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Sentenza

Diffamazione aggravata. Ericino condannato
Diffamazione aggravata. Ericino condannato
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 4263 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. nato a E. il .......
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 ottobre 2024, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la decisione del Tribunale di Trapani che aveva ritenuto M.
M. responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. per aver
pubblicato sul socialnetwork “Facebook” messaggi e post lesivi dell’onore e della
reputazione professionale di P, C. e C. B., nella loro qualità di agenti
della “Reale Mutua Assicurazioni” di Trapani.
Secondo quanto accertato dai giudici del merito, il M., in un commento
ad un post pubblicato da una giornalista e, dopo che questo era stato rimosso, in
un post pubblicato sulla propria bacheca, aveva scritto frasi dal contenuto
offensivo nei confronti delle persone offese in relazione al loro lavoro, affermando
che le stesse avevano sottratto al padre la somma di circa 1.000 euro e causato
all’imputato danni pari a 5/6.000 euro.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
articolando cinque motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione, avendo la Corte
territoriale omesso di pronunciarsi sulla verità del fatto oggettivamente
scriminante e cioè sulla sottrazione di circa 1.000 euro ad opera elle parti civili per
via della stipulazione di un contratto di assicurazione della durata di 18 mesi,
anziché di 6 mesi come convenuto, pronunciandosi invece sul diverso profilo
concernente il mancato rilascio dell’attestato di rischio dopo sei mesi dalla
stipulazione del contratto di assicurazione. In tal modo la sentenza impugnata
avrebbe travisato il contenuto del post attraverso il quale egli chiedeva alle parti
civili spiegazioni circa la diversa durata del contratto e dunque la conseguente
sottrazione della somma di euro 1.000.
La Corte avrebbe altresì omesso di motivare sulla contraddittorietà delle
dichiarazioni rese dalle parti civili e della loro conseguente inattendibilità, che era
stata dedotta nei motivi di appello.
2.2. Il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in
quanto la Corte avrebbe individuato l’oggetto della prova liberatoria dell’esimente
della verità del fatto nell’inadempimento contrattuale, prova che l’imputato non
avrebbe fornito, mentre invece tale circostanza non verrebbe in alcun modo in
rilievo nelle frasi incriminate, le quali riguardavano la sottrazione di 1.000 euro da
parte delle persone offese, conseguente alla stipula di un contratto avente durata
superiore a quella convenuta.
In sostanza l’oggetto della prova liberatoria era costituito dalla stipula di un
contratto avente una durata superiore a quella realmente convenuta con
conseguente maggior premio.
Inoltre, manifestamente illogica sarebbe l’affermazione della sentenza
impugnata secondo cui l’imputato avrebbe dovuto provare di aver instaurato una
causa civile per responsabilità precontrattuale ovvero per inadempimento, dal
momento che essa avrebbe dovuto avere ad oggetto quanto concordato dalle parti
verbalmente, e che era contrario ad una norma imperativa, atteso che ai sensi
dell’art. 170-bis del d.lgs. n. 209 del 2005 il contratto di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motoveicoli ha durata
annuale o superiore.
2.3. Il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della sentenza impugnata
in quanto essa da un lato affermerebbe la necessità di accertamento del giudice
civile per poter riconoscere l’esimente della verità del fatto, ma dall’altro e al
contempo pretenderebbe che fosse il giudice penale ad accertare la sottrazione di
1.000 euro.
2.4. Il quarto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di
motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato. La Corte territoriale non
avrebbe colto che l’imputato, tramite il post, intendeva ottenere una spiegazione
da parte di un agente della compagnia assicuratrice, tale L. B., il quale
era figlio e fratello delle parti civile, in ordine alla sottrazione di 1.000 euro e che
egli non aveva accettato il rischio di compiere una diffamazione.
Sostiene, inoltre, che sarebbe improbabile che il pubblico del social network
abbia percepito le frasi come relative ad un furto commesso dalle persone offese,
potendo al più percepire «una sorta di malfatto assicurativo». In ogni caso, la
sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza e volontà
dell’imputato che il pubblico percepisse che la C. e la B. avessero compiuto
un furto. Sostiene altresì che le costoro avrebbero avuto la possibilità di
controbattere.
2.5. Il quinto motivo denuncia la manifesta illogicità e la mancanza di
motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato le doglianze d’appello,
ricostruendo un fatto non fondato sugli elementi di prova.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e
di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto
organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di
procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti
ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le
doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento (Sez. 4, n. 1198
del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013); è stato altresì affermato che «in tema di
sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione
allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della
correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente
motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le
motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a
vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni
caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione» (Sez. 3, n.
4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv 197497; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,
Ambrosino. Cfr., altresì, Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-
01; Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01).
3. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto svolgono sotto diversi profili doglianze in ordine alla
valutazione della cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen. Essi sono
inammissibili.
3.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, in tema di
diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi
dell'art. 596 cod. pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui
reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero,
l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che
abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si
consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al
diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo
procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della
pronunzia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 11018 del 30/06/1999, Denaro, Rv.
214869; Sez. 5, n. 32256 del 26/01/2015, Proia, Rv. 264503 – 01; Sez. 1, n.
40277 del 21/06/2023, Nanni, Rv. 285372 – 01, in motivazione). L’esclusione della
punibilità dell’imputato si fonda non già sulla sua convinzione, eventualmente
errata di accusare il diffamato di un fatto vero, ma sull’elemento oggettivo della
verità del fatto, che deve essere provato e non meramente supposto.
In sostanza, l’art. 596 cod. pen., per dichiarare la non punibilità dell'autore
del reato, esige la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato.
3.2. La Corte territoriale, con motivazione logica e coerente ha, innanzitutto,
ravvisato il carattere offensivo del contenuto del commento e del post pubblicati
sul socialnetwork “Facebook”, e perciò destinati ad essere letti da un numero
indeterminato di persone, avulsi da un contesto di riferimento, e che si risolvevano
nella attribuzione alle persone offese di una condotta penalmente rilevante,
espressamente indicata nella aver sottratto circa 1.000 euro, a cui le stesse non
potevano controbattere. La sentenza impugnata ha, inoltre, escluso che
ricorressero i presupposti di cui all’art. 596, comma 4, cod. pen., non essendo
stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell’inadempimento
contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio, conseguente
alla durata inferiore all’anno del rapporto assicurativo. Tale conclusione la Corte
ha ragionevolmente desunto dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili
per rispondere del suddetto inadempimento.
A fronte di tale apparato argomentativo logico e coerente, il ricorrente muove
censure di mero fatto, senza in alcun modo individuare una carenza motivazionale
che risulti dal testo del provvedimento impugnato, e che in realtà sollecitano una
rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,
Dessimone, Rv. 207944). Benché formalmente riferite a vizi riconducibili alla
categoria del vizio di motivazione, le doglianze mosse dal Marino non deducono
una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi
della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma
una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente
sbagliata nel merito alla cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen., sicché
esse sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato
sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del
23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,
Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.3. Si deve, altresì aggiungere che, nella parte in cui si denuncia il
travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, con riguardo
all’oggetto delle frasi dei commenti incriminati, quale risultato di una diversa
ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione
per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Nel caso in esame,
con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici
ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato.
4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine
all’elemento soggettivo, è manifestamente infondato.
Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della diffamazione è
sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale,
e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed
espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al
significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 8419 del
16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 – 01), senza alcuna necessità di
premeditazione.
In altri termini, il dolo di diffamazione postula la consapevolezza
dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di
riferimento, e non già una volontà protesa alla denigrazione (Sez. 5, n. 37236 del
17/10/2025, Pasqualini, Rv. 288819 – 01).
Le censure del ricorrente si rivelano dunque aspecifiche e manifestamente
infondate. La Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la sussistenza
del dolo emergeva dal carattere oggettivamente offensivo dei commenti, che
alludevano alla sottrazione ingiustificata di somme di denaro, nonché dalla loro
pubblicazione su un socialnetwork, idoneo per sua natura alla diffusione dei
contenuti, ed altresì dalla circostanza che, poiché l’imputato svolgeva la
professione di avvocato, era per lui ben comprensibile la portata diffamatoria delle
frasi pubblicate.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai
sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto
che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte
cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così è deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Elena Mele Rosa Pezzullo
Avv. Antonino Sugamele

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