Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

DIRITTO PENALE - Omesso mantenimento dei figli, irrilevanza della disoccupazione e limiti alla subordinazione della sospensione condizionale della pena

(Cp, articoli 62-bis, 131-bis e 570-bis)
DIRITTO PENALE - Omesso mantenimento dei figli, irrilevanza della disoccupazione e limiti alla subordinazione della sospensione condizionale della pena (Cp, articoli 62-bis, 131-bis e 570-bis)

Integra il reato di cui all’articolo 570-bis del cp la condotta del genitore legalmente separato che, pur avendo parzialmente adempiuto all’obbligo di mantenimento dei figli, riduca unilateralmente e stabilmente l’importo dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria e ometta di contribuire alle spese straordinarie, in assenza della prova di una persistente, oggettiva e incolpevole incapacità economica. Lo stato di disoccupazione o le difficoltà economiche sopravvenute, ivi comprese quelle connesse alla crisi pandemica, non escludono la responsabilità penale se non accompagnate dalla dimostrazione dell’assoluta impossibilità di adempiere. La particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del cp è esclusa quando l’inadempimento si protragga per un lungo arco temporale e riguardi importi complessivamente rilevanti. È legittima la revoca, in grado di appello, della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, qualora l’imputato sia incensurato e non risulti necessario rafforzare la funzione special-preventiva del beneficio.

    Corte d’Appello Napoli, sezione VI, sentenza 15 gennaio 2026 n. 119 – Pres. Terzi, Cons. Est. Paone
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE PENALE
La Corte di Appello di Napoli, sesta sezione penale, composta dai magistrati:
dott.ssa Antonella Terzi - presidente
dott.ssa Daria Vecchione - consigliere
dott. Nicola Erminio Paone - consigliere est.
con l'assistenza del cancelliere Rosa Raiola;
udita la relazione della causa fatta all'udienza dell'8.1.26 dal consigliere dott. Paone;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento penale
a carico di
A.M., nato ad A. il (...)
difeso di fiducia dall'avv. …
imputato
del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. perché, legalmente separato dalla moglie S.S., giusta
provvedimento di omologa del Tribunale di Avellino in data 4.12.17, ometteva di versare per intero
o completamente l'assegno mensile di Euro 600,00 di mantenimento per i figli M. e D., quest'ultimo
ancora minorenne, posto a suo carico dall'A.G. e a non contribuire alle spese straordinarie sostenute
dalla S.S., benché documentate, nonché a disinteressarsi della crescita e dell'educazione dei figli, non
frequentandoli.
In…, con condotta perdurante dal gennaio 2019 all'attualità.
appellante
avverso la sentenza n. 1547/24 emessa in data 28.6.24 dal Tribunale di Avellino, in composizione
monocratica, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato innanzi indicato e condannato alla
pena di mesi quattro di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno
nei confronti della parte civile costituita, al pagamento nei confronti di detta parte civile di una
provvisionale dell'importo di 8.000,00 euro, al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza
in giudizio sostenute da detta parte civile, con concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale innanzi indicata.
Svolgimento del processo
L'imputato, condannato in primo grado con la sentenza innanzi indicata, ha proposto appello per il
tramite del difensore.
All'udienza odierna, non essendo stata presentata da alcuna parte istanza di discussione orale, il
processo è stato deciso in camera di consiglio, mediante allegazione del dispositivo al verbale di
udienza.
Motivi della decisione
1. Alla condanna dell'imputato si è giunti sulla base delle dichiarazioni rese da S.S. e A.M. e della
documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria ed il percorso motivazionale della sentenza di primo
grado, per quanto di interesse in questa sede, possono essere riassunti nei seguenti termini.
In data 4.12.17 il Tribunale di Avellino omologò la separazione tra l'imputato e S.S., ponendo a carico
del primo la corresponsione di 600,00 euro mensili a titolo di mantenimento dei figli, all'epoca
entrambi ancora minorenni. Oltre al predetto emolumento, a carico dell'A. fu posto anche l'obbligo
di contribuire al pagamento delle spese scolastiche e delle spese straordinarie necessarie
nell'interesse dei piccoli, nella misura della metà.
Sia S.S. che A.M., rispettivamente moglie e figlia dell'imputato, riferivano che questi non aveva mai
contribuito alle spese straordinarie innanzi indicate, né aveva corrisposto integralmente il
mantenimento posto a suo carico. S.S., percependo uno stipendio mensile dell'importo di soli 600,00
euro, si era pertanto vista costretta a ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari. L'imputato,
inoltre, si era disinteressato di mantenere rapporti con i figli.
L'imputato adduceva a sua discolpa l'intervenuto fallimento, nell'anno 2017, dell'impresa patema,
alle dipendenze della quale lavorava. Produceva inoltre documentazione dalla quale risulta il
pagamento, in favore di S.S., di 600,00 euro mensili per tutto l'anno 2019 e per i mesi di gennaio e
febbraio 2020, somma scesa a 300,00 euro mensili per tutti i mesi successivi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto gli elementi innanzi indicati sufficienti per affermare la
responsabilità dell'A. per il reato ascrittogli, osservando che il fallimento dell'impresa per la quale
egli lavorava non era stato di impedimento alla determinazione, in sede civile, dell'assegno di
mantenimento nell'importo di 600,00 euro e che la sua richiesta di rimodulazione delle condizioni
economiche della separazione era stata respinta dal giudice civile con Provv. del 9 febbraio 2022. Ha
quindi condannato l'imputato alla pena di mesi quattro di reclusione (pena base, mesi tre e giorni
venti di reclusione; aumentata alla pena finale per la continuazione), al pagamento delle spese
processuali, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile cost ituita, al pagamento nei
confronti di detta parte civile di una provvisionale dell'importo di 8.000,00 euro, al rimborso delle
spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute da detta parte civile, con concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della
provvisionale innanzi indicata.
2. L'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto rituale appello avverso la condanna riportata
all'esito del primo grado di giudizio.
L'appellante invoca, in via principale, l'assoluzione del proprio assistito. Sostiene che dalla
documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento si evince che l'imputato aveva corrisposto
integralmente l'assegno di mantenimento posto a suo carico fino a marzo 2020, nonostante il
fallimento dell'impresa di suo padre l'avesse costretto a dedicarsi a lavori saltuari. Successivamente,
aveva ridotto l'importo a 300,00 euro mensili a causa delle avversità economiche conseguite alla
pandemia da Covid-19 ed allo stato di disoccupazione in cui era venuto a trovarsi. L'inadempimento,
insomma, era stato causato da forza maggiore, come dimostrato anche dal fatto che l'imputato aveva
incessantemente cercato un lavoro stabile e, all'uopo, aveva anche conseguito un diploma scolastico,
dimostrando encomiabile abnegazione in funzione della propria rivalsa economica e sociale.
In subordine, l'appellante chiede di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; di riconoscere
all'imputato le circostanze attenuanti generiche; di ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado;
di revocare la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della
provvisionale.
3. L'appello è fondato limitatamente alla richiesta di revoca della subordinazione della sospensione
condizionale della pena al pagamento della provvisionale disposta dal giudice di primo grado.
3.1 Quanto alla richiesta assolutoria formulata in via principale, la sentenza impugnata contiene
un'esposizione esaustiva e puntuale degli elementi acquisiti ed una ricostruzione dell'accaduto
logica ed aderente a detti elementi. Le valutazioni operate dal giudice di primo grado, proprio
perché aderenti agli elementi di prova acquisiti ed accurate nell'individuazione del significato
probatorio di questi elementi, sono pienamente condivisibili e per gran parte offrono già risposta
alle critiche mosse con l'atto di impugnazione.
Va soltanto aggiunto che l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento risulta documentalmente
provato dai versamenti effettuati dall'imputato a S.S., dimezzatisi d'importo a decorrere da marzo
2020.
Dagli atti, invece, non emergono elementi dai quali desumere che l'imputato fosse incapiente o
inabile al lavoro. Risulta anzi che in sede civile, sia in prima battuta che nell'anno 2022, le sue
condizioni economiche furono ritenute compatibili con la corresponsione di un assegno mensile
dell'importo di 600,00 euro. Spetta peraltro all'imputato allegare idonei e convincenti elementi
indicativi della concreta impossibilità di adempiere durante il periodo cui si riferisce il contestato
addebito, tenendo conto del fatto che per incapacità economica dell'obbligato si intende
l'impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., che deve integrare
una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti e non può ritenersi
dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione (V. Cass.
pen., n. 17498/24; n. 664/23), Si aggiunga che l'eventuale stato di disoccupazione, da qualsiasi causa
dipeso, non sarebbe comunque da solo idoneo ad escludere la configurabilità del reato (Cass. pen.
1283/00).
3.2 L'articolo 131 bis c.p. delinea una causa di non punibilità fondata sul presupposto dell'inutilità
della pena in presenza di un'offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Nel caso in esame non ne ricorrono i presupposti, tenuto conto del fatto che l'inadempimento
dell'obbligo di mantenimento si protraeva per un arco temporale molto lungo e dell'importo delle
somme non corrisposte.
3.3 Come è noto, le circostanze attenuanti generiche hanno la finizione di adeguare la pena al caso
concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati e non
preventivabili, che siano però in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. La
ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62 bis c.p. è quella di consentire al giudice
un adeguamento, in Senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di
esso si è reso responsabile, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza
e di finalità rieducativa della pena. Dette attenuanti, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi
"positivi", intendendo per tali quelli che militano per ima diminuzione della pena che risulterebbe
dall'applicazione dell'art. 133 c.p.
In concreto, questa valutazione può essere fatta tenendo conto sia degli elementi indicati nell'art. 133
c.p. che di altri parametri di giudizio (Cass. pen., Sez. I, 1/10/1986-E.; Cass. pen. 4 marzo 2019, n.
9299, rv. 275640), ma non è comunque necessaria nemmeno una valutazione di tutti i possibili
elementi, purché vengano individuati con ragionevolezza i parametri che si ritengono più rilevanti
(Sez. I 6/10/1995-B.). È comunque da escludere che l'applicazione delle circostanze attenuanti
generiche costituisca un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la
personalità del soggetto (v. assenza di precedenti penali); essa richiede sempre elementi di segno
positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parole
(Sez;. I C.c. 22/9/1993-S., ma cfr. anche sez. I 19/10/1992 G. che ha riaffermato l'insussistenza nel
nostro ordinamento di una presunzione di meritevolezza delle attenuanti generiche; v. anche Cass.
pen. 30 agosto 2017, n. 39566, rv 270986; 21 giugno 2021, n. 24128, rv. 281590).
Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per
presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto
ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, D.L., Rv. 270694).
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza,
di apposita motivazione dalla quale emergano gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare
la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,
adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta
dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a
sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della
contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini
già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, G., Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241
e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017,
D.L., Rv. 270694).
Nel caso in esame non emergono elementi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio.
Anzi, il fatto è connotato da notevole gravità, tenuto conto del lungo arco di tempo nel quale, senza
soluzione di continuità, l'imputato si sottrasse all'adempimento integrale dei suoi doveri e della
somma complessiva di cui omise li versamento. A fronte dell'intensa offesa arrecata al bene giuridico
tutelato e del dolo tenace da cui l'imputato fu mosso, nonché dell'essersi il disinteresse dell'A. esteso
anche ai profili relazionali ed affettivi, oltre che a quelli economici, la pena inflitta dal giudice di
primo grado appare finanche mite.
Può però essere revocata la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento
della somma liquidata a titolo di provvisionale, in quanto l'imputato è soggetto incensurato, non è
stato del tutto insensibile rispetto all'obbligo di mantenimento posto a suo carico e, pertanto, non
emergono elementi dai quali desumere che la funzione specialpreventiva del beneficio concessogli
necessiti del rafforzamento disposto dal giudice di primo grado.
La mole di lavoro gravante sull'ufficio ha indotto a ritenere prudente l'indicazione del termine di
sessanta giorni per la redazione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza n. 1547/24 emessa in data 28.6.24 dal Tribunale di
Avellino, in composizione monocratica, appellata da A.M., revoca la subordinazione della
sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore della parte civile.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna A.M. al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio,
che liquida in Euro 945,50 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15 %.
Indica in sessanta giorni il termine per la redazione dei motivi della decisione.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 8 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2026.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza