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Sentenza

Sospensione condizionale preclusa per due precedenti.
Sospensione condizionale preclusa per due precedenti.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 164 cod. pen., rilevano preliminarmente i giudici, “la sospensione condizionale della pena può essere concessa a chi ne abbia già fruito una volta, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.”. In ogni caso, aggiungono, la concessione della sospensione condizionale è “preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (cfr. Cass. n. 41645/2014)”.

Invece, la presenza “di una sola precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite (cfr., tra le altre, Cass. n. 8367/2023).

Inoltre “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (cfr. Cass. n. 42640/2024)”.

Ad ogni modo, “presupposto per l’operatività del limite posto dall’art. 164 comma 2, n. 1 cod. pen., è che la precedente condanna inflitta attenga ad un delitto”.
Avv. Antonino Sugamele

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