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Sentenza

Bonifico ricevuto per errore: escluso il reato di appropriazione indebita
Il comportamento configura soltanto un illecito di natura civile
Bonifico ricevuto per errore: escluso il reato di appropriazione indebita Il comportamento configura soltanto un illecito di natura civile
La vicenda e i giudici d’appello

Il caso riguardava un uomo condannato in appello a due anni di reclusione per appropriazione indebita ai sensi dell’articolo 646 del codice penale, dopo aver trattenuto una somma accreditata sul proprio conto tramite bonifico. La difesa aveva però sostenuto che il trasferimento del denaro fosse avvenuto per errore e che, di conseguenza, non potesse configurarsi il reato contestato.

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo la distinzione tra appropriazione indebita e appropriazione di cose ricevute per errore. Nel primo caso, il denaro viene consegnato con uno specifico vincolo di destinazione e l’agente se ne appropria violando tale vincolo. Nel secondo caso, invece, la somma viene trasferita per errore dal mittente, senza alcuna volontà effettiva di effettuare il pagamento. Secondo i giudici, proprio questa seconda ipotesi ricorre nel caso del bonifico effettuato per sbaglio.
L’articolo 647 de cp

In tali situazioni, il comportamento di chi trattiene la somma rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 647 del codice penale, relativa all’appropriazione di cose ricevute per errore o per caso fortuito. Tuttavia, tale reato è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 7 del 2016.

Di conseguenza, la condotta non ha più rilevanza penale. Resta comunque un obbligo di restituzione in sede civile, poiché chi riceve una somma non dovuta non ha alcun titolo per trattenerla.
Annullata la sentenza di merito

La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e revocato anche le statuizioni civili disposte nel processo penale, chiarendo che l’eventuale recupero delle somme dovrà essere perseguito esclusivamente davanti al giudice civile.
Avv. Antonino Sugamele

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