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Sentenza

DIRITTO PENALE - Art. 570 c.p. Niente responsabilità penale se l’omissione dipende da convincente prova di non paternità

(Cc, articolo 147; Cp, articolo 570, co. 1 e 2, n. 2)
DIRITTO PENALE - Art. 570 c.p. Niente responsabilità penale se l’omissione dipende da convincente prova di non paternità (Cc, articolo 147; Cp, articolo 570, co. 1 e 2, n. 2)
Nella fattispecie l’uomo era obbligato, in forza di omologa di separazione consensuale a versare 250 euro mensili per il figlio, omettendo i pagamenti dal 2008 al 2015, salvo 2.000 euro iniziali.

Nel frattempo, aveva promosso giudizi ecclesiastici di nullità del matrimonio e un’azione di disconoscimento di paternità, dichiarata poi inammissibile per decadenza, ma supportata da test del DNA che escludeva la compatibilità genetica con il minore

Il Tribunale di Cassino ha assolto l’imputato dal reato di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento al figlio minore disposto in separazione, ravvisando insufficienza probatoria sull’elemento soggettivo: l’omissione deriva dalla convinzione di non paternità, confermata da DNA negativo, in un quadro conflittuale senza prova di dolo o colpa.

    Tribunale Cassino, sentenza 25 novembre 2025 n. 1532 – Giudice Trotta
TRIBUNALE DI CASSINO
in composizione monocratica
Il G.d.ssa Mariarosaria Trotta alla pubblica udienza del 25/11/25 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nei confronti di: F., nato a (...) il (...), libero assente difeso di fiducia dall'avv ….
IMPUTATO
in ordine al reato p.e p. dall'art. 570 1 e 2 comma n.2 c.p. per aver violato gli obblighi di assistenza
familiare e fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore A., omettendo di corrispondere dal
gennaio 2008 all'ottobre 2015 l'assegno mensile di Euro 250,00, dovuto a titolo di mantenimento del
predetto, secondo quanto disposto con provvedimento di omologa della separazione consensuale
emesso dal Tribunale di Cassino in data 9/1/08.
In (...) dal gennaio 2008 con condotta permanente.
Individuata la persona offesa in C. (...).
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto in atti l'odierno imputato veniva citato a giudizio per il reato di cui in rubrica. Aperto il
dibattimento, venivano escussi i testi.
La teste C , persona offesa costituita parte civile, ha dichiarato di essersi separata dal F nel 2008 e che
il relativo provvedimento stabiliva che quest'ultimo avrebbe dovuto versare per il figlio minore Euro
250,00 mensili, che però l'imputato non ha mai versato, fatta eccezione per la somma di Euro 2.000
corrisposte nel 2008. La teste ha inoltre riferito che, essendo stata in cassa integrazione, è stata aiutata
dai suoi familiari anche per le esigenze primarie del minore; ha infine aggiunto che l'imputat o ha
chiesto l'annullamento del matrimonio presso la SR nonché il disconoscimento della paternità e che
lo stesso non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con il figlio, avendo tra l'altro contratto nuovo
matrimonio.
Risulta inoltre in atti copiosa documentazione relativa a diversi procedimenti instaurati tra le parti
dai quali si rileva che la menzionata azione di disconoscimento è stata dichiarata inammissibile per
decadenza pur se nella decisione che dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di
nullità del matrimonio del Tribunale Ecclesiastico si legge "la giurisprudenza di legittimità infatti ha
chiarito che l'errore se indotto da dolo, se accertato come causa di invalidità in una sentenza
ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia solo se sia consistito in una falsa
rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su
connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo. Tale è appunto il caso in
esame nel quale si è verificato un errore che rileva anche nell'ordinamento italiano e che è stato
accertato sulla base delle dichiarazioni della C (che ha ammesso la diversa paternità del bambino,
pur sostenendo che il coniuge ne fosse a conoscenza), delle deposizioni testimoniali (che hanno
confermato che il F era convinto di essere il padre del minore) e dall'esame del DNA fatto eseguire
dal marito durante la separazione legale, non contestato"; quest'ultimo, pure in atti, escludeva la
compatibilità biologica tra l'imputato ed il minore.
Ciò premesso, rispetto alla articolata vicenda personale e giudiziaria degli ex coniugi, di peculiare
connotazione soggettiva e processuale, è pacifico il dato costituito dal titolo giudiziale che ha
imposto all'imputato il pagamento delle somme in questione, così come è pacifico che questi vi abbia
provveduto solo inizialmente, laddove è poi emersa la vicenda relativa al minore; vicenda che va ad
innestarsi in un contesto altamente conflittuale tra le parti. E su tale presupposto, verosimilmente, il
F riteneva di non essere obbligato a versare l'assegno in favore del minore, nella convinzione che il
figlio fosse di altri, tesi avvalorata anche dall'esame del DNA; tanto porterebbe ad escludere la
sussistenza di una prova certa e sufficiente dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella
volontà cosciente, escludendosi la punibilità a titolo di dolo eventuale o colpa. Orbene, in questo
complessivo quadro probatorio, caratterizzato da genericità e non univocità degli elementi acquisiti,
risultando insufficiente la prova a carico dell'odierno imputato in relazione all'elemento soggettivo,
il F deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
visto l'art.530 secondo comma cpp, assolve
F. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Conclusione
Così deciso in Cassino, il 25 novembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2025
Avv. Antonino Sugamele

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