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Sentenza

 Diffamazione e critica politica: i confini dell’esimente. 
La Cassazione torna sui limiti dell’esimente del diritto di critica politica in tema di diffamazione, con riguardo a una lettera aperta pubblicata sul sito istituzionale di un Comune e diffusa ai cittadini, in cui un ex amministratore era accusato di “assunzioni clientelari” e di aver ridotto “prossima al fallimento” una società partecipata, con conseguenti aumenti tariffari.
la sentenza penale assolutoria non produce efficacia di giudicato nel civile se non ricorrono le condizioni dell'art. 652 c.p.p.; in difetto, essa è solo “prova atipica” liberamente valutabile, senza vincoli per il giudice civile e senza obbligo di esame in ogni caso.
Diffamazione e critica politica: i confini dell’esimente. La Cassazione torna sui limiti dell’esimente del diritto di critica politica in tema di diffamazione, con riguardo a una lettera aperta pubblicata sul sito istituzionale di un Comune e diffusa ai cittadini, in cui un ex amministratore era accusato di “assunzioni clientelari” e di aver ridotto “prossima al fallimento” una società partecipata, con conseguenti aumenti tariffari. la sentenza penale assolutoria non produce efficacia di giudicato nel civile se non ricorrono le condizioni dell'art. 652 c.p.p.; in difetto, essa è solo “prova atipica” liberamente valutabile, senza vincoli per il giudice civile e senza obbligo di esame in ogni caso.
“Ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui”. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 282/26.

Venendo al caso concreto (in cui a un politico erano stati attribuiti diversi fatti con rilevanza penale) i Supremi giudici hanno precisato che il diritto di critica non deve eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse e non può mai travalicare nell’attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all’integrità morale. Quindi il vaglio della fondatezza dell’impugnazione impone di verificare e di dare congrua motivazione dell’esito di una simile verifica, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 132, comma 2, n. 4, del cpc e 111, comma 6, della Costituzione. Occorre, quindi, verificare se è stato o meno superato il limite della continenza. E quest’ultima va intesa nei termini appena descritti (non essendo di per sé dirimente la riconducibilità del volantino diffuso e della pubblicazione dello stesso sul sito internet di un Comune a una diatriba di carattere politico), nel cui ambito la critica non è priva di limiti in assoluto. 
Basta anche la verità putativa

In quest’ultimo caso, infatti, l’esercizio del diritto di critica, quale libera estrinsecazione del pensiero, è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa (oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica), se sussiste anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato.
Avv. Antonino Sugamele

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