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Sentenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata
dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità
Bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 11181 Anno 2026
Presidente: BRANCACCIO MATILDE
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.V., nato a T. il ..................
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,
GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria di replica depositata dalla difesa, nonché le conclusioni depositate
dalla parte civile
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'8 gennaio 2025, ha
confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti
di V.M. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata
dall'aver cagionato un danno di rilevante gravità, in relazione al fallimento della
società "Postepress s.r.l.", dichiarato con sentenza del 24 settembre 2013.
La contestazione mossa al M. è in particolare quella di aver distratto,
nella sua qualità di amministratore di fatto della società fallita, i beni ed i valori
societari, risultanti all'attivo del bilancio del 31 dicembre 2009, costituiti da
partecipazioni societarie, depositi su conto corrente, cassa e crediti verso clienti
ed altri soggetti, complessivamente ammontanti a 1.096.934 euro.
2. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da quattro motivi, di seguito
sintetizzati nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, ai
sensi dell'art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale
(art. 2639 cod. civ.) e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Palermo
ritenuto provata la sua qualifica di amministratore di fatto della società fallita, sulla
base del mero rilascio nei suoi confronti, nel 1997, di una procura generale poi
revocata, nonché delle dichiarazioni rese dal coimputato F., da ritenersi
inattendibili, ed infine in ragione del travisamento delle dichiarazioni rese dai testi
B. e G. e di quanto emerso dall'istanza di fallimento della società
"M.B.S. s.r.l."
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della
sentenza, sotto il profilo della motivazione meramente apparente, nella parte in
cui è stata ritenuta provata la condotta distrattiva in assenza di accertamenti
sull'effettiva riscossione dei crediti della società; sull'utilizzo di parte delle risorse
indicate nel bilancio del 2009 per far fronte alle spese della società per il
pagamento di stipendi a dipendenti e professionisti, nonché sul prelievo, da parte
del ricorrente, delle somme custodite in cassa o depositate sul conto corrente.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale (art. 219, comma
1, R.D. n. 267/1942) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della
circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità, in
assenza di un accertamento sull'effettivo incasso dei crediti risultanti nel bilancio
del 2009 da parte della fallita e sull'utilizzo di una parte delle risorse per
provvedere alle necessità correnti della società.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta infine la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 240 cod. pen. e 538 cod. proc. pen., per avere la Corte
di appello di Palermo disposto la confisca di somme corrispondenti all'importo del
dissesto accertato e avere, contestualmente, condannato l'imputato al
risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, così duplicando la
misura afflittiva ed anzi "triplicandola", tenuto conto del fatto che già nei confronti
del coimputato Faraone era stato disposto sequestro conservativo, finalizzato alla
confisca, nel giudizio promosso dalla curatela ai sensi dell'art. 146 R.D. 267/1942.
3. A seguito del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale
(che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso) e della parte civile (che ha
anch'essa richiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o rigettarlo), il ricorrente
ha depositato una memoria di replica con la quale ha ribadito le ragioni sottese ai
motivi di ricorso dedotti, soffermandosi anche sull'ammissibilità degli stessi in
quanto volti a denunziare violazioni di legge e vizi di motivazione e non ad ottenere
una diversa ricostruzione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito
precisati.
2. Il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché non si confronta
realmente con la motivazione della sentenza impugnata e ripropone questioni già
esaustivamente vagliate dalla Corte di appello di Palermo.
La sentenza oggetto di ricorso si sofferma diffusamente (alle pp. 6-11) sul
tema dell'accertamento del ruolo di amministratore di fatto del M.,
condividendo, con motivazione coerente e logica, le medesime conclusioni alle
quali era pervenuto il giudice di primo grado.
Non si ravvisa alcuna contraddizione o illogicità nel ragionamento sviluppato
dalla Corte territoriale, basato su una serie di dati oggettivi, oltre che sulle
dichiarazioni di diversi testi escussi:
- la derivazione della società fallita da altra società riconducibile alla figlia del
ricorrente;
- il possesso, da parte di quest'ultima, della maggioranza delle quote
societarie fino al maggio del 2009, allorquando le stesse venivano cedute al nuovo
amministratore formale, F., e la società si avviava a non essere più
operativa;
- la titolarità, in capo al ricorrente, di una procura speciale con amplissimi
poteri dal 1997 sino al 22 ottobre 2010, quando ormai la società aveva cessato di
operare;
- l'acquisto, da parte di una nuova società appositamente costituita dal
ricorrente e con identico oggetto sociale della fallita, delle quote di altre società
(ITS e SDI) possedute da quest'ultima nel dicembre 2010;
- la totale non conoscenza delle vicende societarie da parte
dell'amministratore di diritto F., soggetto invalido all'80%, come riferito dal
curatore fallimentare;
- il rapporto diretto ed esclusivo con il M.  avuto dalla società M.B.S. che
aveva proposto l'istanza di fallimento (anche se la difesa sottolineava che tali
rapporti fossero precedenti alla revoca della procura, resta il fatto che nessuno
avesse avuto rapporti con soggetti diversi dal "procuratore" M.);
- le dichiarazioni rese dallo stesso F. in ordine al ruolo di reale dominus
della società da parte del ricorrente;
- quelle, tra loro connesse, rese dai testi B. e G., che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano essere state travisate
dalla Corte territoriale. La prima, infatti, dipendente della società fallita fino al
2011, riferiva di ricevere le direttive relative alle attività da espletare da un tale
"Salvatore" a mezzo di un indirizzo di posta elettronica indicato; il secondo
(G. S.) confermava di aver inoltrato le direttive alla B., così
come ricevute dal M., titolare di un'altra società per conto della quale egli
era assunto.
I rilievi difensivi non intaccano la coerenza della ricostruzione indicata,
valorizzano aspetti privi di reale rilievo (come il dato, ovvio, che i bilanci e gli altri
atti sociali fossero formalmente sottoscritti dall'amministratore formale) e
trascurano di considerare che, poco dopo la formale assunzione della carica di
amministratore (nonché socio di maggioranza) da parte di F., la società
avesse sostanzialmente cessato di operare.
3. Il secondo motivo di ricorso, viceversa, è fondato e deve essere accolto.
La sussistenza della condotta distrattiva è stata desunta dalla Corte di appello
di Palermo dal mancato rinvenimento, da parte della curatela, di alcun bene
all'attivo della "Postepress s.r.l.", sebbene la società risultasse titolare di un
ingente patrimonio dal bilancio chiuso al 31.12.2009 e in seguito, come riferito dal
teste F., fosse stata "quasi del tutto inoperativa".
Secondo i giudici di merito, conformemente ad un consolidato indirizzo della
giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato onere degli amministratori della
società (anche del M., nella sua veste di amministratore di fatto) fornire la
prova della destinazione di tali beni, onde escluderne la distrazione.
Il ragionamento seguito prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di
Palermo può tuttavia essere condiviso solo in parte.
In effetti, secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di questa Corte, in
tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei
beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata
dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti,
ciò in quanto la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia
patrimoniale verso i creditori, giustifica l'apparente inversione dell'onere della
prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato
rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (tra le tante, Sez. 5, n. 8260 del
22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv.
262740 - 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01).
Il principio deve tuttavia essere inteso nella sua esatta portata, giacché
l'onere di allegazione da parte dell'imprenditore non può comportare un totale
esonero degli organi della procedura fallimentare dal procedere a qualsiasi verifica
sulla effettiva consistenza patrimoniale della società e sulla destinazione dei beni.
Resta infatti pur sempre indispensabile accertare che la società fallita fosse
realmente titolare di beni o valori non rinvenuti nel corso della procedura
fallimentare e valutare la veridicità delle giustificazioni addotte all'imprenditore,
soprattutto se suffragate da un principio di prova.
Ebbene, nel caso in esame risulta anzitutto che i beni e valori societari, indicati
nel bilancio del 2009 e non rinvenuti nel corso della procedura concorsuale, erano
quasi interamente costituiti da beni immateriali, ovvero crediti "verso clienti e
verso altri" (1.006.532 euro su 1.096.934).
Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende esattamente quale
tipo di accertamento sia stato effettuato dal curatore in ordine all'esistenza e alla
sorte di tali crediti o se vi siano stati ostacoli alla possibilità di compiere qualsiasi
verifica ma ciò che appare evidente (non dandosene mai atto nel provvedimento)
è che non sia stata mai verificata la loro riscossione.
Il mancato accertamento di tale dato impedisce, da un lato, di ritenere che
l'imputato abbia effettivamente distratto le risorse ottenute dalla riscossione di tali
crediti e, dall'altro, di ritenere che la condotta distrattiva sia stata costituita dalla
volontaria mancata riscossione dei crediti con la consapevolezza di recare in tal
modo un pregiudizio alla massa creditoria.
La stessa esistenza dei crediti indicati in bilancio, come si intuisce da un
passaggio della motivazione della sentenza impugnata, parrebbe essere stata
desunta dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente nel corso del procedimento,
allorquando confermava la loro esistenza.
A tale dichiarazione, tuttavia, seguiva la precisazione che i crediti della società
erano ancora esistenti e, sebbene oggetto di contestazione (quanto meno in
parte), potevano ancora essere riscossi, con l'indicazione anche del principale
debitore che sarebbe stata la società Enel.
Su tale circostanza, invero, manca qualsiasi approfondimento da parte della
sentenza impugnata, il che si riflette inevitabilmente sulla completezza e logicità
della motivazione.
Con i motivi di appello, il ricorrente deduceva altresì che almeno una somma
approssimativa pari a 100.000 euro era stata utilizzata dalla società per far fronte
alle sue spese correnti dopo la chiusura dell'esercizio del 2009 e suffragava tale
asserzione con il riferimento alle risultanze del modello 770 semplificato redatto

dalla società, dal quale emergevano trattenute pari a 17.881 euro e, dunque, la
corresponsione, quanto meno verosimile e comunque verificabile, di stipendi a
dipendenti e professionisti per 100.000 euro.
Anche tale dato è stato tuttavia totalmente pretermesso dalla Corte di appello
di Palermo, benché il ricorrente avesse fornito un supporto documentale a
sostengo (quanto meno parziale) della propria tesi.
Su tali aspetti si impone pertanto un annullamento con rinvio della sentenza,
affinché altra Sezione della Corte di appello di Palermo verifichi, alla luce delle
deduzioni difensive e dei principi di diritto sopra richiamati, se vi è effettivamente
prova di una condotta distrattiva di beni e valori di cui la società fallita era
certamente titolare e, nel caso, in quale misura vi sia stata distrazione, anche ai
fini dell'integrazione della circostanza aggravante del danno dell'aver causato un
danno patrimoniale di rilevante gravità.
4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso (relativi alla sussistenza della
circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 I. fall. e all'entità della
confisca) restano evidentemente assorbiti, essendo strettamente connessi a quello
che sarà l'esito del nuovo giudizio rimesso al giudice del rinvio.
In relazione alla confisca, appare tuttavia opportuno richiamare il principio,
recentemente riaffermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole,
secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di
solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun
concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento
costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di
mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è
legittima la ripartizione in parti uguali, Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.
2025, Massini Rv. 287756 - 01.
Alcuna interferenza, viceversa, si pone tra la confisca (che può avere una
funzione sanzionatoria o recuperatoria ma che riguarda il rapporto tra reo e Stato)
ed il risarcimento del danno che è una forma di ristoro nei confronti di chi abbia
subito un danno da una determinata condotta illecita, entro i limiti, ovviamente,
del pregiudizio subito e non altrimenti risarcito.
5. L'annullamento con rinvio della sentenza, comporta il non accoglimento
della richiesta di pagamento delle spese processuali avanzata dalla parte civile,
che andranno determinate all'esito del giudizio di rinvio.
Annulla sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione 
della corte di appello di palermo
Così deciso 11.2.26
Il presidente
Avv. Antonino Sugamele

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