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Sentenza

 Questione: : «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
Questione: : «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».
Lettura restrittiva delle Sezioni unite dei diritti del terzo intestario che ha subito una confisca di prevenzione. Con una decisione datata 27 marzo 2025, e per ora conosciuta solo in forma di sintesi provvisoria, il massimo consesso della Cassazione ha statuito che: “In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati”. Ed a tale fine “può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum”.

Ponendo fine ad un contrasto la Suprema corte ha così negato al terzo la possibilità di contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

La questione è stata sollevata dalla VI Sezione penale (ord. 43160/2024) chiamata a giudicare del ricorso contro un provvedimento di confisca (confermato dalla Corte di appello) proposto non solo dal soggetto ritenuto pericoloso ma anche dai suoi familiari – moglie, figlia e fratello – sottoposti alla misura di prevenzione in quanto ritenuti intestatari fittizi di immobili e quote societarie. I terzi avevano opposto diverse ragioni contro la ritenuta fittizietà della intestazione, per esempio, rivendicando un ruolo attivo nella società, nonché l’assenza di pericolosità del proposto.

A questo punto, la Corte, rinvenuto un contrasto sull’ampiezza del diritto di difesa riconoscibile al terzo interessato nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ha rimesso alle S.U. la seguente questione: : «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».

Sul punto si sono alternati tre diversi orientamenti. Il primo, maggioritario, limita l’ampiezza del diritto di difesa. Secondo tale impostazione il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Il secondo orientamento, minoritario, sostiene che, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto. Posizione che aveva trovato conferma anche in una recente sentenza della Corte (n. 15673/2024).

Il terzo orientamento, che può ritenersi intermedio, prevede due diverse declinazioni, che sostanzialmente si sono progressivamente evolute. La prima restringe l’ambito delle questioni per le quali vi è ’interesse’ del terzo, sostanzialmente aderendo alla impostazione maggioritaria, consentendo la contestazione di un unico limitato profilo oggettivo, quanto al presupposto della confisca di prevenzione. La ulteriore evoluzione giurisprudenziale ’intermedia’ sul tema, invece, riconosce l’interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca ex articolo 240-bis cod. pen. e della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la responsabilità penale dell’imputato e la pericolosità sociale del proposto.

La decisione di rinvio richiama poi una decisione della Corte Edu (sentenza del 17 giugno 2014 - Ricorso n. 29797/09 - Cacucci e Sabatelli c. Italia) che, seppur riferendosi alla previgente disciplina in tema di prevenzione, quanto alla confisca del bene appartenente formalmente al terzo, ha affermato che «il diritto al rispetto dei suoi beni implica l’esistenza di una garanzia giurisdizionale effettiva».

Infine, la decisione richiama la recente approvazione della Direttiva 2024/1260, che potenzia l’applicazione della confisca in ambito eurounitario, prevedendo però esplicitamente la necessità che siano assicurati ai terzi estranei al processo penale «specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali» e la possibilità di «contestare il provvedimento di confisca, con impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale”. “L’esercizio del diritto di difesa per il terzo – concludeva la Sezione - con riferimento ai fatti e agli elementi di prova sulla relazione fra condotte criminose e beni confiscati, potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo, se non altro dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione”.

Le Sezioni unite hanno però optato per una lettura restrittiva di cui a questo punto si attendono le motivazioni.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale  Ordinanza 27 novembre 2024 n. 43160

Data udienza 7 novembre 2024

Confisca - Misura - Prevenzione personale - Cass. Sez. 6 n. 46068 del 25/09/2014 -
Cittadino - Reati lucrogenetici - Ricettazioni - Pericolosità generica - Condotte solo
tentate - Redditi familiari - S.r.l. - Vizio di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. MICCOLI Grazia Rosa Anna - Presidente
Dott. OCCHIPINTI Andreina Maria Angela - Consigliere
Dott. ROMANO Michele - Consigliere
Dott. CANANZI Francesco - Relatore -
Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Pu.Gi., nato a T il (Omissis)
Mo.Ma., nata a T il (Omissis)
Pu.Do., nato a S il (Omissis)
Pu.Lu., nata a T il (Omissis)
avverso il decreto del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta
dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con il decreto del 9 maggio 2024, depositato il 31 maggio
2024, confermava il provvedimento del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Bari
che in data 21 dicembre 2022 aveva disposto la confisca dei beni nei confronti del
proposto, Pu.Gi., nonché dei terzi ritenuti intestatari fittizi, Mo.Ma., Pu.Lu. e Pu.Do.
(rispettivamente moglie, figlia e fratello del proposto), rilevando per il primo la
sussistenza della pericolosità, ex artt. 1, lett. b), e 4, lett. b) e c), D.Lgs. n. 159 del
2011.
Va inoltre evidenziato da subito che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2011, il decreto impugnato confermava solo la confisca, in quanto la proposta genetica
non chiedeva applicarsi la misura di prevenzione personale: in sostanza i Collegi di
merito hanno applicato e confermato la confisca anche in assenza di richieste di misure
di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al
momento dell'adozione della misura, evidenziando che detta pericolosità sia comunque
accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta
ablatoria (cfr. Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082 - 01) e operando
quindi il richiesto preliminare giudizio incidentale di pericolosità, presupposto
necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, che deve essere
ancorato a dati e fatti oggettivi, secondo un'interpretazione convenzionalmente
orientata a seguito della sentenza CEDU De Tommaso c. Italia (Sez. 2, n. 9517 del
07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522 - 01).
2. I motivi dei ricorsi per cassazione, proposti con atti separati nell'interesse di Pu.Gi. e
di Mo.Ma., con unico atto per Pu.Lu. e Pu.Do., saranno enunciati a seguire - nei limiti
strettamente necessari per la motivazione - secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso proposto da Pu.Gi., a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Fr.Sa. e An.Im.,
consta di tre articolati motivi.
3.1 II primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 1, comma 1, lett.
b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27 D.Lgs. 159 del 2011, artt. 3, 13, 41, 42, 117,
comma 1, Cost., art. 2 Protocollo n. 4 Convenzione Edu e art. 1 Protocollo addizionale
Convenzione Edu.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe fatto mal governo dei principi
fissati dalla sentenza della Corte Edu, con la pronuncia del 27 febbraio 2017 nel caso
De Tommaso, e della Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019. In
particolare, non avrebbe tenuto in conto che, non essendo la categoria di cui alla lett.
b) dell'art. 1 del D.Lgs. cit. sufficientemente tassativizzata, all'epoca della commissione
delle condotte attribuite al proposto, costui non poteva 'regolare la propria condotta' in
previsione dell'applicazione della misura di prevenzione.
La sentenza De Tommaso aveva chiarito come tanto la categoria sub lett. a), come
anche quella nel caso in esame applicata, sub lett. b) dell'art. 1, risultassero non
sufficientemente determinate e tali da garantire la prevedibilità per il cittadino delle
conseguenze delle proprie condotte.
La Corte di appello farebbe improprio riferimento, nel rigettare la censura posta sul
punto, a una pronuncia della Corte di cassazione, che a ben vedere renderebbe atto
della intervenuta tassativizzazione interpretativa solo successiva alla sentenza De
Tommaso-, la stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza, rileverebbe come solo
alla attualità della propria decisione la norma, che prevede la categoria criminologica
applicata a Pu.Gi., abbia assunto le caratteristiche rispondenti alla ratio della
prevedibilità per il cittadino, in forma di una interpretazione adeguatrice intervenuta
medio tempore fra la sentenza De Tommaso e quella della Corte delle leggi.
Tale censura risulterebbe decisiva e destrutturante, rispetto al decreto impugnato, che
si riferisce anche all'art. 4, lett. b), D.Lgs. cit. quanto alla pericolosità qualificata, ma
solo come rafforzamento dell'argomentare in ordine alla pericolosità generica.
3.2 II secondo motivo reitera la censura per violazione di legge in ordine alle norme
citate indicate con il primo motivo, anche con riferimento all'art. 4, lett. c), D.Lgs. cit. e
125 c. 3 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe valutato che non è
intervenuta alcuna sentenza di condanna in ordine ai fatti - relativi a reati cd.
lucrogenetici - indicati come integranti la pericolosità ex artt. 4 lett. c) e 1 lett. b) D.Lgs.
cit., oltre ad una sola condanna per ricettazione e detenzione di arma comune da
sparo.
La Corte territoriale avrebbe disatteso il principio per cui - per la pericolosità generica,
a differenza di quella qualificata, come anche per il requisito della abitualità, secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale - sia richiesto che gli elementi di fatto non si
debbano risolvere in meri indizi, né in emergenze tratte da sentenze di
proscioglimento, bensì debbano scaturire da provvedimenti che accertino la
sussistenza del fatto e la sua attribuibilità al proposto, anche se ne sia seguito il
proscioglimento per cause estintive del reato.
Inoltre, difetterebbe nel decreto impugnato anche una adeguata valutazione quanto
alla abitualità richiesta dalla lett. b) dell'art. 1 cit., alla natura lucrogenetica dei delitti e
alla correlazione della pericolosità con gli acquisti dei beni oggetto di ablazione.
Tali principi verrebbero disattesi in quanto una sola è la sentenza di condanna
irrevocabile, di scarsa rilevanza lucrogenetica, che ha riguardato il proposto, non
potendo a tal fine essere valorizzate le condotte solo tentate, in quanto difettose della
produzione di reddito, il che riguarda anche la pendenza del procedimento per la
tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe, inoltre, valutato che le condotte si limitano all'arco
temporale 2015-2016, cosicché non è provata la dedizione abituale, né la pericolosità
ex art. 4 lett. b) D.Lgs. cit. può trarsi dalla citata tentata estorsione. Difatti non sarebbe
rilevante l'analisi della attendibilità della persona offesa - operata in proprio dalla Corte
territoriale facendo riferimento agli esiti del giudizio abbreviato, che ha riguardato altri
imputati, e non all'istruttoria dibattimentale in corso riguardo al proposto - per giunta in
difetto di misura cautelare personale.
Infine, viene anche denunciato il difetto di correlazione fra la proposta, avanzata solo
per la pericolosità generica, e la decisione che ha riguardato sia quest'ultima che la
pericolosità qualificata.
3.3 Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 D.Lgs. 159
del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che quanto ai due immobili confiscati, ubicati in P alla via
(Omissis), entrati nella disponibilità dei coniugi Pu.Gi. ben prima del periodo di
pericolosità, che aveva inizio nel 2014, la Corte di appello non avrebbe verificato se le
rate del mutuo in tale periodo fossero o meno sostenibili dalle disponibilità familiari,
limitandosi ad affermare che le stesse - versate a seguito della rinegoziazione da parte
della terza Mo.Ma., coniuge del proposto - risultavano ammontare a un importo
complessivo maggiore rispetto a quelle versate prima del 2014.
Tale circostanza risulterebbe non corretta, per quanto argomentato dal consulente di
parte, con il cui elaborato il decreto non si confronterebbe, non verificando come
l'importo delle rate di mutuo risultasse congruo rispetto ai redditi familiari leciti. Da ciò
deriverebbe l'illegittimità della confisca, anche per l'intero dei beni.
4. I ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di Pu.Do e Pu.Lu., a mezzo del difensore
di fiducia, avvocato Gi.Gr., constano di dieci articolati motivi.
4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle
società GP.Ga. Srl e Ri. Srl, relativamente a Pu.Do.
La Corte di appello non avrebbe valutato le doglianze difensive in ordine alla
circostanza che le società avevano acquisito gli immobili confiscati grazie alla
produzione di reddito proprio, non dovendo ricorrere a quello prodotto dal proposto.
4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla
pericolosità del proposto, alla circostanza che la stessa sia fondata su elementi di fatto
e sia attuale. La costituzione della società Ga. Srl avveniva il 4 settembre 2013, quindi
prima del periodo di ritenuta pericolosità, il che avveniva anche per la Ri. Srl, in data 16
maggio 2013, quest'ultima per altro fondata da soci diversi da Pu.Gi.
Il decreto impugnato risulterebbe, quindi, viziato in quanto dalle indagini di polizia
giudiziaria emergeva che i soci fondatori delle società avessero la disponibilità
finanziaria per la costituzione delle società, dal che la fallacia dell'argomento della
Corte di appello di ritenere costoro intestatari fittizi del proposto.
4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
GP.Ga. Srl
I ricorrenti rappresentano che Ru.Mi., socio fondatore della GP.Ga. a seguito del
versamento di 9500,00 Euro - mentre il proposto Pu.Gi. versava 500,00 Euro - risultava
tutt'altro che un intestatario fittizio, in quanto incapace e incompetente, essendo
invece gestore di imprese dal 2011 al 2015, poi dal 2016, quanto a una impresa ancora
attiva, nonché gestore di una attività di rivendita di veicoli dal 2015 al 2018, attività
tutte che lo rendevano produttore di reddito lecito, per altro tratto anche dalla pensione
dei genitori e della moglie.
Anche Pu.Do., acquistata la quota del Ru.Mi. nella GP.Ga., in data 6 settembre 2017,
divenendo titolare del 100% del capitale, risultava produttore di redditi quale
dipendente della SOGET e, a seguire, della Ri. Srl, sia quale dipendente che perché
rappresentante legale.
La sorte della Ga. e della Ri. - confiscate - risulterebbe irragionevolmente diversa
rispetto alla società Im.Gi., analogamente costituita prima del 2011 - quindi prima del
periodo di pericolosità - e con capitale interamente versato, requisiti condivisi anche
dalle due società sottoposte a misura ablatoria.
4.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla
confisca dei beni intestati a Pu.Lu., figlia del proposto.
La Corte di appello avrebbe ignorato i motivi di impugnazione, a cominciare dalla
circostanza che l'immobile in T era stato acquisito a seguito di vendita dalla zia Pu.An.,
che a sua volta l'aveva acquistato nel 2008.
Non sarebbe spiegato - difettando una motivazione sul punto - come tale bene sia nella
disponibilità effettiva di Pu.Gi.
4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sempre
in relazione a Pu.Lu., in quanto la confisca dell'appartamento in T veniva motivata solo
in ragione della paternità del proposto, trascurando che la terza acquistò il 18 febbraio
2016 l'immobile dalla zia Pu.An. per 88 mila euro, accollandosi il mutuo acceso dalla
venditrice, ancora attivo oltre 86 mila euro.
Il motivo censura l'argomento che il mutuo non fu mai effettivamente accollato e,
dunque, fosse la spia di una condotta fraudolenta in favore del proposto: le rate,
osserva la ricorrente, furono sempre e comunque pagate - anche dopo il proprio
acquisto - dagli zii Pu.An. e Pu.Do. per 571,00 Euro al mese.
4.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle
disponibilità economiche di Pu.Do e Pu.An. adeguate a sostenere il mutuo della
abitazione ceduta alla nipote, non risultando neanche accertato in che misura i ratei
fossero pagati dall'una o dall'altro.
4.7 Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle
aporie della proposta del Pubblico ministero, oggetto di censura e non valutate dal
Tribunale: avendo gli investigatori accertato che l'immobile era stato locato, la
circostanza comprovava in sé che la terza intestataria fosse percettrice di redditi leciti.
4.8. L'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla
assenza di una rigorosa dimostrazione della disponibilità diretta o indiretta dei beni
della società GP.Ga. Srl, ravvisandosi la non applicabilità della presunzione di fittizietà
nel caso in esame, in caso di intestazione a congiunti, in quanto si tratta di acquisizioni
anteriori al biennio.
Né risulterebbe decisivo che nella disponibilità del proposto sia stata trovata una carta
bancomat, intestata alla società, non risultando adeguatamente provato che gli acquisti
siano stati effettuati dal proposto e non da Ru.Mi.
4.9. Il nono motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente agli
immobili acquisiti dalla GP.Ga. Srl il 15 luglio 2015 in S, al prezzo di 100 mila Euro e in
R, il 27 luglio 2015, per quello di circa 94 mila euro, non sussistendo la prova che il
proposto abbia reimpiegato il denaro nella GP.Ga..
4.10 Il decimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
Ri. Srl, ritenendosi non veritiere e non adeguate le dichiarazioni dei dipendenti della
stessa a comprovare la disponibilità sostanziale della società da parte del proposto,
proponendo il ricorrente plurime ipotesi ricostruttive in ordine alle dichiarazioni di uno
dei dipendenti.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di Mo.Ma., coniuge del proposto, a mezzo del
difensore di fiducia avvocato Fr.Sa., consta di tre articolati motivi.
5.1 Il primo motivo reitera le doglianze mosse con il primo motivo proposto
nell'interesse di Pu.Gi., aggiungendo che tale doglianza relativa alla ricorrenza dei
presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione, essendo la
pericolosità perimetrata 'ora per allora', va a riflettersi anche sull'interesse della
ricorrente alla restituzione.
5.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge quanto all'onere probatorio spettante
all'accusa in ordine alla fittizietà dell'intestazione.
La Corte di appello avrebbe del tutto omesso di valutare i motivi di appello, come pure
non si sarebbe confrontata con la circostanza che la presunzione di fittizietà - ex art.
26, comma 2, D.Lgs. 159 del 2011 - risulta non operante nel caso di specie, in quanto i
beni intestatati a Mo.Ma. furono acquisiti ben prima del biennio anteriore al periodo di
pericolosità, né risulta adeguatamente motivato da parte del Tribunale il periodo di
effettiva convivenza della terza con il proposto, la riconducibilità degli acquisti al
periodo di pericolosità e di convivenza, l'assenza di adeguata capacità economica,
elementi rilevanti ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.
5.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge, rappresentando come l'anteriorità
dell'acquisto degli immobili in P - rispetto al periodo di pericolosità - e l'accensione di
un mutuo avrebbero richiesto la verifica della sostenibilità della relativa rata - per altro
rinegoziata - nel periodo di pericolosità sociale, in rapporto al reddito della terza
interessata e alle disponibilità familiari, circostanza non valutata dalla Corte di merito.
Anche non corretta sarebbe la deduzione che la rata, dopo la rinegoziazione, sarebbe
stata accresciuta, in vero essendo accaduto il contrario, dunque rendendosi più agevole
il pagamento, cessato il 9 giugno 2016.
6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Francesca Ceroni, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei
ricorsi, rilevando l'infondatezza dei primi motivi dei ricorsi di Pu.Gi. e Mo.Ma.,
richiamando l'orientamento di Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv.
283559 - 01 relativamente al consolidato orientamento tassativizzante della categoria
di pericolosità generica ex art. 1 lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da applicarsi
anche alle condotte antecedenti la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale;
quanto al secondo motivo del ricorso di Pu.Gi., lo stesso sarebbe infondato, in quanto la
Corte di appello ha fatto buon governo dei principi in materia, distinguendo fra giudizio
di prevenzione e giudizio di cognizione, dando anche ragione in modo dettagliato e
coerente della ritenuta pericolosità qualificata del proposto; per il resto, il ricorso
sarebbe orientato al merito, non confrontandosi con l'argomentata motivazione. Anche
aspecifica risulterebbe la censura, oggetto del terzo motivo del ricorso di Pu.Gi. e
Mo.Ma., per la quale l'ablazione sarebbe illegittima, in quanto l'acquisizione era
avvenuta prima del periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto,
senza confrontarsi con il rilievo per il quale il residuo mutuo, rinegoziato nel 2016,
rappresentava larga parte di quello contratto nel 2010, ed era rimasta indimostrata la
liceità delle risorse finanziarie utilizzate per onorare la rata mensile; inoltre il motivo
difetta di autosufficienza quando invoca la consulenza di parte senza allegarla. Anche
privo di autosufficienza, oltre che indirizzato al merito, risulterebbe il secondo motivo
del ricorso di Mo.Ma. Analoghi vizi investirebbero anche i ricorsi di Pu.Do e Pu.Lu.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di dover rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618,
comma 1, cod. proc. pen., per la soluzione del seguente quesito di diritto: "Se, in caso
di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un
terzo, quest'ultimo sia legittimato e/o abbia interesse a contestare i presupposti per
l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità,
la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la
provenienza del bene stesso".
2. Il menzionato quesito è certamente rilevante in relazione al caso in esame, in
particolare con riferimento alle doglianze mosse dalla terza intestataria Mo.Ma., che
con il primo motivo di ricorso ha contestato la possibilità di dichiarare la pericolosità
sociale del proposto, specificamente rappresentando come abbia interesse
all'accoglimento delle doglianze - quanto all'indicato presupposto soggettivo - poiché
dallo stesso ne deriverebbe la restituzione dei beni confiscati, nel caso di specie due
immobili ubicati in P, della quale la Mo.Ma. risulta intestataria.
Per altro, così come risulta anche dal provvedimento impugnato, la ricorrente Mo.Ma.
già con il primo motivo di appello aveva formulato tale doglianza (si veda, in
particolare, pag. 3 del decreto in esame).
3. La questione indicata, che risulta oggetto del contrasto giurisprudenziale del quale si
darà atto a seguire, riguarda l'ampiezza del diritto di difesa riconoscibile al terzo
interessato nell'ambito del procedimento di prevenzione, tema che assume sempre
maggiore significatività con l'accrescersi nel tempo delle categorie di soggetti
destinatari di misure di prevenzione personale e patrimoniale, a seguito delle modifiche
ampliative apportate all'art. 4, al quale rinvia l'art. 16 D.Lgs. n. 159 del 2011, cd.
Codice antimafia.
D'altro canto, va evidenziato come tale Codice, all'art. 23, commi 2 e ss., attribuisca il
ruolo di parte anche al terzo interessato - che risulti proprietario o comproprietario dei
beni sequestrati, o che vanti diritti reali o personali di godimento, nonché diritti reali di
garanzia sui beni in sequestro - tanto che nei trenta giorni successivi all'esecuzione del
sequestro il terzo deve essere citato dal Tribunale per intervenire nel procedimento, in
occasione di una udienza in camera di consiglio, ove può svolgere, a mezzo di un
difensore, le proprie deduzioni, nonché "chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai
fini della decisione sulla confisca" (così l'art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011).
Pertanto, definire l'ampiezza del diritto di difesa del terzo, esercitabile fin dal primo
grado in ordine "a ogni elemento utile" in relazione alla confisca, risulta rilevante al fine
di delineare l'interesse che il terzo può far valere in sede di impugnazione.
Allo stato attuale, in ordine alla legittimazione e all'interesse del terzo a proporre
censure quanto alla sussistenza del presupposto soggettivo della misura di
prevenzione, si riscontra il contrasto fra due orientamenti nella giurisprudenza di
legittimità, nonché la sussistenza di un orientamento intermedio, variamente articolato.
4. Il primo orientamento, maggioritario, limita l'ampiezza del diritto di difesa del terzo,
che sia stato ritenuto intestatario fittizio del bene.
Secondo tale impostazione il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e
la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione,
mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai
presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la
condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato
ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze
che solo il proposto può avere interesse a far valere (in questo senso, fra le molte altre,
da ultimo Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 - 01; Sez. 6, n. 17519
del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 - 01; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi,
Rv. 286058 - 01; Sez.l, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202 - 01; Sez. 5, n.
333 del 20/11/2020, dep.2021, leardi, Rv. 280249; Sez.6, n. 7469 del 4/6/2019,
dep.2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez.2, n. 31549 del 6/6/2019, Simply soc. coop., Rv.
277225-04; Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, n.m./ Sez. 1, n. 5050 del
10/12/2019, dep. 2020, Lafluer, Rv. 278469 - 02, in motivazione; Sez. 5, n. 8922 del
26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01; in tema di sequestro ex art. 321 cod.
proc. pen. e interesse del terzo, nello stesso senso Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024,
Ruggiero, Rv. 286439 - 01, per cui il terzo che assume di avere diritto alla restituzione
del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura
cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del
bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; conf. Sez. 3, n. 36347 del
11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv.
268070 - 01).
Sono, altresì, conformi a tale orientamento maggioritario in tema di misure di
prevenzione innumerevoli pronunce non massimate, che l'ampia latitudine di quelle
citate esonera dall'enunciazione in dettaglio.
Sez. 2 Granato, cit., fa derivare il menzionato principio dalla considerazione che il terzo
intestatario del bene possa ottenere il più favorevole dei risultati e, cioè, la revoca della
confisca, solo dimostrando che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia.
Una volta fornita la prova di tale dato, per il terzo sono del tutto indifferenti le sorti
della misura di prevenzione - personale e reale -disposta nei confronti del proposto,
proprio perché si tratta di una vicenda processuale inidonea a produrre effetti negativi
nei suoi confronti.
L'argomento che se si consentisse al terzo di interloquire anche sui presupposti
applicativi della misura ne deriverebbe indirettamente un risultato positivo, nel caso in
cui - pur non avendo egli fornito la prova dell'effettiva titolarità del bene - la misura
verrebbe ugualmente caducata, viene a essere superato dalla considerazione che, in
mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso
del terzo avente ad oggetto i presupposti soggettivi e oggettivi della misura personale
e patrimoniale, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al
soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, vale a dire il proposto.
terzi, questi ultimi possano ritenersi legittimati a contestare i profili della responsabilità
inerenti al 'reato spia' e, se del caso, ad impugnare anche sotto questo versante, pur
quando non censurato dall'imputato.
Inoltre, tale ultima pronuncia si confronta anche con l'orientamento intermedio nella
sua formulazione più restrittiva, che si illustrerà a seguire: la legittimazione del terzo
non sussiste neanche in relazione ai profili oggettivi giustificanti la misura ablatoria, sia
in sede penale che di prevenzione.
Tale difetto di legittimazione consegue alla constatazione che il profilo della
perimetrazione temporale non può essere differenziato da quello della pericolosità
sociale, vertendosi in tema di due momenti inscindibili di un unico giudizio, al quale
rimane estraneo il terzo.
D'altro canto, in modo simmetrico, si osserva, è stato ritenuto inammissibile per
carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre
l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al
terzo intestatario, mentre è stato ritenuto ammissibile il ricorso, sempre del proposto,
che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni
lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento
di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del
provvedimento (così, Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389-01, e Sez. 1,
n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822).
5. Il secondo orientamento, minoritario, sostiene che, in tema di confisca di
prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di
vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione,
ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei
confronti del proposto.
5.1 Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01, che si è confrontata con
doglianze mosse, sia dal proposto che da una terza interessata, anche avverso il
perimetro cronologico della pericolosità sociale, ha concluso per la legittimazione a
proporre tale censura anche da parte della terza intestataria, richiamando, quale
parametro di riferimento, la nozione di interesse ad impugnare, sussistente allorché il
gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento
impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante. Tale nozione,
osserva Sez. 1 Loiero, trova origine in Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv.
275953 - 02, che hanno chiarito come la sussistenza dell'interesse ad impugnare debba
fondarsi sulla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non sulla
effettiva fondatezza della pretesa azionata.
La pronuncia del caso Loiero ha aggiunto che il proposto non aveva negato l'esistenza
del rapporto fiduciario, ma aveva affermato di aver contribuito con risorse lecite
all'acquisizione del bene intestato al coniuge, dal che l'interesse sussistente, così
richiamando l'orientamento affermato da Sez. 1, Mangione, cit.
Quanto alla terza interessata, costei rivendicava l'effettiva 'contitolarità' dei beni
sequestrati, oltre a contestare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della
misura di prevenzione nei confronti del proposto, dal che la ritenuta legittimazione ad
impugnare di quest'ultima, in ragione dell'orientamento, condiviso dalla pronuncia in
esame, proposto da Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608-
01.
5.2 Tale ultima pronuncia si è confrontata con un caso in cui la Corte di appello aveva
escluso la legittimazione del terzo, applicando l'orientamento maggioritario in
precedenza illustrato.
Sez. 5 La Porta ha argomentato per un verso rilevando la specificità delle misure di
prevenzione rispetto al sequestro e alla confisca penale - la giurisprudenza richiamata
dal decreto impugnato riguardava tali ultimi provvedimenti - e per altro ha riconosciuto
che ben possa il terzo contestare l'esistenza dei presupposti per l'emanazione della
misura di prevenzione nei confronti del proposto, sia in relazione al presupposto
soggettivo della pericolosità sociale, sia in ordine al requisito della sproporzione di
valore fra i beni e la capacità economica di fonte lecita, o anche lamentare l'omessa
valutazione della lecita provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto del bene.
La sentenza in esame, in sostanza, riconosce la sussistenza di un interesse del terzo a
censurare i presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione, sempre che
vi sia, però, la contestuale rivendicazione della proprietà dei beni e la contestazione
della loro fittizia intestazione a suo favore.
In particolare, Sez. 5 la Porta osserva: il terzo "... contesta il presupposto dell'incisione,
ad opera del provvedimento, della sua sfera di affermata titolarità formale e sostanziale
del bene. Certamente, se egli dimostra di essere il solo vero ed effettivo proprietario,
tanto basta a escludere la legittimità della confisca; però il terzo, che si afferma
proprietario non interposto, possiede anche la legittimazione e l'interesse a cercare di
demolire gli altri presupposti della confisca (pericolosità sociale del proposto e
provenienza illecita dei beni). Se l'interesse è indubbio (diversamente dall'ipotesi in cui
il terzo riconosca la sua posizione di mero interposto), sussiste nondimeno anche la
legittimazione ad impugnare, che va commisurata, secondo i principi generali, in
relazione alla forma e al contenuto del provvedimento aggredito, e non può essere
selettivamente disaggregata sulla base dei motivi di censura".
Rileva la pronuncia in esame che l'orientamento interpretativo prevalente "risentirebbe
di una considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum
eventum litis, che invece debbono essere valutati ex ante nella loro attitudine
distruttiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto del fondamentale diritto
di difesa, possono essere anche articolati su "piani concorrenti e/o graduati".
A tale argomento viene anche aggiunto quello oggetto di valutazione critica da parte di
Sez. 5 Granato, cit., relativamente all'atto simulato. Infatti, la sentenza La Porta afferma
che non si può ritenere che l'intestazione simulata di un bene costituisca di per sé una
situazione illecita, se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il
reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di
gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, come del resto conferma la
disciplina civilistica della simulazione ex art. 1414 e segg. cod. civ.
5.2 Rileva questo Collegio che, in presenza di una simulazione, potrebbe sussistere un
interesse del terzo anche a dolersi dei presupposti soggettivi e oggettivi della
applicazione della confisca di prevenzione, in quanto il venire meno di tali presupposti
rende sostanzialmente irrilevante - ai fini della misura di prevenzione reale - la natura
reale o fittizia della intestazione, che in tale ultimo caso integra una simulazione - non
più illecita, come ipotizzato, bensì - lecita.
D'altro canto, il giudice della prevenzione è chiamato a dichiarare la nullità degli atti di
disposizione fittizia ex art. 26, comma 1, D.Lgs. cit. solo in caso di confisca, in quanto
diversamente il regolamento dei reciproci interessi delle parti dell'accordo simulatorio è
governato dalla disciplina civilistica.
Proprio con riferimento all'art. 26 cit. e alle presunzioni di fittizietà previste al comma 2,
è stato autorevolmente affermato come le stesse si riferiscano esclusivamente agli atti
realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi
successori (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 16/03/2017, De Angelis, Rv. 270084 -
01).
In tal senso, seppur il principio è affermato in ordine al fenomeno successorio, il legame
esistente fra pericolosità del proposto e regime delle presunzioni induce a una
riflessione quanto alla legittimazione del terzo intestatario a potersi dolere dei
presupposti soggettivi e oggettivi, posti alla base della misura reale di prevenzione. È
proprio da tali presupposti - in uno alla relazione parentale e alla convivenza - che
consegue l'applicazione delle citate presunzioni, con un onere di dimostrare l'esclusiva
disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca. Infatti, il sequestro e la confisca
possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi
ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni da parte del
prevenuto - senza necessità di specifici accertamenti - in assenza di elementi contrari
(cfr. Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266142 - 01).
È stato chiaramente affermato il diverso riparto dell'onere della prova per gli 'altri' terzi,
rilevandosi come, ai fini della confisca di cui all'art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- a differenza di quanto previsto per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei
conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la
necessità di specifici accertamenti - la disponibilità da parte del proposto di beni
formalmente intestati a soggetti ulteriori richiede che siano acquisiti specifici elementi
di prova del carattere fittizio dell'intestazione, quindi con pieno onere di prova per
l'accusa (Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608 - 01; nello stesso
senso, Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01).
Inoltre, Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798, a proposito dell'art. 19,
comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 - a mente del quale "le indagini sono effettuate anche
nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto..." con il proposto - ha chiarito che tale norma non pone un limite né
soggettivo né temporale alle investigazioni che possono essere svolte al fine
dell'eventuale proposta di applicazione di una misura di prevenzione.
Osserva Sez. 5 Stanek che la norma indica i soggetti 'sospetti' nei confronti dei quali
vanno indirizzate le investigazioni, rispetto ai quali - nei termini chiariti dalla
giurisprudenza da ultimo richiamata - l'accertamento giudiziale della disponibilità in
capo al proposto dei beni formalmente a loro intestati opera con maggior onere
probatorio. A tal proposito le Sezioni Unite hanno fatto espresso riferimento alla "ampia
estensione dei poteri di indagine funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione
patrimoniale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. cit., che consente un'attività investigativa a
forma libera, non soggetta a limitazioni temporali, sia da parte degli organi titolari del
potere di proposta, sia attraverso le iniziative eventualmente disposte ex officio dal
Tribunale durante il corso del procedimento di prevenzione: attività, questa, che può
essere svolta nei confronti di coloro che possono assumere la qualità di terzo
intestatario e nei confronti di tutti coloro per i quali è possibile accertare i presupposti
della operatività delle presunzioni previste dall'art. 26 D.Lgs. cit." (Sez. U, n. 12621 del
22/12/2016 -dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081, in motivazione).
In sostanza, a fronte dell'esistenza sia delle presunzioni che, per quanto relative,
comunque, determinano un maggior onere probatorio per il terzo, sia di poteri di
indagine 'indirizzati' e ad iniziativa plurima, non limitati né soggettivamente né
cronologicamente, potrebbe porsi il tema della necessità di una maggiore ampiezza del
diritto di difesa del terzo congiunto, esteso anche ai profili ulteriori, fondanti la misura
di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del proposto.
5.3 In conclusione, l'orientamento interpretativo in esame rileva come, in tema di
confisca di prevenzione, il terzo che rivendichi l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni
oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà
dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per
l'applicazione della misura nei confronti del proposto (nello stesso senso, Sez. 5, n.
10407 del 12/12/2018, dep. 2019, Rispoli, n.m.).
Va, altresì, evidenziato che integra questo orientamento una recente pronuncia, in
tema di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., che afferma che il terzo
intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà
dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del fumus commissi
delicti e del periculum in mora, potendo l'assenza dei presupposti della confisca
avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione (Sez. 6, 15673 del
13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01).
La pronuncia si discosta dall'orientamento maggioritario, "non solo e non tanto perché
(esso) confonde il piano della legittimazione ad agire con quello del vaglio della
fondatezza della pretesa azionata in giudizio, ma soprattutto perché sconta una lettura
atomistica dei presupposti della misura ablatoria, che non tiene conto
dell'interdipendenza dei differenti presupposti oggettivi e soggettivi della confisca che
assumono rilevanza anche nella prospettiva del terzo che li contesti unitamente alla
interposizione fittizia del bene".
Osserva Sez. 6 Pezzi che, contrariamente a quanto affermato nella tesi maggioritaria,
laddove il terzo fornisca elementi idonei ad escludere i presupposti oggettivi della
confisca, ne risulta inevitabilmente avvalorata anche la fondatezza dei motivi relativi
alla intestazione dei beni, atteso che la fittizietà dell'intestazione trova il suo principale
supporto proprio nella pericolosità criminale del proposto con riguardo alle misure di
prevenzione e, più in generale, nella presunzione dell'origine delittuosa della ricchezza
confiscabile ex art. 240-bis cod. pen.
Anche questa pronuncia sviluppa l'argomentazione di Sez. 5 La Porta, cit.: ove manchi
la confiscabilità del bene per difetto dei presupposti del fumus di reato o del periculum
in mora, anche il soggetto intestatario troverà maggiore supporto alla tesi della natura
non fittizia ma reale della intestazione dei beni.
Invero, le stesse presunzioni di legge sulla natura fittizia della intestazione dei beni nei
rapporti tra stretti congiunti (vedi art. 26, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159)
valgono solo sul presupposto della sussistenza della illiceità criminale dell'origine dei
beni, e sarebbero prive di ragionevole fondamento ove si trattasse di operazioni
commerciali e negoziali avulse da un contesto criminale.
Riprende Sez. 6 Pezzi, poi, l'argomento già richiamato per cui la interposizione fittizia,
oggetto di accordo simulatorio, non è di per sé illegale e, contrariamente a quanto
affermato nella già citata sentenza della Sez. 6 Morelli, non fa venire meno la
legittimazione ad agire ed il correlato diritto a rivendicare la restituzione da parte di
colui che nei rapporti con i terzi abbia assunto la titolarità giuridica del
bene, essendo l'accordo simulatorio efficace solo nei rapporti interni tra le parti e non
anche nei confronti dei terzi (cfr. art. 1415 cod. civ.), fatta salva la diversa disciplina
prevista nel caso di accordo avente una causa illecita (ex art. 1417 cod. civ.).
6. Un terzo orientamento, che può ritenersi intermedio, prevede due diverse
declinazioni, che sostanzialmente si sono progressivamente evolute.
6.1 La prima declinazione di tale orientamento restringe l'ambito delle questioni per le
quali vi è 'interesse' del terzo, sostanzialmente aderendo alla impostazione
maggioritaria, consentendo la contestazione di un unico limitato profilo oggettivo,
quanto al presupposto della confisca di prevenzione.
Infatti, richiamando Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703,
n.m., in un solco più ristretto, ma comunque meno rigoroso dell'orientamento
maggioritario, si colloca Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, n.m., che ammette
il terzo intestatario "a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla
dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in
esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito
al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio".
In sostanza, la sentenza Celentano opta per una soluzione, riconducibile
all'orientamento maggioritario, che quindi consenta al terzo di 'attaccare' non
l'accertamento della pericolosità sociale, né i confini cronologici della stessa, bensì
esclusivamente il secondo elemento della correlazione cronologica pericolosità/ data di
acquisizione, appunto la datazione dell'acquisizione del bene da parte del terzo
(l'orientamento viene condiviso, nell'ambito di una più ampia ritenuta inammissibilità
del ricorso del terzo, da Sez. 5, n. 513 del 14/10/2022, dep. 2023, Brandimarte, n.m.;
viene richiamato da Sez. 1, n. 7709 del 16/11/2023, dep. 2024, Celentano, n.m.,
pronuncia a seguito del giudizio di rinvio, come principio affermato dalla precedente
sentenza rescindente n. 8984 cit.; contra Sez. 6 Grizzaffi, cit., che non condivide tale
possibile 'apertura', controbattendo sul punto, in quanto il profilo della perimetrazione
temporale non può essere differenziato da quello della pericolosità sociale, del quale
rappresenta un momento essenziale e imprescindibile).
6.2 La ulteriore evoluzione giurisprudenziale 'intermedia' sul tema, invece, riconosce
l'interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca ex art. 240-6/s
cod. pen e della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti
la responsabilità penale dell'imputato e la pericolosità sociale del proposto.
Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362-01, in tema di confisca
ex art. 240-bis cod. pen., ma anche con estensioni dell'argomentazione alle misure di
prevenzione, aderendo parzialmente a Sez. 5 La Porta, ha affermato che il terzo
intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà
dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la
ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima
l'ablazione.
Va precisato che il caso in esame riguardava in fase di esecuzione la sola doglianza del
terzo, che era rimasto estraneo alla fase di cognizione.
Tale pronuncia richiama, in primo luogo, il principio di effettività della tutela
giurisdizionale da assicurare al terzo, sancito dalle fonti convenzionali e costituzionali, a
fronte di procedure tese alla ablazione della proprietà.
In sede convenzionale le decisioni Corte Edu del 7.4.2000 nel caso Avrora
Maloetazhonoe Stroitelstvo contro Russia, del 5 marzo 2019 nel caso Uzan e altri contro
Turchia, del 16.4.2019 nel caso Bokova contro Russia e, in riferimento al sistema
italiano, la sentenza del 5 gennaio 2010, nel caso Bongiorno e altri contro Italia, in
materia di misure di prevenzione: le pronunce richiedono tutte che si assicuri adeguata
tutela della condizione del terzo, con pienezza di contraddittorio quale condizione
legittimante l'ablazione del diritto di proprietà e necessaria dimostrazione delle
condizioni di legge per la confisca in capo all'accusa.
Nel caso Bongiorno la Corte Edu, al paragrafo 49, al fine di qualificare come
insussistente la violazione dell'art. 1 Prot. Add., evidenziava come fosse intervenuto il
coinvolgimento dei pretesi intestatari solo formali dei beni fin dal procedimento di
prevenzione, e fosse riscontrata l'ampiezza delle facoltà difensive loro riconosciute: "...
la Corte constata che la procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione
si è svolta in contraddittorio dinanzi a tre successive giurisdizioni: Tribunale, Corte
d'Appello e Corte di cassazione. In particolare, i ricorrenti hanno avuto la possibilità,
tramite il loro avvocato di fiducia, di sollevare le eccezioni e di presentare i mezzi di
prova da loro ritenuti necessari per la tutela dei propri interessi, il che prova che i diritti
della difesa sono stati rispettati....".
A fronte di tale lettura convenzionale, osserva la pronuncia di legittimità relativa
all'intervento del terzo in sola sede di esecuzione, come sia da evitare il 'frazionamento
delle facoltà difensive' con attribuzione al terzo della sola facoltà dì introdurre elementi
tesi ad incrinare la prospettata fittizietà della intestazione del bene, dovendo invece
riconoscersi cittadinanza alle doglianze rivolte a contestare i presupposti oggettivi della
confisca: nel caso in esame, quello della ragionevolezza temporale, si badi, mai
censurato in sede di cognizione dall'imputato, a fronte della acquisizione del bene al
patrimonio del terzo nell' anno 1979 e alla consumazione dei reati oggetto di condanna
penale nell'anno 2012.
Sez. 1 Flauto chiarisce, comunque, affermando un principio generale, che spetta al
terzo, anche se i presupposti oggettivi siano stati già oggetto di contraddittorio su
iniziativa dell'imputato/proposto, poterli contestare: altrimenti si "finisce con il
presumere la fittizietà della titolarità, non ancora definitivamente accertata"
(affermazione quest'ultima propriamente attribuibile alla confisca ex art. 240-bis cod.
pen. e non alla confisca di prevenzione, ove ex art. 26, commi 2 e 3, D.Lgs. 159 del
2011 la presunzione relativa è prevista per legge nei casi specificamente previsti).
Diversamente l'effettività della tutela giurisdizionale non può spingersi - per la sentenza
Flauto - fino alla sindacabilità della colpevolezza dell'imputato quanto al reato spia ex
art. 240-bis cod. pen. ovvero della pericolosità sociale del proposto, trattandosi di
diritto di difesa esclusivo di tali ultimi soggetti, con esclusione dei casi, ex art. 18,
commi 2 e 3, D.Lgs. cit.., di decesso del proposto.
Fa proprio questo stesso orientamento, sempre in tema di incidente di esecuzione, per
il terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione, anche Sez. 2, n. 25529 del
3/06/2022, Gatto, n.m.
7. Va, altresì, evidenziato come la Corte Edu - sentenza del 17 giugno 2014 - Ricorso n.
29797/09 - Cacucci e Sabateiii c. Italia (cfr. par. 44) - seppur riferendosi alla previgente
disciplina in tema di prevenzione (art. 2-ter della legge n. 575 del 1965), quanto alla
confisca del bene appartenente formalmente al terzo, ha affermato che "il diritto... al
rispetto dei suoi beni implica l'esistenza di una garanzia giurisdizionale effettiva",
richiamando la citata sentenza della Corte Edu nel caso Bongiorno (par. 48).
Nel caso concreto, la Corte dei diritti rilevava non solo il rispetto della garanzia del
contraddittorio e dei tre gradi di giudizio, ma anche come i terzi avessero potuto
contestare "il sequestro e la confisca dei loro beni, sostenendo, tra l'altro, una
violazione del principio ne bis in idem e presentando argomenti per dimostrare
l'assenza di pericolosità sociale" del proposto e "l'origine legale dei fondi con i quali
avevano acquistato i beni" (par.45), cosicché l'ingerenza nel diritto dei terzi al rispetto
dei loro beni non doveva essere considerata sproporzionata rispetto allo scopo
legittimo perseguito. Non essendo tema del decidere l'ampiezza del diritto di difesa, la
Corte Edu non si è espressa sulla necessità di garantire una ampia contestazione al
terzo, che nel caso concreto, però, era stata assicurata.
8. Va anche richiamato, infine, l'ambito normativo unionale, che è stato disciplinato
dalla Direttiva n. 42 del 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.
La recente approvazione in sede unionale della Direttiva 2024/1260 del 24 aprile 2024,
che potenzia l'applicazione della confisca in ambito eurounitario, dettaglia la normativa
richiesta agli Stati membri e, soprattutto, prevede la novità, rispetto alla precedente
direttiva, della confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose (art.
16), categoria nella quale potrebbe rifluire la confisca di prevenzione.
In tale contesto viene anche disciplinato uno statuto dettagliato per i terzi interessati.
Infatti, al considerando 28, la Direttiva indica la possibilità della confisca dei beni -
intestati fittiziamente a terzi - proponendo elementi sintomatici della consapevolezza
del terzo: esemplificando, "il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo
gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente
sproporzionato rispetto al valore di mercato, che il bene sia stato trasferito a parti
strettamente collegate o che sia rimasto sotto il controllo effettivo dell'indagato o
imputato. I trasferimenti a parti strettamente collegate all'indagato o imputato
potrebbero includere trasferimenti a familiari o a persone fisiche che abbiano accordi
giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con l'indagato o l'imputato, oppure
trasferimenti a persone giuridiche nelle quali l'indagato o imputato, o un suo familiare,
siede negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza".
Oltre alla riaffermazione che la Direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti dalla Cedu e della Carta europea dei diritti, come interpretate nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - rispetto richiesto anche nella
attuazione concreta da parte degli Stati membri dell'esaminanda normativa (cfr.
considerando 45) - l'atto normativo unionale prevede esplicitamente la necessità che
siano assicurati ai terzi estranei al processo penale "specifiche garanzie e mezzi di
ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali di tali persone nell'attuazione delle
sue disposizioni, nel rispetto del diritto a un giudice imparziale, del diritto a un ricorso
effettivo e della presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta"
(considerando 46).
Inoltre, la Direttiva prevede che l'interessato - nozione nella quale rientra il terzo
destinatario di confisca disposta nei confronti del proposto, ex art. 3, n. 10), lett. c) -
abbia l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca, con
impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale e le contestazioni "dovrebbero
comprendere anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali
i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose"
(considerando 48).
L'esercizio del diritto di difesa per il terzo - come delineati dal considerando ora citato -
con riferimento ai fatti e agli elementi di prova sulla relazione fra condotte criminose e
beni confiscati, potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo,
se non altro dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione.
D'altro canto, tale considerando costituisce una chiave ermeneutica dell'art.24 della
Direttiva, che regola i mezzi di ricorso e dispone che "(g)li Stati membri provvedono
affinché le persone interessate dai provvedimenti di congelamento di cui all'articolo 11
e dai provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 godano del diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti". In
particolare, il comma 2 di tale norma richiede agli Stati di assicurare i diritti di difesa,
compresi il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di
diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all'interpretazione e alla traduzione", anche alle
persone interessate dalla confisca per patrimonio ingiustificato collegato a condotte
criminose, ai sensi dell'articolo 16 cit.
9. In ragione del contrasto interpretativo sopra delineato e della speciale importanza
della questione, anche in prospettiva unionale e convenzionale, per il suo esteso ed
immediato impatto sui processi in corso, ritiene questo Collegio di rimettere i ricorsi in
esame alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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