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Sentenza

Reati contro la persona - In genere - Reato di cui all’art. 604 bis, comma primo, lett. a), cod. pen. - Pubblicazione su forum di discussione on line di messaggi discriminatori - Integrazione - Scriminanti del diritto di critica e del diritto alla libera manifestazione del pensiero - Esclusione.
Reati contro la persona - In genere - Reato di cui all’art. 604 bis, comma primo, lett. a), cod. pen. - Pubblicazione su forum di discussione on line di messaggi discriminatori - Integrazione - Scriminanti del diritto di critica e del diritto alla libera manifestazione del pensiero - Esclusione.

Integra il reato di cui all’art. 604 bis, comma primo, lett. a), cod. pen. la pubblicazione, su un forum di discussione “on line” dichiaratamente costituito e gestito al fine di propagandare idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull’odio razziale ed etnico, di post e commenti dal contenuto discriminatorio, atteso l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone, dovendosi, altresì, escludere che la condotta possa essere scriminata dal diritto di critica o dal diritto alla libera espressione del pensiero.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 26-03-2025, n. 11976
Diffamazione aggravata - Post diffamatorio su forum - Offensività - Visibilità agli utilizzatori della rete internet - Diffusione odio razziale - Reato ex art. 604 bis c.p. - Comunità virtuale - Scopi di propaganda e istigazione alla discriminazione razziale etnica e religiosa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Pa.An., nato a M il (omissis)

Be.Al., nato a C il (omissis)

Da.Fr., nato a N il (omissis);

avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni dell'Avv. An.No. che, quale difensore della parte civile Sa.Ro. e quale sostituto degli Avvocati Da.Ci., difensore della parte civile Ni.Ma., Lu.Da., difensore della parte civile Sa.En., e Ce.Ga., difensore delle parti civili Co.Eb. e Un.De., chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e, in subordine, si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese;

sentite le conclusioni dell'Avv. Da.Fa. che, quale difensore di Be.Al. e Da.Fr. e quale sostituto dell'Avv. Fa.Pa. per Pa.An., si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2020, il Tribunale di Roma ha condannato, tra gli altri imputati, gli attuali ricorrenti Pa.An., Da.Fr. e Be.Al. per i reati loro ascritti, alle rispettive pene e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite in giudizio.

In particolare, Pa.An. e Da.Fr. sono stati condannati per aver commesso, in concorso con altri, il reato di cui all'art. 3, lett. a) e b), legge n. 654 del 1975 (ora art. 640-bis cod. pen.), capo "8" della rubrica, in quanto ritenuti responsabili di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, posto in essere le condotte ivi previste mediante l'inserimento di post sul forum "St.It.", a seguito dell'apertura di un apposito tema di discussione.

Da.Fr. è stato condannato, inoltre, in concorso con altri, in quanto ritenuto responsabile del reato di diffamazione ai danni del sindaco di L, dott.ssa Ni.Ma. (capo "9" della rubrica), per averne offeso la reputazione e l'onore, mediante l'inserimento sul forum "St.It." di alcuni post offensivi visibili a tutti gli utilizzatori della rete Internet, con le aggravanti di aver arrecato l'offesa mediante l'attribuzione di un fatto di reato determinato e di aver agito in più di cinque persone.

Infine, Be.Al. è stato condannato per aver commesso, in concorso con altri, il reato di cui all'art. 3, lett. a) e b), L. 654/1975 (ora art. 604-bis cod. pen.), nonché il reato di diffamazione aggravata ai danni dello scrittore Sa.Ro. (capo "12" della rubrica), mediante l'inserimento di alcuni post sul forum "St.It.".

2. Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti degli attuali ricorrenti, Pa.An.. Be.Al. e Da.Fr.. ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili.

2.1. La Corte di Appello ha confermato per Pa.An. la condanna al pagamento delle pretese risarcitorie delle parti civili, Co.Eb. e dott.ssa Ni.Ma.. per il contenuto dei post in quanto tali propalazioni sono state ritenute idonee alla diffusione di odio razziale e di incitamento alla violenza, anche con riguardo all'ambito in cui si inserivano. Il giudice di appello ha ritenuto che Pa.An. fosse l'autore dei messaggi provenienti dall'account "(omissis)", grazie all'intercettazione telematica e agli accertamenti sull'intestazione dell'utenza utilizzata per la connessione Internet, ma anche in base a quanto emerso durante le indagini, posto che l'imputato ha affermato di essere l'utilizzatore del nickname in questione, e ha consegnato il portatile di cui aveva la disponibilità consentendo dì rinvenire ulteriori dati relativi all'accesso sulla piattaforma "St.".

2.2. Quanto ad Be.Al., la Corte di Appello ha ritenuto accertata l'individuazione dell'imputato quale utilizzatore dell'account "(omissis)", ciò sulla base sia dell'intestazione all'imputato dell'utenza telefonica di riferimento sia dell'analisi del dispositivo sequestrato, che ha permesso di risalire a numerose e-mails di notifica dal sito "St.". La Corte di Appello, quindi, ritenuto che il contenuto diffamatorio fosse evidente e che questo fosse idoneo a diffondere e incitare all'odio razziale, ha confermato le statuizioni civili emesse in favore della Un.De. e di Sa.Ro.

2.3. Con riguardo alla posizione di Da.Fr., la Corte di Appello ha ritenuto che fosse inconfutabile l'individuazione dell'imputato nel titolare dell'account "(omissis)", da cui provenivano i post incriminati, sulla base della intercettazione telematica sui dispositivi sequestrati, nonché delle dichiarazioni del padre dell'imputato, che ha indicato il figlio quale utilizzatore dei dispositivi, consentendo il rinvenimento di altro materiale sequestrato nella camera da letto dell'imputato e delle utenze collegate, da cui, peraltro, è emerso l'utilizzo di servizi di anonimizzazione. Pertanto, ritenuto il contenuto altamente lesivo della dignità della persona offesa e per il carattere violento, provocatorio e razzista delle propalazioni, il giudice di appello ha confermato le statuizioni civili in favore delle parti civili costituitesi, la Co.Eb. e la dott.ssa Ni.Ma.

3. Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso.

4. L'Avv. Fa.Pa. nell'interesse di Pa.An. ha dedotto quattro motivi di ricorso.

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione del soggetto che avrebbe commesso il fatto di reato, nonché per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, assunte in assenza dell'assistenza del difensore. Nel primo motivo la difesa sostiene che Pa.An., nonostante i numerosi accessi al sito "St.", non può essere ritenuto l'autore del post incriminato sulla base di diversi elementi, quali l'incompatibilità con l'identificazione effettuata dall'ispettore di polizia giudiziaria escusso in dibattimento (il teste ha indicato un soggetto ultratrentenne e padre di due figlie); l'uso non strettamente personale dei dispositivi, in quanto posti nell'ufficio dell'imputato, alla mercè di altri soggetti (il padre,/fratelli e dipendenti); infine, per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pa.An. in sede di investigazione, poiché indizianti ed espresse in assenza del difensore. La difesa afferma che tale contestazione è stata formulata puntualmente nei motivi di gravame ma il giudice di appello non ha reso sul punto alcuna motivazione.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'antigiuridicità del messaggio oggetto di imputazione. Nel secondo motivo la difesa evidenzia la perfetta sovrapponibilità tra la sentenza di primo grado e quella di appello rilevando che quest'ultima, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto sul punto, sarebbe del tutto carente di qualsivoglia valutazione circa l'antigiuridicità della condotta contestata. Sotto altro profilo, poi, la difesa sostiene la nullità della sentenza per l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla natura della condotta contestata e alla sussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, costitutivi del reato.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta offensività dell'azione. Nel terzo motivo la difesa rileva che la condotta posta in essere sarebbe comunque inoffensiva in quanto il messaggio è stato pubblicato in un gruppo chiuso ed è stato incriminato solo perché inserito sul forum nel giorno dell'inchiesta. Proprio dal contesto antigiuridico si sarebbe ricavato il contenuto offensivo del post, senza però procedere alla necessaria valutazione in concreto con riguardo al singolo imputato. Piuttosto, lamenta la difesa, il giudice di appello avrebbe adottato una presunzione di offensività della condotta che sarebbe espressione della sola necessità di contrastare in modo astratto il fenomeno criminale della diffusione di idee razziali e ciò in violazione dei principi del diritto penale che impongono l'accertamento della concreta pericolosità del fatto. Oltre all'assenza di prova sulla volontà di diffondere idee di odio e di offendere, per la difesa sarebbe rimasto indimostrato il contenuto discriminatorio del post, in quanto questo sarebbe una critica agli abitanti di L e non agli immigrati, né, tanto meno, sarebbe diretto nei confronti del sindaco Ni.Ma., tanto che il pubblico ministero ha escluso la configurazione della diffamazione. Ragioni queste per le quali, dunque, non solo il post sarebbe privo di insulti e denigrazioni, ma il giudice di appello non si sarebbe confrontato con tali aspetti e la motivazione sul punto sarebbe carente.

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Ni.Ma. e Co.Eb.. Nel quarto motivo la difesa censura la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, poiché sarebbe assente il nesso di causalità tra condotta e danno e, peraltro, la motivazione sarebbe priva di riferimenti chiarificatori sul punto. La condanna, per la difesa, sarebbe espressione di un palese errore materiale: quanto al risarcimento in favore della dott.ssa Ni.Ma., il Pa.An. non è stato mai imputato per la diffamazione nei confronti del sindaco, che, piuttosto, si rinviene nel capo "9" dell'imputazione, né la dott.ssa Ni.Ma. si è costituita anche in qualità di sindaco di L; le medesime considerazioni vengono proposte con riguardo alla condanna al risarcimento in favore della Co.Eb., atteso che il messaggio incriminato non si riferisce in nessun modo agli ebrei, né alla comunità ebraica.

5. L'Avv. Da.Fa. nell'interesse di Be.Al. ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in tre motivi.

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza del fatto di reato. Nel primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato sostenendo che il giudice di appello non avrebbe affrontato in alcun modo i temi dell'antigiuridicità e dell'offensività della condotta, sia con riferimento al reato di diffusione di idee fondate sull'odio razziale, sia con riguardo alla diffamazione aggravata ai danni di Sa.Ro. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare il contenuto del messaggio incriminato, specificando la fattispecie in concreto integrata dalla condotta illecita, anche con riferimento alla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., in quanto il messaggio è espressione dell'esercizio del diritto di critica. D'altra parte, il giudice di appello ha affermato che l'apporto delittuoso si era sostanziato nell'inserimento di due links, dal contenuto mai vagliato; dall'uso di una frase del libro "Me.Ka.", neppure indicata; infine, dal commento a un altro messaggio, comunque esercizio del diritto di critica. Secondo il ricorrente l'autore del post non ha mai diffuso idee razziste o di incitamento ad atti di violenza, né, tanto meno, ha attaccato gratuitamente Sa.Ro., ancorché definito "razzista"; piuttosto, la difesa sottolinea come il contenuto del messaggio sia espressione dell'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. In secondo luogo, nell'impugnazione si contesta la ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato. Da una parte nel ricorso si afferma che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente circa il contributo che i concorrenti avrebbero apportato; dall'altra parte si evidenzia che non potrebbe ritenersi integrato il concorso di persone nel reato per la mera pubblicazione di un messaggio su un forum di discussione, anche prescindendo dal contenuto dei messaggi stessi.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'agente di polizia giudiziaria e all'assenza di prova circa l'esclusiva riconducibilità all'imputato del dispositivo sequestrato. Nel secondo motivo la difesa censura la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'agente di polizia giudiziaria, in quanto questi avrebbe riferito informazioni apprese dai prossimi congiunti dell'imputato. Sotto altro profilo, d'altro canto, il solo fatto che il dispositivo da cui provenivano i messaggi incriminati si trovasse nella stanza da letto del Be.Al. non giustificherebbe la conclusione secondo la quale era lui l'utilizzatore esclusivo del dispositivo stesso, in quanto anche gli altri conviventi avevano accesso a tale dispositivo. Secondo il ricorrente, poi, nella sentenza impugnata il giudice di appello non avrebbe mai specificato in che modo si era pervenuti all'identificazione dei soggetti utenti, ma si sarebbe limitato a riferire di un'attività investigativa diretta a individuare gli autori dei messaggi senza alcuna indicazione. Né, d'altro canto, l'imputato rientrerebbe tra i soggetti riconosciuti attraverso le indagini effettuate per la diffusione di un video sulla piattaforma YouTube. Dunque, non solo non sarebbe stata raggiunta la prova sull'univoca riconducibilità del messaggio incriminato all'imputato, ma la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica sul punto.

5.3. Violazione di legge in relazione all'estensione della remissione della querela agli altri coimputati nel reato di cui al capo "12". Nel terzo motivo la difesa censura la conclusione secondo la quale la remissione della querela effettuata da Sa.Ro. nei confronti del coimputato Ca.To. non si sarebbe estesa al ricorrente, concorrente nel reato di diffamazione contestato come commesso in danno dello scrittore. In particolare, sarebbe errato il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado al fatto che la remissione "si estende a tutti, ma non produce effetto nei confronti di chi l'ha ricusata", posto che l'imputato non ha mai dichiarato di ricusare la remissione della querela.

6. L'Avv. Da.Fa. nell'interesse di Da.Fr. ha dedotto due motivi di ricorso.

6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all'imputato. Nel primo motivo la difesa censura la sentenza di appello in quanto mancherebbero del tutto le valutazioni circa l'antigiuridicità e l'offensività del messaggio incriminato, sia con riguardo al reato di diffusione dell'odio razziale e incitamento alla violenza, sia con riferimento alla diffamazione aggravata ai danni della dott.ssa Ni.Ma. La difesa evidenzia l'indimostrata offensività del post che, da una parte, sarebbe mera espressione della critica nei confronti di talune dichiarazioni espresse dalla dott.ssa Ni.Ma. e, quindi, mancherebbe la finalità propagandistica di quanto contestato al capo "8"; dall'altra, non si ravviserebbe alcuna lesione dell'onore e della reputazione della persona offesa, posto che i termini adottati ("befana", "mentalmente deviata"), ancorché in modo aspro, sarebbero espressione di condizioni fisiche personali e il termine "tendenzialmente criminale" sarebbe stato usato dal Da.Fr. a fronte dell'auspicio espresso da Ni.Ma. di ulteriori sbarchi di immigrati, atteso che così intendeva stigmatizzare che tale auspicio costituiva un'istigazione a delinquere. Dunque, sotto tale profilo, le doglianze difensive rappresentano che la condotta incriminata sarebbe in realtà il legittimo esercizio del diritto di critica e alla libera espressione del pensiero. Né, peraltro, il messaggio in questione trasmoderebbe in una forma di attacco gratuito e personale. Sotto altro profilo, la difesa sottolinea la totale assenza di motivazione circa il contributo che Da.Fr. avrebbe fornito ad altre persone al fine di commettere i reati contestati. In primo luogo, l'imputato non conosceva gli altri coimputati; in secondo luogo, non potrebbe ritenersi integrato il concorso morale per la mera partecipazione al forum di discussione mediante pubblicazione di autonomi post, e quindi conseguirebbe, per la difesa, attesa l'assenza di qualsivoglia riferimento agli ebrei e alla comunità ebraica, l'illegittimità delle statuizioni civili della sentenza, nella parte in cui il Da.Fr. è stato condannato al risarcimento in favore della Co.Eb..

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore dei messaggi incriminati. Nel secondo motivo la difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'agente di polizia in quanto questo ha riferito informazioni apprese durante le indagini dai prossimi congiunti dell'imputato circa l'utilizzo esclusivo del profilo "(omissis)", da parte di Da.Fr. Il giudice di primo grado, peraltro, che pure si era riservato di decidere sull'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni rese dal padre dell'imputato, Da.An., non ha mai sciolto tale riserva e, successivamente, il giudice di appello ha ritenuto di superare tale criticità senza specificare nulla e facendo meri riferimenti agli accertamenti della polizia giudiziaria effettuati negli ambienti di esclusiva pertinenza degli imputati. In secondo luogo, la difesa sottolinea l'assenza del raggiungimento della prova circa l'utilizzo esclusivo del profilo "(omissis)" da parte dell'imputato, posto che l'utenza utilizzata per la connessione al sito "St."è intestata al padre dell'imputato. A ben vedere, d'altro canto: a) i materiali informatici e cartacei sottoposti a sequestro sono stati trovati anche in zone di spazio comune dell'immobile, quindi nella disponibilità dell'intero nucleo familiare; b) le dichiarazioni rese de relato dall'agente sulle informazioni apprese dal padre dell'imputato sono inutilizzabili e, infine, b) in base agli accertamenti compiuti dagli investigatori, il Da.Fr. non rientra tra gli originari imputati identificati grazie alla diffusione di un video sulla piattaforma YouTube.

7. In data 7 novembre 2023 sono pervenute le conclusioni e la nota spese dell'Avv. Lu.Da. per la parte civile Sa.En. con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte nel grado.

8. In data 12 novembre 2024 sono pervenute le conclusioni e la nota spese dell'Avv. Da.Ci. per la parte civile Ni.Ma. con le quali si chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte nel grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve dare atto che la decisione dei presenti ricorsi, originariamente fissata per l'udienza del 9 maggio 2023, è stata rinviata in attesa che le Sezioni unite di questa Corte si esprimessero in relazione all'applicabilità dell'art. 573, comma 1 bis cod. proc. pen., oggetto della sentenza Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01, e, soprattutto, circa il criterio decisorio che deve applicare il giudice dell'impugnazione nel caso in cui debba dichiarare l'estinzione del reato, questione decisa con la pronuncia delle Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01 nel senso che "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito" (sul punto specifico successivamente Sez. 1, n. 6536 del 13/11/2024, dep. 2025, Stuflesser, n.m.; Sez. 4, n. 46716 del 26/11/2024, Andreini, n.m.).

2. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono.

3. Nel secondo e terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Pa.An., nonché nel primo motivo degli atti di impugnazione redatti per Da.Fr. e per Be.Al., le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art. 604-bis cod. pen., con specifico riferimento all'antigiuridicità e alla ritenuta offensività dei commenti che, piuttosto, sarebbero espressione del diritto di critica e di manifestare liberamente il proprio pensiero per cui opererebbe la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen.

Le doglianze sono infondate.

3.1. Il delitto oggetto dell'attuale ricorso è stato introdotto con l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

L'ipotesi di reato, anche a seguito delle modifiche successivamente apportate con l'art. 2 della legge 8 marzo 1989, n. 101 di recepimento dell'intesa tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche, e con l'art. 18-bis della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, è ora prevista dall'art. 604-bis cod. pen., "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa", contenuto nel Titolo Dodicesimo, Reati contro la persona, Capo III, Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione 1-bis, Dei delitti contro l'uguaglianza.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa e prevede diverse figure di reato.

3.1.1. La prima è prevista nel comma primo, lettera a), prima parte, che sanziona la condotta di chi propaganda idee discriminatorie, cioè, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso.

In tale ipotesi, che prevede un reato di pura condotta a dolo generico, per propaganda si intende l'attività di chi diffonde le proprie idee attraverso un'opera diretta a influenzare l'opinione pubblica ovverosia a modificare le idee e i comportamenti dei destinatari (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 - 01).

Il termine propaganda, infatti, deve intendersi riferito alla possibilità che le idee abbiano di raggiungere una serie indeterminata di persone o siano, comunque, veicolate con mezzi e modalità tali da essere percepite da soggetti ulteriori e diversi rispetto a un numero limitato di soggetti, determinati e individuati (Sez. 1, n. 39243 del 04/07/2024, Fournier, Rv. 287131 - 03).

In tali prospettiva, come da ultimo evidenziato, "integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti" (Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021, dep. 2022, Governatori, Rv. 282504 - 01).

Come condivisibilmente ritenuto, infatti, pubblicare dei contenuti su di una comunità virtuale alla quale possono potenzialmente partecipare un numero indeterminato di persone, cosi come anche solo aderire alla stessa e inserire dei commenti ovvero dei c.d. like agli stessi contenuti ideologici, sono, anche singolarmente considerate, attività idonee a diffondere le idee discriminatorie oggetto del divieto e integrano pertanto la condotta incriminata.

Ciò in quanto i post sono tutti collegati e ogni singolo inserimento fa parte di un unico e complessivo contesto ed è sintomatico di condivisione, supporto, volontà di contribuire alla diffusione e a propagandare le idee discriminatorie, violente e razziste che caratterizzano il contenuto a cui direttamente si aggiungono e il sito stesso.

La natura delle condotte cui riferisce la norma, la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso, ovvero l'azione di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, poi, tranne singoli casi eccezionali, escludono l'operatività della scriminante del diritto di critica o di manifestazione del pensiero.

Tale libertà, infatti, trova in questo caso il proprio bilanciamento e limite nella necessità di contrastare l'odio e la discriminazione e di approntare una effettiva ed efficace tutela alla dignità e all'incolumità, morale e fisica, di persone e categorie altrimenti soggette a umiliazioni prive di qualsivoglia giustificazione in una società liberale e democratica.

Come specificamente evidenziato da questa Corte il delitto di propaganda in esame non presenta infatti, profili di illegittimità costituzionale, né rispetto all'art. 21 Cost., né rispetto all'art. 33 Cost. (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 - 01).

Con riferimento all'art. 21 Cost. si deve ribadire che "il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (...) non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie (razziste), basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale" (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 - 01; Sez. 5, n. 31655 del 24/01/2001, Gariglio, Rv. 220022 - 01).

Con riferimento alla libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento, proclamate dall'art. 33 Cost., comma 1, invece, si deve ricordare che queste "sono limitate dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie (...). Più in particolare, la libertà di ricerca e di insegnamento storico-culturale cessa quando travalica nella diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale ovvero nell'incitamento alla discriminazione razziale" (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 - 01).

Ai fini della configurabilità del reato, d'altro canto, si è pure specificato che "la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata a influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, l'"odio razziale o etnico" è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non - invece - sui suoi comportamenti; l'interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto" (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 01; Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmè, Rv. 264376 - 01).

L'esclusione dell'illegittimità costituzionale del reato in parola rispetto agli artt. 21 e 33 Cost., in ogni caso, non osta a che, in relazione a singoli casi, come detto da valutare caso per caso e in base al contesto in cui si inseriscono, le libertà ivi sancite possano essere invocate in funzione scriminante quali cause di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p. (per una compiuta disamina sul punto anche con specifici riferimenti alla giurisprudenza internazionale cfr. Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 01).

3.1.2. La seconda ipotesi di reato, anche questa di pura condotta e a dolo generico, è prevista nel comma primo, lettera a), seconda parte, che sanziona chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

In questo caso l'istigazione rilevante è quella che "ha un contenuto fattivo (...) che realizza un quid pluris rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali" (Sez. 5, n. 31655 del 24/01/2001, Gariglio, Rv. 220022 - 01 e, successivamente, Sez. 1, n. 20508 del 13/3/2012, Melis, n.m.).

Laddove per "discriminazione raziale" si deve fare riferimento all'art. 1 della Convenzione di New York del 1966 per cui tale espressione "sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

3.1.3. La terza ipotesi di reato è prevista nel comma primo, lettera b), e sanziona le condotte di chi istiga alla discriminazione o alla violenza, cioè istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tale delitto, come evidenziato, è un reato di pericolo che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l'istigazione sia accolta dai destinatari, essendo tuttavia necessario valutare la concreta e intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un'azione violenta, con riferimento al contesto specifico ed alle modalità del fatto (Sez. 1, n. 42727 del 22/05/2015, Valandro, Rv. 264854 - 01).

In questo caso, poi, le condotte, a differenza di quelle consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che, come detto, configurano ipotesi di reato a dolo generico, configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241073 - 01).

3.1.4. La quarta ipotesi di reato è prevista nel secondo comma che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, quindi, punisce chiunque partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, presta assistenza alla loro attività e, con una pena più grave, punisce coloro che promuovono o dirigono le stesse organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (cfr. Sez. 1, n. 34713 del 16/2/2016, Masi e altri, n.m. - resa all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito della separazione dal presente processo- nel senso che "nella struttura della fattispecie l'obbligo di incriminazione è riferito alla partecipazione a organizzazioni di qualsivoglia tipo "che promuovono ed incitano la discriminazione razziale". La oggettiva manifestazione di tali specifiche condotte, individuate dalla Convenzione non come meri possibili oggetti di cogitazioni dei fori interni ma avuto riguardo alla loro effettiva esternazione e direzione al proselitismo, è da ritenere per conseguenza requisito essenziale della fattispecie cui si riferisce l'obbligo internazionale, secondo una interpretazione che sia, al contempo, convenzionalmente e costituzionalmente conforme, perché rispettosa, per tale via, anche dei principi di materialità e offensività").

3.1.5. Il terzo comma, introdotto con la L. n. 115 del 2016 (che ha aggiunto un nuovo comma, il 3-bis all'art. 3 della legge n. 654 del 1975, ora, per effetto del principio di riserva di codice, art. 604-bis co. 3 c.p.), si riferisce alla specifica ipotesi del c.d. negazionismo e prevede che i fatti di cui al primo comma sono puniti con la pena da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

3.1.6. Il successivo art. 604-ter cod. pen. (introdotto con l'art. 3 del D.L. n. 122 del 1993, conv. con mod. in L. n. 205 del 1993, n. 205), infine e al solo fine di completare, seppure in termini sintetici, una panoramica di carattere generale, prevede un'aggravante a effetto speciale, anche sottratta al giudizio di bilanciamento ai sensi del secondo comma, che si applica a tutti i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo qualora questi siano commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

3.2. Nel caso di specie, nel quale agli imputati è contestato il reato di cui all'art. 3, lettere a) e b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ora art. 604-bis, comma primo, lettere a) e b), cod. pen., i giudici di merito si sono conformati ai principi indicati.

Nelle motivazioni delle due conformi sentenze sul punto, infatti, gli specifici riferimenti al chiaro ed evidente contenuto discriminatorio dei post e dei commenti pubblicati sul sito St. - dichiaratamente costituito e gestito al fine di propagandare idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull'odio razziale ed etnico e di diffondere messaggi di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza nei confronti della comunità ebraica e degli immigrati-rendono adeguato e coerente conto della sussistenza del reato contestato.

Ciò anche con riferimento al pericolo, effettivo, concreto e conclamato, di una indiscriminata diffusione e quanto alla impossibilità di ritenere che le "opinioni" esposte costituiscano un legittimò esercizio del diritto di critica o di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Non risultando peraltro enucleabile dal tenore degli scritti, dalle espressioni utilizzate dai ricorrenti nonché dal contesto nel quale questi sono inseriti, alcun argomento qualificabile come critica ovvero, esclusa la mera manifestazione di odio, alcun pensiero che, all'esito del necessario bilanciamento, appaia meritevole di tutela.

4. Nel primo motivo del ricorso proposto da Pa.An. e nel secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Da.Fr. le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'identificazione del soggetto che avrebbe commesso il fatto di reato, nonché per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, assunte in assenza dell'assistenza del difensore ovvero dal padre dello stesso che in dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le doglianze sono dedotte in termini aspecifici e sono, comunque, manifestamente infondate.

Come più volte ribadito da questa Corte allorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità, a effettuare la c.d. prova di resistenza, deve cioè illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Mattei, Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829).

Nel caso di specie, pure a prescindere dall'utilizzabilità o meno degli elementi indicati - le dichiarazioni spontanee rese da Pa.An. che consegnando il proprio PC portatile ha ammesso di essere l'utilizzatore del nickname (omissis) (Sez. U, 25/9/2008 n. 1150/09, Correnti, Rv. 241884 - 01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 - 02; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279 - 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 - 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S, Rv. 275752 - 01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642 - 01; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209 - 01; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262192 - 01) e a quelle rese, e pure verbalizzate, del padre di Da.Fr. (Sez. 1, n. 330 del 27/11/2001, 2002, Tozzi, Rv. 220461 - 01 e Sez. 5, n. 1721 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 268886 - 01) - infatti, il ragionamento giustificativo esposto nella sentenza impugnata risulta comunque logico e coerente quanto all'identificazione dei due ricorrenti negli autori dei post riferibili agli utilizzatori dei nickname (omissis) e (omissis).

La motivazione del provvedimento impugnato ha dato coerentemente conto che l'identificazione degli imputati non è avvenuta sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi ovvero dai loro familiari quanto, invece, dalle intercettazioni telematiche e dagli altri accertamenti effettuati, così come dalle modalità di reperimento dei supporti informatici e dell'analisi del contenuto degli stessi.

La Corte di Appello, come espressamente indicato nelle pagine 13 e 14 della sentenza impugnata, ha evidenziato che le dichiarazioni ricevute dagli ufficiali di p.g. dai familiari e dagli stessi imputati si ponevano solo come dato prodromico rispetto agli accertamenti effettuati e a quanto poi personalmente appurato dagli stessi operanti in ordine all'effettiva disponibilità degli imputati dei materiali e dei supporti informatici reperiti e sottoposti a sequestro.

Con riferimento ad Pa.An. la motivazione del provvedimento impugnato, contenuta nelle pagine 64 e 65 (pagine 59 e 60 della sentenza di primo grado), non attribuisce uno specifico rilievo alle dichiarazioni spontanee che avrebbe reso l'imputato e, piuttosto, dà adeguato conto che l'individuazione del ricorrente quale utilizzatore del nickname (omissis) è stata ritenuta a prescindere da tale dato.

Nelle due conformi sentenze di merito, infatti, l'identificazione risulta essere stata effettuata in virtù della provenienza dei messaggi, inviati dall'JP.Ad. corrispondente all'utenza intestata alla società del padre, e dal fatto che nei supporti informatici nella sua diretta disponibilità, come il portatile Asus da lui stesso materialmente consegnato agli operanti, sono stati reperiti ben 400 record con collegamenti al sito St.. Ciò anche correttamente valorizzando che lo stesso soggetto che aveva inviato i messaggi si era definito essere un "ultratrentenne" padre di due figlie, elemento questo, diversamente da quanto indicato nei motivi di ricorso, ben compatibile con la realtà, ovvero con il fatto che l'imputato ha quarantadue anni (ed è quindi è ultratrentenne) e ha in effetti due figlie, pure se ha anche un figlio.

A fronte di tale compendio indiziario la circostanza affermata dalla difesa, secondo la quale i giudici di appello non avrebbero fornito una specifica risposta all'eccezione di inutilizzabilità prospettata in appello, risulta quindi priva di effettivo rilievo.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla posizione di Da.Fr.

Anche in questo caso la difesa non si è confrontata con gli elementi indicati nelle sentenze di merito e non ha sottoposto il ragionamento seguito dai giudici alla c.d. prova di resistenza.

Con riferimento a Da.Fr., d'altro canto, dalle pagine 60 a 62 i secondi giudici evidenziano che l'individuazione del ricorrente nell'utilizzatore del nickname (omissis) è fondata sulla base dell'intercettazione telematica effettuata e dell' JP.Ad. nonché sul "dato fattuale che ne rende inconfutabile l'identificazione", costituito dal fatto che il PC e la pendrive sono stati reperiti e sequestrati nella stanza da letto occupata dall'imputato e dall'analisi degli accessi alla piattaforma del sito St. effettuati sul materiale informatico (cfr. pagine. 60 e 61 della sentenza impugnata).

5. Nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Da.Fr. la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di diffamazione di cui al capo 9) e in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nei reati eventualmente commessi dagli altri coimputati.

Le doglianze sono infondate.

5.1. La Corte territoriale, la cui motivazione si fonda con gli argomenti già esposti nella sentenza di primo grado, ha dato conto, seppure in termini sintetici, anche della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione commesso nei confronti della sig.ra Ni.Ma., Sindaco di L.

Il contenuto e il tenore delle frasi utilizzate dal ricorrente e che pure si inseriscono in una più ampia discussione, infatti, sono caratterizzate da espressioni (come "befana mentalmente deviata") che si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale per cui non è possibile invocare la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (così, da ultimo, Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022 dep. 2023, Piccione, Rv. 284177 - 01; nel senso che la critica politica, anche accesa, non può mai trascendere in un attacco personale anche Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02).

5.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure relative all'inapplicabilità del concorso di persone per entrambi i reati contestati.

Come in precedenza evidenziato con riferimento al reato di cui all'art. 604-bis, cod. pen. la partecipazione alla discussione e la pubblicazione di interventi, commenti, c.d. post o anche la sola apposizione di like, costituisce condotta idonea a manifestare la propria adesione, sostegno e condivisione di quanto anche dagli altri indicato e, pertanto, fornendo un contributo quanto meno morale agli autori del contenuto principale comporta la responsabilità di ogni singolo soggetto a titolo di concorso nel reato (Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021, dep. 2022, Governatori, Rv. 282504 - 01).

6. Nel ricorso proposto nell'interesse di Be.Al. la difesa, con riferimento al solo reato di diffamazione commesso in danno di Sa.Ro., la difesa deduce: nel primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato; nel secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità al ricorrente del dispositivo in sequestro; nel terzo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 155 cod. pen. quanto alla mancata estensione della remissione di querela a tutti i concorrenti nel medesimo reato di cui all'art. 595 cod. pen.

La censura oggetto del terzo motivo è fondata e le altre sono pertanto assorbite.

6.1. La richiesta, sebbene non risulti dedotta dall'imputato con i motivi di appello, riferendosi alla procedibilità dell'azione penale può essere ora proposta in questa sede per la prima volta ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Dalla sentenza di primo grado risulta che Sa.Ro. ha rimesso la querela nei confronti dell'imputato Ca.To., concorrente nel medesimo reato di cui al capo 12) contestato all'attuale ricorrente.

La remissione così effettuata determina la sopravvenuta improcedibilità del reato e questa, ai sensi dell'art. 155, comma secondo, cod. pen. si estende a tutti i concorrenti, a meno che uno o più di essi non l'abbiano ricusata (Sez. 5, Sentenza n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 - 01).

Né, d'altro canto, diversamente da quanto erroneamente indicato nella sentenza impugnata a pag. 16 con riferimento all'analoga richiesta avanzata in quella sede dal coimputato Da., assume alcun rilievo la circostanza che il querelante si sia costituito parte civile e che tale atto non sia stata formalmente revocato.

Nel caso di specie, nel quale non risulta che Be.Al. abbia ricusato la querela, pertanto, la già dichiarata estinzione per prescrizione del reato di diffamazione commesso in danno di Sa.Ro. di cui al capo 12) deve intendersi effettuata per remissione di querela per cui ogni questione relativa a tale delitto è assorbita.

6.2. La sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità, inoltre, determina il venir meno di ogni effetto della condanna di primo grado in ordine al reato in questione e, pertanto, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per Be.Al. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Sa.Ro. cosi che la relativa condanna deve essere revocata.

7. Nell'ultima parte del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Da.Fr. la difesa deduce la violazione di legge quanto alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Co.Eb. in quanto i commenti da lui pubblicati si riferiscono esclusivamente al sindaco di L.

La doglianza è fondata.

Dalla stessa lettura del capo di imputazione si rileva che le condotte conteste al ricorrente sono oggetto dei capi 8) e 9) nei quali non vi è alcun riferimento a idee discriminatorie relative alla comunità ebraica, né di Roma, né italiana o internazionale.

Per tale ragione, rilevata l'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine alla pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per Da.Fr. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Co.Eb. e la relativa condanna deve essere pertanto revocata.

8. Nel quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Pa.An. la difesa deduce la violazione di legge quanto alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Co.Eb. e Ni.Ma. in quanto i commenti da lui pubblicati si riferiscono esclusivamente ai migranti e agli abitanti di L e non è imputato del reato di diffamazione di cui al capo 9).

La doglianza è fondata.

Dalla stessa lettura del capo di imputazione si rileva che la condotta contesta al ricorrente è oggetto del solo capo 8) nel quale non vi è alcun riferimento a idee discriminatorie relative alla comunità ebraica, né di Roma, né Italiana o internazionale.

Lo stesso, poi, non è imputato del reato di diffamazione commesso in danno della sig.ra Ni.Ma. e, come in effetti risulta dalle sentenze di merito, i suoi commenti, il cui contenuto si riferisce a cittadini extracomunitari e a propagandare idee discriminatorie, sono offensivi, al più, della dignità e del decoro degli abitanti di L e non della persona offesa del diverso reato di diffamazione, oggetto del capo 9), che all'imputato non è contestato.

8.1. Per le ragioni esposte, rilevata l'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine alla pronuncia su tali punti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per Pa.An. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civile Co.Eb., Ni.Ma. e le relative condanne devono essere pertanto revocate.

19

9. La richiesta della parte civile Sa.En. deve essere rigettata.

Tale parte civile, infatti, come risulta dalle stesse conclusioni scritte depositate, era costituita nei confronti di Pr.Ma., imputato che non risulta tra i ricorrenti e, per quel che rileva, rispondeva della diffamazione di cui al capo 7), che non è oggetto dell'attuale ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pa.An. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Co.Eb. e Ni.Ma., condanna che revoca. Rigetta nel resto il ricorso di Pa.An.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Da.Fr. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Co.Eb., condanna che revoca. Rigetta nel resto il ricorso di Da.Fr.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Be.Al. limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Sa.Ro., condanna che revoca. Rigetta nel resto il ricorso di Be.Al.. Condanna Da.Fr. alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ni.Ma., che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato Be.Al. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Co.Eb. e Un.De., che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile Sa.En.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2025.

Avv. Antonino Sugamele

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