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Sentenza

 Violazione dell’art. 448, comma 2-bis,
cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione
della pena concordata tra le parti e la sentenza.
Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti e la sentenza.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19045 Anno 2025
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
N.N., nata a P. il ......
avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP del TRIBUNALE di TRAPANI
Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 7 marzo 2025 dal Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a N.N., in
relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, cod. pen. (fatto
commesso in Castellammare del Golfo dal 25 maggio 2019 al 20 dicembre 2023), la pena
concordata con il Pubblico ministero, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
 subordinata d'ufficio, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. pen.,
al pagamento da parte dell’imputata «degli importi emessi dalla Servizio Elettrico
Nazionale S.p.A. (€ 5.059,74) e dalla Enel Energia S.p.A. (€ 22,40) o del minor importo
eventualmente concordato con le predette società».
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di N. N. dal difensore di
fiducia consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 448, comma 2-bis,
cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione
della pena concordata tra le parti e la sentenza.
E’ dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, con il disporre d’ufficio la
subordinazione della sospensione condizionale della pena, richiesta dalle parti, al
pagamento di quanto dovuto agli enti fornitori dell’energia elettrica, oggetto
dell’impossessamento contestato all’imputata, avrebbe disatteso il principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022,
Boccardo, secondo cui, nel procedimento speciale del patteggiamento, l'accordo delle
parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione
condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori, eventualmente connessi "ex
lege" alla concessione del beneficio, di modo che, in mancanza di pattuizione anche su
tali elementi, la predetta subordinazione non può essere disposta dal giudice motu
proprio. Da qui l’illegittimità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa
alla sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento degli obblighi
riparatori nei confronti delle parti offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va, preliminarmente, osservato che il motivo di ricorso non è inammissibile,
perché espressamente ricompreso nelle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.
pen., ossia, nell’ipotesi del difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la
sentenza emessa.
2. Ciò posto, la questione dedotta deve essere risolta, come argomentato dalla
ricorrente, proprio facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni
Unite, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 – 01, secondo
cui «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti
sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale
deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla
concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza
che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere
accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta
di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.(Vedi Sez. U, n.
10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)».
In particolare, le Sezioni Unite Boccardo hanno chiarito come non sia consentita al
giudice l'integrazione dell'accordo sulla pena siglato dal pubblico ministero e
dall’imputato, violandosi, altrimenti, con la subordinazione della prevista sospensione
della pena all’adempimento di obblighi non ricompresi nell’accordo, l’autonomia delle
parti medesime. Poiché, infatti, le prescrizioni da imporre e la modulazione del relativo
contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità
del decidente, le parti del negozio processuale non sarebbero poste nella condizione di
prevederne il futuro concreto esercizio.
Principio, questo, assoluto e, come tale, applicabile ad ogni ipotesi di subordinazione
del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti a carico del
condannato dall'art. 165 cod. pen.: perciò, sia alla subordinazione facoltativa che alla
subordinazione obbligatoria.
3. La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite, segnatamente Sez.
3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614 – 01, ha, del resto, ribadito che «In
tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non
può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale
della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che,
ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento
dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza».
4. Venendo al caso oggetto di scrutinio, va dato atto che l'istanza di patteggiamento
formulata dalle parti non prevedeva gli obblighi di pagamento in favore degli enti
erogatori dell’energia elettrica sottratta dalla ricorrente, di modo che tali obblighi non
potevano essere disposti autonomamente dal giudice, come invece è accaduto. L'unica
legittima opzione per il giudice, qualora avesse ritenuto l'imputata immeritevole del
beneficio, in mancanza di un previo adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art.
165, comma 1, cod. pen, era, pertanto, il rigetto complessivo dell'istanza di applicazione
della pena.
5. In forza di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio
Così deciso il 30/04/2025
Avv. Antonino Sugamele

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