grado appaia del tutto congrua e non suscettibile di ulteriore rimo-
dulazione né in termini di modifica della pena - da detentiva in pecuniaria - né di ulteriore contenimento della
stessa, attesa la significativa durata della mancata corresponsione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento
e l'assenza di elementi di resipiscenza mostrati dal B. nel corso del tempo.
Ne deriva il rigetto anche del terzo e quarto motivo di gravame.
Quanto infine alle contestazioni relative alla modalità di determinazione della provvisionale riconosciuta in
sentenza ritiene il Collegio che, impregiudicato l'operato riconoscimento del diritto risarcitorio in capo alla
parte civile, la complessità dei calcoli da operare ai fini della quantificazione del danno complessivamente
riconducibile all'azione omissiva dell'imputato, comprensiva anche della quota del 50% delle spese straordi-
narie sostenute da M.B. nell'interesse della figlia minore P., e la pendenza di un'azione esecutiva pregressa in
atto, rendano opportuno la rimessione della quantificazione complessiva del pregiudizio economico imputabile
al B. nella competente sede civile, con riduzione in questa sede dell'importo della provvisionale immediata-
mente esecutiva in misura pari ad Euro 1.000,00, da computarsi a titolo di danni morali, che vengono liquidati
a favore della parte civile in via equitativa e con precipuo riguardo all'apprezzabile lasso temporale trascorso
dall'avvio della condotta omissiva.
La riduzione dell'importo consente di ritenere superata ed assorbita anche la questione della richiesta di so-
spensione della provvisionale predetta.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere solo parzialmente riformata sul punto, con conferma nel resto ed
in punto di merito nei termini già rassegnati ed argomentati nella sentenza di primo grado, come integrata nella
presente motivazione richiamandosi sul punto l'orientamento della Suprema Corte in materia che statuisce
come "la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo
grado, quando non vi sia difformità di decisione, si integrano a vicenda e formano un tutto unico organico e
inscindibile, con la conseguenza che H giudice di appello non è, pertanto, tenuto a riesaminare argomenti già
addotti dal primo giudice quando li ravvisi esatti e convincenti", giusta Cass. Penale, Sez. III, sent. 15656/2022.
Segue infine la condanna del B. alla rifusione delle spese di patrocinio della parte civile anche del presente
grado ai sensi dell'art. 592 c.p.p., spese da distrarsi a favore dell'erario.
Ogni altra questione resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Il carico di lavoro del Collegio e del relatore giustifica l'assegnazione di un termine di giorni novanta per il
deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 21.3.2024 del Tribunale di Fermo, appellata
dall'imputato B.G., ridetermina l'ammontare della provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta in
favore della parte civile in misura pari ad Euro 1.000,00, con condanna dell'imputato alla rifusione in favore
della parte civile delle spese di patrocinio anche del presente grado di giudizio che liquida in complessivi
Euro. 750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da
distrarsi a favore dell'erario. Conferma nel resto.
Giorni 90 per la motivazione.
Conclusione
Così deciso in Ancona, il 10 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2026.
Avv. Antonino Sugamele

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