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Sentenza

Colloqui in carcere: il vetro divisorio.
Colloqui in carcere: il vetro divisorio.
La questione prende avvio dal reclamo di un detenuto che lamentava il diniego, da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Tribunale di sorveglianza, della possibilità di effettuare colloqui senza vetro divisorio con la moglie e i figli, tutti maggiorenni. La normativa di riferimento, in particolare l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., impone che i colloqui avvengano in locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, mentre la circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 individua nel vetro divisorio a tutta altezza la modalità attuativa principale.

Il Tribunale ribadisce che tale misura risponde a esigenze di sicurezza e ordine pubblico e che, sebbene il diritto ai colloqui abbia fondamento costituzionale (artt. 29,30,31 Cost.) e convenzionale (art. 8 CEDU), le limitazioni sono legittime se previste dalla legge e giustificate da esigenze superiori.
Avv. Antonino Sugamele

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