Criteri per valutare la rilevanza penale di condotte corruttive anche quando l’entità dell’utilità promessa o consegnata al pubblico ufficiale sia modesta
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il criterio della “modestia” dell’utilità non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale in caso di corruzione propria.
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza 5 marzo 2026 n. 8675
Data udienza 4 febbraio 2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta da
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Presidente
Dott. BENEDETTI Maria Grazia - Consigliere
Dott. ROSATI Martino - Consigliere
Dott. IANNICIELLO Mariella - Consigliere
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Catanzaro
nel procedimento a carico di:
Ba.El., nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Crotone in data 8 aprile 2023 ha richiesto il rinvio
a giudizio di Ba.El. per il delitto di cui agli artt. 110, 319ter, in relazione agli artt. 319, 321
cod. pen., commesso, in concorso con Gi.Br. e Fr.Ti., a C in data 1 e 2 aprile 2021.
Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato avrebbe remunerato due ispettori del lavoro, Gi.Br.
e Fr.Ti., pubblici ufficiali dotati dei poteri di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 21 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, recatisi presso la sua azienda per eseguire un controllo,
mediante la consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica
nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica (e,
segnatamente, l'inidoneità dell'impianto elettrico di un box utilizzato come officina di
lavoro, la mancata nomina del medico competente e la mancata visita medica di uno dei
lavoratori).
2. L'imputato ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato in udienza
preliminare e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, con sentenza
emessa in data 1 luglio 2025, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato, riqualificato
ai sensi degli artt. 110, 319, 321 cod. pen., e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 323-
bis, primo comma, cod. pen. e 62bis cod. pen. e applicata la diminuente per il rito, lo ha
condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.
3. La Corte di appello di Catanzaro, con la pronuncia impugnata, in riforma della sentenza
di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato perché il fatto non sussiste, in quanto le
cassette di pesce consegnate dall'imputato avevano un valore di circa 65,00 Euro ciascuna
e, dunque, costituivano donativi di modesta entità ai sensi del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha impugnato questa
sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi.
Con il primo motivo il Procuratore generale ha dedotto la mancanza, la manifesta illogicità
e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e, con il secondo motivo,
l'errata applicazione degli artt. 110,319,321 cod. pen.
Il Procuratore generale ha premesso che la Corte di appello, pur confermando la
ricostruzione delle condotte operata dal giudice di primo grado, ha escluso la rilevanza
penale del fatto, in quanto ciascuna cassetta di pesce consegnata da Ba.El. ai pubblici
ufficiali aveva un valore di circa 65,00 Euro e, dunque, a fronte di un corrispettivo
complessivo di centotrenta euro, il reato di corruzione sarebbe stato insussistente.
I giudici di appello, tuttavia, avrebbero applicato erroneamente al caso di specie la regola
enunciata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'inoffensività della retribuzione,
in misura esigua, del pubblico agente nei casi di istigazione alla corruzione impropria
susseguente.
La Corte di appello avrebbe, infatti, erroneamente applicato ad un caso di corruzione
impropria susseguente (e, dunque, ad un reato di danno), una regola di giudizio elaborata
dalla giurisprudenza in tema di offensività per le ipotesi di istigazione alla corruzione, un
reato di pericolo.
Nell'istigazione alla corruzione impropria susseguente, infatti, il patto non è concluso e
l'attività del pubblico ufficiale è conforme ai doveri di ufficio; nel caso di specie, invece, per
quanto accertato dai giudici di appello, il dono ricevuto dai pubblici ufficiali rappresentava
la remunerazione dell'attività di ufficio dagli stessi svolta in modo non conforme ai doveri
istituzionali.
I pubblici ufficiali Ti. e Gi.Br. hanno, infatti, archiviato la pratica inerente il controllo
svolto presso l'azienda di Ba.El., quando, invece, sarebbe stato necessario elevare
specifiche contestazioni nei suoi confronti.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai casi di corruzione propria, ammette i
donativi d'uso solo nel caso di regalie svincolate dallo svolgimento delle funzioni pubbliche
e non già nel caso in cui le stesse siano esercitate in modo antidoveroso.
5. Con memoria depositata in data 15 gennaio 2026 l'avvocato Pasquale Carolei ha chiesto
il rigetto del ricorso e ha rilevato che la Sesta Sezione penale, con sentenza n. 30350 del 12
settembre 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del
Tribunale di Crotone avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che in
parziale accoglimento dell'appello proposto dall'indagato Gi.Br., ha riqualificato
l'originaria imputazione da concorso, unitamente al collega Fr.Ti., in corruzione in atti
giudiziari (artt. 110, 319-ter cod. pen.) in abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).
Il difensore ha rilevato che, anche per le ipotesi di corruzione propria, il principio di
proporzionalità o il nesso di corrispettività tra le prestazioni assurge ad elemento
discretivo tra condotte penalmente rilevanti e condotte suscettive di censura sotto il profilo
meramente disciplinare.
Nel caso di specie si sarebbe al cospetto di un atto di spontaneo favoritismo, non stimolato
dal beneficiario, né richiesto dai pubblici ufficiali e, dunque, difetterebbe la prova del dolo
necessario per integrare il delitto di corruzione.
6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 gennaio 2026, il
Procuratore generale, Perla Lori, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto i motivi proposti sono fondati.
2. Con il primo motivo il Procuratore generale ha dedotto la mancanza, la manifesta
illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e, con il
secondo motivo, l'errata applicazione degli artt. 110, 319, 321 cod. pen.
3.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro
connessione, sono entrambi fondati.
3.1. La Corte di appello di Catanzaro, nell'escludere la rilevanza penale del fatto, in ragione
del valore asseritamente irrisorio delle utilità erogate dall'imputato ai pubblici ufficiali per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ha erroneamente posto a fondamento
della propria pronuncia i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in
ordine all'offerta di somme di danaro di modesta entità nell'istigazione alla corruzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'offerta di una somma di denaro di modesta
entità integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni
dell'offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, sia
non irrisoria e idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 32345 del
08/07/2024, Zhu, Rv. 286855 -01, in motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione
sulla irrisorietà non deve essere operata in astratto, ma rapportata alla incidenza
economica dell'atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale; cfr. anche
Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 -01).
3.2. Questi principi di diritto, affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla
fattispecie di istigazione alla corruzione, non possono, tuttavia, essere trasposti nella
distinta fattispecie di corruzione propria susseguente.
Nella fattispecie di istigazione alla corruzione passiva la valutazione di tenuità del danaro o
dell'utilità non dovuta offerta al pubblico ufficiale è, infatti, volta ad accertate la
sussistenza e la serietà della promessa in rapporto all'esercizio della funzione, o
all'omissione o al ritardo dell'atto o del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio.
Nel diverso reato di corruzione propria susseguente, ciò che, invece, rileva è la
dimostrazione della correlazione tra il compenso ricevuto dal pubblico agente e la
contrarietà dell'atto al dovere di ufficio, al fine di accertare la sussistenza del patto illecito.
3.3. Sul tema della proporzione tra la prestazione del privato e l'atto posto in essere dal
pubblico agente nei reati di corruzione si è, peraltro, registrato un mutamento di
orientamento della giurisprudenza. Anteriormente alla legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione), la giurisprudenza di legittimità negava che la proporzione tra
le prestazioni dell'accordo corruttivo rilevasse nel reato di corruzione propria, a differenza
di quello di corruzione impropria. Le Sezioni unite di questa Corte, con riferimento a
quell'assetto della disciplina, hanno statuito che, in tema di corruzione, il concetto di
proporzione da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la
prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale -riguarda soltanto la corruzione
impropria prevista dall'art. 318 cod. pen., che si riferisce alla "retribuzione non dovuta" per
il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria, prevista dall'art. 319
stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui non si fa
riferimento al concetto di "retribuzione", essendo sufficiente che la datio sia correlata
all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve
compiere o ha compiuto (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203972 -01).
Muovendo dal mancato richiamo nell'art. 319 cod. pen. al concetto di "retribuzione", che
invece, era espressamente menzionato nell'art. 318 cod. pen., quale connotato del danaro o
dell'utilità indebita, la giurisprudenza riteneva, dunque, che qualsiasi dazione o promessa,
a prescindere dall'accertamento di un rapporto di proporzione con l'atto del pubblico
agente, potesse integrare il reato di corruzione propria.
L'accettazione di piccole regalie d'uso poteva escludere soltanto la configurabilità del reato
di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio, giammai quello di corruzione per atto
contrario ai doveri d'ufficio, poiché solo nel primo caso era possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non avesse avuto influenza nella formazione dell'atto (cfr., ex plurimis:
Sez. 6, n. 237765 del 22/04/2009, Pagano, Rv. 244361 -01; Sez. 6, n. 2804 del 13/02/1995,
Spaccamonti, Rv. 201001 -01; Sez. 6, n. 6984 del 10/04/1986, Pecoraro, Rv. 173313 -01).
3.4. In seguito alla riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione del 2012,
tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è mutato, superando
gli automatismi che connotavano la precedente interpretazione.
Essendo, infatti, venuto meno nella disposizione di cui all'art. 318 cod. pen. il riferimento
esplicito alla "retribuzione", nel nuovo contesto di disciplina la proporzione (nel senso di
non manifesta sproporzione tra le due prestazioni del sinallagma, come precisato da Sez.
U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203972 -01) assume rilievo, quale elemento
indiziario, al fine di accertare se via sia stato o meno un accordo corruttivo.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di corruzione per l'esercizio della
funzione, che benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo
del reato, l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo
compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio
della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 cod. pen.
(Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 -02, in motivazione, la Corte ha
precisato che la verifica della corrispettività si impone come elemento discretivo tra le
condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare).
Con riferimento al reato di corruzione propria, questa Corte ha, inoltre, precisato che nella
nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale,
assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o
morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi
in un rapporto di "proporzionale corrispettività" rispetto all'esercizio dei poteri o della
funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 10084 del
08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502 -01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che
erroneamente era stata ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per il solo fatto che
un professore universitario avesse ricevuto un incarico professionale da parte di un ente di
natura pubblica e, in concomitanza con tale fatto, era stato conferito un incarico di
insegnamento universitario, a titolo gratuito, al Presidente del consiglio di
amministrazione del predetto ente, senza che fosse ravvisa bile alcun rapporto di
proporzionalità nell'ipotizzato scambio di utilità fra i predetti soggetti).
Il rapporto di non manifesta sproporzione tra la prestazione del privato e l'atto del
pubblico ufficiale può, dunque, costituire un indizio della sussistenza di un accordo illecito,
che ben può essere provato ricorrendo anche ad altri elementi indiziari.
Per converso, la percezione di un vantaggio, di assoluta modestia rispetto all'entità degli
interessi in gioco, può ragionevolmente far propendere per l'inesistenza di un accordo
illecito avente ad oggetto atti contrari a doveri d'ufficio.
Perché sussista la fattispecie di corruzione propria, occorre, tuttavia, che sia dimostrato
che l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia rappresentato lo scopo e la causa della dazione
del danaro o dell'utilità da parte del privato in favore del pubblico agente.
Qualora, dunque sia dimostrata la corrispettività, intesa quale nesso di causa ed effetto, tra
la dazione del privato e l'atto del pubblico agente, sussiste il delitto di corruzione,
indipendentemente dal modico valore del danaro o dell'utilità erogata dal privato (e,
dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto
la funzione "per poco").
3.5. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito, che la dazione di regali che sia
correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non
può essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico
valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del
precedente D.M. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv.
287308 -01; Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolon, Rv. 271496 -01).
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, infatti, consente i regali di piccolo
valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico
dipendente; i pagamenti per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari
ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici.
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dunque, non legittima le corruzioni di modesta entità, ma,
regolando un ambito applicativo esterno a quello delle fattispecie di corruzione, ha inteso
disciplinare la ricezione di "regalie d'uso" per i pubblici dipendenti, al fine di evitare
opacità e comportamenti inappropriati.
L'art. l, comma 44, della legge n. 190 del 2012 sancisce, del resto, "per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti
salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia".
3.6. Il principio di diritto invocato dalla Corte di appello di Catanzaro risulta, dunque,
errato in diritto, in quanto è affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento
ad una fattispecie diversa da quella ritenuta sussistente nel caso di specie, e la sua
applicazione ha reso manifestamente illogica la motivazione.
I giudici di appello hanno, infatti, escluso la rilevanza penale di una fattispecie di
corruzione propria susseguente, in ragione dell'asserito valore modesto dell'utilità erogata
dal privato ai pubblici ufficiali, ancorché abbiano ritenuto dimostrato che l'imputato ha
consegnato le cassette di pesce ai pubblici ufficiali proprio in ragione del compimento di un
atto contra legem.
Il rapporto di non manifesta sproporzione tra le due prestazioni del sinallagma
contrattuale, tuttavia come sopra precisato, non costituisce un requisito implicito della
fattispecie della corruzione, in mancanza del quale il reato di cui all'art. 319 cod. pen. non
sussiste, ma rileva come elemento indiziario significativo per accertare l'avvenuta
conclusione del patto illecito.
Ove, pertanto, sia ritenuto comprovata la conclusione del patto corruttivo, la rilevanza
penale della condotta non può essere esclusa in ragione della ritenuta modestia dell'utilità
percepita dal pubblico agente.
4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che, nel decidere
dell'atto di appello, si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2026.
Il caso risolto
La vicenda trae origine da un procedimento penale in cui un imprenditore era stato accusato di corruzione propria susseguente nei confronti di due ispettori del lavoro, ai quali aveva consegnato cassette di pesce per aver archiviato una pratica di controllo presso la sua azienda. Le cassette, del valore complessivo di circa 130 euro, erano state considerate dalla Corte di appello come donativi di modesta entità e, per tale motivo, l’imputato era stato assolto. Ma la Corte di Cassazione ha evidenziato che il criterio della “modestia” dell’utilità non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale in caso di corruzione propria.
Il ricorso per cassazione
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza, sostenendo che la decisione di assoluzione derivava da un errore nella valutazione della rilevanza penale, poiché i giudici di appello avevano applicato principi giurisprudenziali relativi all’istigazione alla corruzione, invece che alla corruzione propria susseguente, violando così il corretto inquadramento normativo.
In particolare, l’assoluzione era motivata esclusivamente sulla base del valore economico modesto delle cassette di pesce, senza considerare che la loro consegna era collegata all’atto contrario ai doveri di ufficio compiuto dai pubblici ufficiali.
La Suprema Corte ha evidenziato che diversamente dall’istigazione alla corruzione, nella quale l’offerta di denaro di modesto valore può essere irrilevante se non idonea a turbare il pubblico ufficiale, nella corruzione propria susseguente ciò che conta è l’esistenza di un nesso tra la dazione e l’atto contrario ai doveri d’ufficio.
Il nesso tra dazione e atto illecito
In altre parole, la rilevanza penale non viene meno anche se l’utilità percepita appare esigua: ciò che occorre accertare è se l’atto illecito del pubblico agente costituisca la causa della dazione o promessa del privato. La Corte ha inoltre chiarito che il concetto di “regalia di modesto valore”, previsto dalle normative sul comportamento dei dipendenti pubblici, non legittima la corruzione anche se l’entità del beneficio è minima, poiché tale principio è finalizzato a disciplinare rapporti di cortesia ordinaria, non atti contrari ai doveri d’ufficio. L’orientamento della giurisprudenza più recente conferma che la proporzionalità tra la prestazione del privato e l’atto del pubblico ufficiale può costituire solo un elemento indiziario per verificare l’esistenza di un accordo illecito, ma non un requisito imprescindibile del reato.
La sentenza sottolinea come la valutazione dell’utilità non possa essere condotta in astratto, ma deve considerare il contesto complessivo della vicenda, le condizioni economiche del privato, la funzione del pubblico ufficiale e l’effettivo impatto dell’atto contrario ai doveri di ufficio.
In tal senso, anche un piccolo beneficio può essere sintomo di un accordo illecito se esiste un nesso diretto tra la prestazione e l’atto amministrativo compiuto in violazione delle norme.
La Corte ricorda, inoltre, che la giurisprudenza attribuisce rilievo alla nozione di “altra utilità” che può comprendere anche prestazioni non patrimoniali, purché correlate all’esercizio improprio della funzione pubblica. Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente errata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la rilevanza penale del fatto limitandosi a considerare l’entità modesta delle cassette di pesce.
La pronuncia della Corte sottolinea come, anche nel caso di corruzioni di piccola entità, debba essere accertato il nesso causale tra l’utilità ricevuta e l’atto illecito compiuto dal pubblico agente: l’assenza di proporzione non esclude il reato, mentre la prova della correlazione sufficiente tra dazione e atto contrario ai doveri d’ufficio integra la fattispecie corruttiva.
In conclusione, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte, invitando i giudici a uniformarsi ai principi enunciati.
La decisione ribadisce che, nell’ipotesi di corruzione propria susseguente, la rilevanza penale non può essere esclusa in base alla presunta modestia del compenso, e che è indispensabile verificare il collegamento causale tra la prestazione del privato e l’atto illecito del pubblico ufficiale.
La novità giurisprudenziale
Questo orientamento chiarisce, dunque, un punto cruciale nella giurisprudenza sui delitti contro la pubblica amministrazione: anche piccoli benefici possono integrare una condotta penalmente rilevante, se correlati a comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, rafforzando l’obbligo per i giudici di accertare il nesso tra utilità e atto illecito e non limitarsi a valutare la misura economica del vantaggio. Inoltre, la pronuncia evidenzia l’importanza di una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli elementi di prova, confermando che la funzione deterrente della normativa anticorruzione non può essere aggirata con il richiamo a regalie di modesto valore, anche se apparentemente simboliche.
06-04-2026 20:39
Richiedi una Consulenza