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Sentenza

Rigopiano. Se la strada provinciale che conduce all’hotel Rigopiano “fosse stata liberata dalla neve”, la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti tentarono invano di lasciare l’albergo, la tragedia non si sarebbe verificata.
Rigopiano. Se la strada provinciale che conduce all’hotel Rigopiano “fosse stata liberata dalla neve”, la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti tentarono invano di lasciare l’albergo, la tragedia non si sarebbe verificata.
“In un contesto di prolungato ed intenso maltempo, e dopo che in mattinata erano state avvertite alcune scosse di terremoto, il 18 gennaio 2017, tra le ore 16.49 e le 17.00, dalla linea di cresta del monte Siella, nel massiccio del Gran Sasso, si distaccava una valanga di enormi dimensioni, che si abbatteva sull’hotel ‘Rigopiano’, situato nell’omonima località del comune di Farindola, in provincia di Pescara, determinando il trascinamento verso valle della struttura per oltre quaranta metri. Ne derivavano la morte di ventinove persone, delle quaranta presenti in albergo tra ospiti e personale, nonché le lesioni di altre nove, tutte impossibilitate ad allontanarsi dalla struttura a causa dell’inagibilità dell’unica via di fuga, costituita dalla strada provinciale “SP8”, resa impercorribile da un’abbondante precipitazione nevosa verificatasi nelle notte”.

I giudici di legittimità sottolineano che la disponibilità dei mezzi spazzaneve avrebbe dovuto essere costantemente monitorata. “Garantire la viabilità delle strade e tutelare l’incolumità delle persone – scrive la Corte – dipende dalla pronta disponibilità degli strumenti necessari”.

Un altro snodo della sentenza riguarda la mancata realizzazione della Carta valanghe. La Corte spiega che, senza questo strumento, non fu possibile attivare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio. La mancata redazione della Carta, infatti, ha bloccato l’intero sistema di protezione proprio nei suoi passaggi più significativi.

Le conseguenze di questa omissione sono state esiziali: se la Carta Valanghe fosse stata redatta, sarebbe seguita anche la Carta dei rischi locali delle valanghe. Ciò avrebbe impedito il rilascio dei permessi per la ristrutturazione dell’hotel tra il 2006 e il 2007, quando vennero realizzati un centro congressi e una Spa. In alternativa, sarebbero state adottate misure di sicurezza, come il divieto di utilizzo della struttura nei mesi invernali, quando il pericolo valanghe è maggiore.

Per la Cassazione, quindi, la tragedia poteva e doveva essere evitata. “La prevenzione più efficace per la sicurezza collettiva”, sottolineano i giudici, “era l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo”. Questa classificazione avrebbe dovuto avvenire ben prima del disastro, portando al divieto di accesso o all’imposizione di un utilizzo regolamentato delle strutture presenti.
Avv. Antonino Sugamele

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