Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis cp - Termine ultimo per la costituzione di parte civile - Legittimazione attiva del coniuge affidatario - Inammissibilità
Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza, 5 febbraio 2021, n. 4677
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2016 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 settembre 2016 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Crema in data 10 dicembre 2012, ha rideterminato la pena irrogata a (OMISSIS) per il reato di cui alla L. 54 del 2006, articolo 3.
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla L. n. 54 del 2006, articolo 3.
Rileva che la Corte aveva erroneamente ritenuto configurabile il reato a fronte di pagamenti parziali, in assenza di una verifica che la condotta avesse inciso sulla disponibilita' di mezzi economici, tanto piu' con riguardo ad un lasso di tempo di un solo anno.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla oggettiva incapacita' economica di provvedere.
Contesta la valutazione della Corte in merito alla mancata prova della situazione di impossibilita', ribadendo gli elementi dai quali tale elemento avrebbe dovuto desumersi.
Indebitamente era stata qualificata come transitoria la situazione di difficolta' economica del ricorrente e senza specifica motivazione era stata respinta la richiesta di integrazione probatoria.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata estromissione della parte civile, tardivamente costituitasi, e in ordine alla carenza dei presupposti per la costituzione e alla difformita' tra chiesto e pronunciato.
Avrebbe dovuto ritenersi inidonea agli effetti dell'articolo 122 c.p.p. la procura in calce all'originario atto di costituzione, essendo irrilevante la successiva modifica, tardivamente intervenuta dopo la verifica della costituzione delle parti.
Inoltre avrebbe dovuto rilevarsi che la parte civile si era costituita in proprio e non in nome dei figli minori, cosicche' la domanda risarcitoria era avulsa dalla contestata condotta.
Ed ancora, le gravi inesattezze contenute nel petitum della parte civile erano state indebitamente qualificate come errori materiali, essendo in realta' incerti i motivi che fondavano le conclusioni, l'autorita' cui erano rivolte, i fondamenti dei danni materiali e morali.
2.4. Con il quarto motivo denuncia l'intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla sentenza impugnata, a decorrere dall'aprile 2010.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilita' del ricorso.
4. Il ricorso e' stato trattato, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e' manifestamente infondato.
Il reato di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'articolo 570-bis c.p., non si fonda sulla mancata prestazione di mezzi di sussistenza ma sulla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicche' il relativo importo costituisce di per se' oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato di operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (sul punto Sez. 6, n. 16458 del 5/4/2011, B., Rv. 250090).
D'altro canto sulla base della stessa impostazione difensiva risulta che nell'arco di tempo preso in considerazione dal capo di imputazione i versamenti non furono integrali, cio' che e' stato correttamente valutato dalla Corte a prescindere dalle ulteriori verifiche difensivamente richieste.
Ne' potrebbe formularsi, come ipotizzato nel ricorso, in relazione agli importi non versati un giudizio di particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., giacche' nel caso di reiterati inadempimenti il reato, pur unitariamente valutabile, deve essere qualificato come abituale o a consumazione prolungata (Sez. 6, n. 22523 del 1/7/2020, P., Rv. 279563; Sez. 6, n. 11780 del 21/1/2020, P., Rv. 27872277), risultando dunque incompatibile con l'applicazione della speciale causa di non punibilita'.
2. Il secondo motivo e' inammissibile, in quanto genericamente formulato e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, cio' che esula dallo scrutinio di legittimita'.
Ed invero il ricorrente ha riproposto le deduzioni difensive incentrate sull'impossibilita' di adempiere, facendo riferimento agli elementi probatori dai quali la stessa avrebbe dovuto desumersi, ma omettendo di confrontarsi con le specifiche valutazioni della Corte, che, reputando inconferenti le ulteriori doglianze, ha fondato il proprio giudizio sulle risultanze reddituali del ricorrente, ritenute compatibili con il versamento delle somme previste, al di la' di congiunture sfavorevoli.
Il motivo di ricorso non si confronta con tale profilo della motivazione, risultando dunque aspecifico. Parimenti generica e' altresi' la doglianza relativa alla mancata ammissione di ulteriori prove, di cui e' non stata in alcun modo indicata la consistenza e la valenza, al fine di incidere sul giudizio formulato dalla Corte e di colmare eventuali lacune.
3. Il terzo motivo e' in varia guisa manifestamente infondato.
3.1. Deve invero rimarcarsi come l'assunto dell'inidoneita' della procura originariamente rilasciata muova dal presupposto dell'applicabilita' dell'articolo 122 c.p.p., mentre non e' stata considerata l'ipotesi della personale costituzione di (OMISSIS), col ministero di difensore, munito di procura rilasciata in calce ai sensi dell'articolo 100 c.p.p., tanto piu' significativa in ragione dell'effettiva presenza in udienza della parte.
Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che la procura non esige formule sacramentali e che la specifica volonta' della parte puo' desumersi anche da espressioni incomplete, rese inequivoche dallo specifico contesto (sul punto Sez. 4, n. 3445 del 11/9/2019, Piazza, Rv. 278026).
E comunque, essendo incontestata l'astratta idoneita' della procura rilasciata dalla parte presente in udienza, deve ritenersi che la costituzione, commisurata a tale diversa fase, non potesse comunque reputarsi tardiva: va infatti rimarcato come sulla base di un orientamento giurisprudenziale da tempo affermatosi, "il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'articolo 491 c.p.p., comma 1" (Sez. 5, n. 29394 del 10/5/2019, Zamboni, Rv 276900; Sez. 6, n. 16394 del 20/2/2018, Z., Rv. 272984).
Ne discende che, poiche' al momento della nuova costituzione in udienza, il Giudice non aveva ancora definito il tema della regolare costituzione delle parti, provvedendo sull'eccezione sollevata dalla difesa, il termine al riguardo previsto non avrebbe potuto dirsi ormai superato.
3.2. Per il resto deve sottolinearsi come al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualita' di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell'omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate al mantenimento dei figli minori, somme di cui il coniuge affidatario e' comunque creditore (sul punto Sez. 6, n. 38611 del 12/4/2018, M., Rv. 274102; Sez. 6, n. 51913 del 17/10/2017, P., Rv. 271711).
In tale prospettiva risultano corrette le valutazioni della Corte che non solo ha confermato la legittimazione della (OMISSIS), ma anche ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile.
Sono infine generiche, in assenza di qualsivoglia specifica illustrazione dei vizi lamentati, le ulteriori deduzioni difensive in merito all'improprio tenore delle conclusioni della parte civile, dovendosi comunque aver riguardo al concreto contesto dell'azione civile esercitata in questo specifico processo, circostanza tale da legittimare il giudizio della Corte in ordine alla ravvisabilita' di meri errori materiali.
4. Il quarto motivo e' manifestamente infondato.
Ed invero il termine di prescrizione non era decorso al momento della sentenza di appello, cosicche', stante l'inammissibilita' degli altri motivi di ricorso, non puo' prendersi utilmente in considerazione l'ulteriore periodo trascorso, da ritenersi in concreto inconferente (sul punto Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
5. All'inammissibilita' del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilita', a quello della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
16-01-2025 03:46
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