Usura e riciclaggio di danaro sporco a Custonaci.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 22825 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI LUCIANO
Relatore: NICASTRO GIUSEPPE
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M. , nato a C. il ........
avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
lette le conclusioni dell'Avv. DAVIDE BAMBINA, difensore della parte civile
Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, il quale ha concluso chiedendo che
il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile,
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
lette le note dell'Avv. GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO e dell'Avv. LUIGI ANTONIO
PAOLO PANELLA, difensori di S.M.., i quali, nel replicare alle conclusioni
del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'annullamento della sentenza
impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/10/2024, la Corte d'appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza del 20/12/2021 del Tribunale di Trapani, con la quale
M.S. era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed €
2.500,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato del denaro, portato da alcuni
assegni, proveniente da delitti di usura commessi da S.Z. : a)
dichiarava non doversi procedere nei confronti del S. in ordine al suddetto
reato perché estinto per prescrizione limitatamente alle condotte diverse da quelle
relative agli assegni n. 0012494398 del 27/10/2009 (l'ultima cifra "8" è stata
erroneamente indicata come "0" nel dispositivo della sentenza impugnata) e n.
0350285099 del 22/11/2009; b) confermava la condanna del S. con riguardo
alle condotte relative a questi ultimi assegni; c) rideterminava in due anni e dieci
mesi di reclusione ed € 2.500,00 di multa la pena per tali due condotte; d) riduceva
la già disposta confisca per equivalente a un valore corrispondente alla somma di
€ 3.750,00.
2. Avverso la suddetta sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di
Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv.
Giacomo Raffaele Esposito e avv. Luigi Antonio Paolo Panella, M.S.,
affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606,
comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 644 e
648-bis cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.,
la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
2.1.1. Dopo avere trascritto parti della motivazione in punto di fatto DELLA
sentenza impugnata, il ricorrente deduce che, alla luce di tale motivazione e della
giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di concorso di persone nel reato,
risulterebbe evidente che la condotta a lui attribuita dovrebbe essere qualificata
come concorso nel reato di usura, «avendo egli consapevolmente agevolato
l'attività di usuraio dello Z., rendendola addirittura possibile e rafforzando
comunque l'altrui proposito criminoso».
M.S. evidenzia in proposito che, secondo la Corte d'appello dì
Palermo, la quale ha citato in tal senso il testimone B., «lo Z., allorquando
si trovava nella necessità di denaro, fosse solito andare "da Matteo a prendere i
soldi in contanti"» (pag. 9 della sentenza impugnata).
Inoltre, poiché, secondo la Corte d'appello di Palermo, i fratelli S. (M.
e G., quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio) «riconsegnavano l'intero
importo [degli assegni] allo Z.» (pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto
quest'ultimo praticava loro «un tasso di favore» (pagg. 2 e 15 della sentenza
impugnata), «[s]econdo le sentenze di merito, quindi, il sistematico
coinvolgimento nell'attività usuraria dello Z. avrebbe determinato per i
fratelli S. un preciso tornaconto».
Risulterebbe pertanto «evidente» l'erronea applicazione degli artt. 110, 644
e 648-bis cod. pen.
2.1.2. La Corte d'appello di Palermo sarebbe incorsa anche in un vizio
motivazionale, sub specie della motivazione apparente e, comunque,
manifestamente illogica e contraddittoria «rispetto allo stesso testo del
provvedimento impugnato», in quanto: a) si sarebbe «concentra[ta] non
sull'esclusione dei citati profili di concorso, ma sull'ipotetica autonomia dell'attività
di usura asseritamente svolta dai fratelli S. rispetto a quella di Z.»; b)
avrebbe affermato «apoditticamente che il teste G., nel riferire di una
"società" tra lo Z. e il S., "faceva riferimento al sistema collaudato, in
forza del quale i secondi fossero soliti ripulire il denaro 'sporco' per il primo" (pag.
10), confermando così, contraddittoriamente, che di "sistema collaudato" si
trattava e che lo stesso fosse funzionale allo svolgimento dell'attività usuraria»;
c) «sostenendo, con riferimento all'incontro tra B. e Z. alla presenza di
M. S., che lo stesso avesse avuto solo "carattere occasionale", salvo poi
aggiungere che secondo il B. "l'incontro di cui si tratta, era stato organizzato
per 'chiudere questa situazione" determinata da un errore commesso da M.S.
nell'incasso dell'assegno "in difformità degli accordi presi" (pag. 11),
confermando così, ancora una volta contraddittoriamente, che l'incontro non era
stato certo "occasionale"».
La Corte d'appello di Palermo avrebbe quindi illogicamente sostenuto che egli
non aveva compiuto alcuna condotta concorsuale rispetto all'attività usuraria
svolta dallo Z. perché non aveva «mai imposto i tassi di interesse usurai,
riscosso le somme od intrattenuto rapporti con i debitori» (pag. 11 della sentenza
impugnata), «come se fossero solo queste le possibili condotte concorsuali nel
delitto di usura», così disattendendo i principi affermati dalla Corte di Cassazione
in tema di concorso nel reato.
2.1.3. Secondo il ricorrente, i denunciati vizi di violazione di legge e
motivazionali emergerebbero in modo palese alla luce della considerazione che,
accedendo all'impostazione della sentenza impugnata, «non risponderebbe di
concorso nel delitto di usura il soggetto che consapevolmente fornisca in modo
sistematico soldi in contanti all'usuraio per consentirgli di svolgere la sua attività
illecita».
2.2. Con il secondo motivo, M.S. lamenta, in relazione all'art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod.
pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza,
la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine alla
effettiva riconducibilità a M.S. dei due soli assegni per i quali è stata
pronunciata la condanna nei suoi confronti».
Dopo avere premesso che egli è stato condannato solo per le condotte relative
agli assegni n. 0012494390 del 27/10/2009 e n. 0350285099 del 22/11/2009, il
ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe perciò
dovuto «dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto che proprio i due specifici
assegni per i quali è stata confermata la condanna di M.S. fossero stati
girati e incassati dal medesimo e non dal fratello G.S. , o comunque
avrebbe dovuto dare conto di una specifica consapevolezza in capo a M.S.
della negoziazione di questi due specifici assegni e della restituzione dell'importo
complessivo di C 3.750,00 da essi recato allo Z., ma non si rinviene alcuna
motivazione sul punto, né nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado».
Il ricorrente evidenzia che la girata che figura sui suddetti due assegni era
stata apposta da Fr. S. s.r.l. di cui era amministratore unico G.
S., e non M. S., come quest'ultimo aveva dichiarato nel corso
dell'esame che aveva reso all'udienza del 09/11/2021 e come risultava dalla
dichiarazione dei redditi di G. S. che era stata acquisita nel corso del
giudizio di primo grado.
M. S. rappresenta che non era mai stata svolta alcuna verifica sulla
grafia con la quale erano state apposte, sul retro dei due assegni, le girate per
Fr. S. s.r.l. e non vi sarebbe alcuna prova, la quale non sarebbe stata
indicata in nessuna delle due sentenze di merito, che ad apporle fosse stato M.
S. e non G. S. che era l'amministratore unico della società.
Il ricorrente lamenta ancora che, a fronte del proprio motivo di appello sul
punto (il quinto), con il quale aveva evidenziato come dalle dichiarazioni dello
Z. e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche risultasse l'esistenza
anche di «rapporti esclusivi» tra lo Z. e G. S., la Corte d'appello
di Palermo avrebbe reso (nel quarto e nel settimo capoverso della pag. 13 della
sentenza impugnata) una «motivazione generica e non specificamente riferita ai
due assegni per i quali è stata confermata la condanna di M. S., ma che
verosimilmente sono stati girati e presentati all'incasso da G. S.,
amministratore unico della "Fr. S. s.r.l.", alla luce della girata della società
apposta sul retro degli assegni medesimi».
Né i giudici del merito avrebbero indicato «alcuna prova che M.S.
fosse a conoscenza della negoziazione di questi due specifici assegni per i quali è
stato condannato».
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche contraddittoria, in
quanto «riconosce [...] che una parte degli assegni sono stati negoziati da G.
S.: quelli residuali rispetto alla "grandissima maggioranza" attribuita M.
S. (pag. 13)», tra i quali, «alla luce della girata della società (di cui G.
era amministratore unico) vi sono verosimilmente proprio i due assegni ancora in
contestazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con tale motivo, il ricorrente deduce che la sua condotta avrebbe dovuto
essere qualificata come concorso nei reati di usura commessi da S. Z.
(ai danni, in particolare, della persona offesa B.), sicché egli, in virtù della
clausola di riserva che è contenuta nell'art. 648-bis cod. pen., non avrebbe potuto
essere chiamato a rispondere della successiva attività di riciclaggio, che la stessa
clausola di riserva fa rientrare nel post factum non punibile.
Con riguardo a tale problematica, la Corte di cassazione ha chiarito che, in
tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio
per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità
per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere
solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se
la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno)
influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere
(Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254-01).
Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha riconosciuto che l'usuraio
S. Z. poteva contare su un «sistema collaudato, in forza del quale i
secondi [cioè i fratelli M. e G. S.] fossero soliti ripulire il danaro
"sporco" del primo» (pag. 10 della sentenza impugnata), come risultava, tra
l'altro, anche dalle dichiarazioni del testimone F. G.. In
particolare, in base a tale sistema, lo Z. - come era stato anche da lui
dichiarato - «era solito consegnare ai fratelli S. gli assegni provenienti
dall'usura, facendo incassare il relativo capitale dall'impresa gestita dai S.
medesimi; quest'ultimi, poi, a distanza di pochi giorni, riconsegnavano l'intero
importo allo Z.» (così a pag. 2 della sentenza impugnata).
Ciò detto, il Collegio considera che la preventiva disponibilità del menzionato
«sistema collaudato» di "ripulitura" del denaro portato dagli assegni provenienti
dall'usura praticata dallo Z. non si possa reputare avere di per sé influenzato
o rafforzato la decisione dello stesso Z. - come è richiesto dalla rammentata
giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini della configurabilità del concorso
con l'autore del reato principale - di praticare l'usura, in assenza di elementi, che
risultino dalle sentenze di merito, che depongano in tale senso, tenuto anche tra
l'altro conto del fatto che, come è stato in realtà non incongruamente valorizzato
dalla Corte d'appello di Palermo, lo Z. aveva mostrato di distinguere
nettamente la propria attività usuraria da quella che veniva svolta dai fratelli
S. («facevano usura per i fatti loro»; pag. 10 della sentenza impugnata).
In effetti, la preventiva disponibilità di un sistema, che sia assicurato da altri,
di "ripulitura" del denaro (o di beni o altre utilità) proveniente dal reato che si
andrà a commettere, non si può ritenere implicare di per sé che essa abbia
influenzato o rafforzato la decisione di commettere il medesimo reato, in assenza
di elementi, che risultino univocamente dagli atti, che depongano in tale senso,
con la conseguenza che chi abbia preventivamente assicurato la disponibilità di un
tale sistema, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non si può
ritenere avere per ciò solo concorso nel reato principale e non abbia, piuttosto,
"ripulendo" successivamente il denaro, commesso il delitto di riciclaggio.
Quanto alla contestata affermazione della Corte d'appello di Palermo della
natura «occasionale» della presenza dell'imputato all'incontro tra l'usuraio Z.
e l'usurato B. (pag. 10 della sentenza impugnata), essa, diversamente da
quanto è sostenuto dal ricorrente, non si può ritenere né contraddittoria né
manifestamente illogica, atteso che tale «occasionalità» è stata affermata dalla
Corte d'appello nel senso che la presenza del S. era legata non al prestito
usurario che era stato concesso dallo Z. al B. ma alla successiva attività
di riciclaggio che il S. - al quale lo Z. aveva consegnato uno degli assegni
che gli erano stati rilasciati dal B. - aveva compiuto riscuotendo tale assegno.
Pertanto, con l'escludere che M. S. avesse concorso nei reati di usura
commessi da S. Z. e con l'affermare che lo stesso S. si era invece
«limitato a "ripulire" i proventi della suddetta attività illecita» (pag. 11 della
sentenza impugnata), la Corte d'appello di Palermo non è incorsa nei denunciati
vizi di violazione di legge e motivazionali.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Come si è visto nella parte in fatto, la condanna del ricorrente è stata
confermata dalla Corte d'appello di Palermo limitatamente alle condotte relative
agli assegni n. 0012494398 del 27/10/2009 e n. 0350285099 del 22/11/2009.
Come risulta dal capo d'imputazione e dalla sentenza di primo grado:
1) il primo assegno n. 0012494398 era stato tratto il 27/10/2009 da B.
M.di B. L. per l'importo di C 2.250,00 e il beneficiario era Fr. S.
s.r.I., la quale figurava nella girata per l'incasso (si vedano, in particolare, le pagg.
13-14 e 31 della sentenza di primo grado);
2) il secondo assegno n. 0350285099 era stato tratto il 22/11/2009 sempre
da B. M. di B. L. per l'importo di C 1.500,00 all'ordine di Fr. S.
s.r.l. (si vedano, in particolare, le pagg. 13-14 e 31 della sentenza di primo grado).
Ciò posto, la Corte d'appello di Napoli ha motivato la responsabilità di M.
S. per il riciclaggio di tali due assegni sulla base delle argomentazioni che: a)
come si è visto esaminando il primo motivo, esisteva un sistema collaudato in base
al quale i fratelli M.S. e G. S. "ripulivano" il denaro "sporco"
dello Z., il quale era solito consegnare ai due fratelli S. gli assegni
provenienti dalla sua attività di usura, facendo incassare le somme portate dagli
assegni dall'impresa che era gestita dagli stessi fratelli S. (la Fr. S.
b) tale società era di fatto riconducibile ad entrambi gli stessi fratelli; c)
S. Z. aveva affermato di avere intrattenuto rapporti principalmente
con M.S..
Il Collegio reputa che, alla luce di tali del tutto logiche e non contraddittorie
argomentazioni, la Corte d'appello di Palermo, col ritenere il concorso di M.
S. nel riciclaggio dei due assegni sopra indicati, anche a prescindere da
qualsiasi ruolo formale da lui rivestito in Fr. S. s.r.l. e anche dal fatto che
potesse eventualmente essere stato il fratello G., in quanto amministratore
della società, a girare e incassare materialmente i due assegni, non sia incorsa nei
denunciati vizi di erronea applicazione della legge penale e motivazionali.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento
della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa
al patrocinio dello Stato Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Palermo con separato decreto di
pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di
appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83
d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 16/05/2025.
24-06-2025 20:20
Richiedi una Consulenza