Prova penale. Valutazione prova. Persone offese o danneggiate dal reato. Qualità di testimone. Libero convincimento del giudice. Formazione.
Tribunale di Pescara, Penale, Sentenza del 26-07-2024, n. 955
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
CONTESTUALE
Il GIUDICE ONORARIO del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Teresa De Lutiis - all'udienza pubblica del giorno 4/06/2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Fo.Ni., nato P. il (...)
Domicilio eletto c/o dif.
PRESENTE
Difensore di FIDUCIA: Ce.Bo. foro di PESCARA
come da foglio allegato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
L'imputata veniva citato a giudizio, all'esito delle indagini preliminari, per i reati a lei ascritti in epigrafe, innanzi al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, con decreto del PM in data 1/06/2022:
All'udienza preliminare al dibattimento la persona offesa si costituiva parte civile;
All'odierna udienza, espletata l'istruttoria, veniva data lettura - nella forma equipollente della indicazione specifica, ai sensi dell'art. 511 comma 5 c.p.p. - degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed utilizzabili ai fini della decisione; subito dopo si svolgeva la discussione finale, nel corso della quale le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel verbale e da intendersi qui integralmente ritrascritte). All'esito, dichiarato chiuso il dibattimento, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
L'imputata deve essere assolto dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, non sussistendo elementi certi di responsabilità.
La persona offesa sporgeva formale denuncia querela perchè, a seguito della separazione , avendo in uso una parte dell'immobile dove si trovava la casa coniugale, al fine di impedire l'accesso al Ca., la Fo. sostituiva più volte la serratura della porta d'ingresso della stanza utilizzata dall'ex coniuge , quale segretario di un sindacato;
Nel sostituire la serratura dello studio;
Nel sostituire la serratura dei locali igienici e nel manomettere i cavi della luce e della rete internet collegati con la stanza in uso al Ca.;
Prima di esaminare la vicenda processuale occorre evidenziare che tra le parti vi è una accesa ostilità a motivo della separazione coniugale;
Analizzando la prima contestazione riferita alla sostituzione della serratura della porta di ingresso della stanza utilizzata dal Ca. e dello studio si osserva che in data 26 aprile 2021 il Ca. non è riuscito ad entrare perchè il cilindro era rotto (cfr. Pag 6);
Con l'intervento del fabbro riusciva ad entrare;
Risulta altresì che in data 3 maggio 2022 l'imputata unitamente ad un idraulico cambiava le serrature dei bagni tra cui quello in uso al Ca.;
Il Ca. poteva utilizzare un solo bagno a lui scomodo perchè c'era la stanza della segretaria;
In data 17 maggio nel recarsi presso il suo ufficio il Ca. constatava che non c'era la corrente perche i cavi erano stati manomessi ed era fuori uso anche il servizio internet.
Tali comportamenti illeciti messi in atto dalla Fo. all'evidente fine di danneggiare il Ca..
Sin qui il sintetico riassunto delle dichiarazioni dall'odierna parte offesa;
Certo è che la serratura era danneggiata (cfr. teste D.M.) e che rimpianto elettrico non funzionava così come la rete internet;
E' certo altresì che i bagni erano chiusi ad esclusione di uno rimasto in funzione;
L'imputata al riguardo ha riferito che la chiave dell'ingresso è sempre stata quella originale e che il Ca. stesso aveva apposto all'interno della serratura della stanza che lui occupava ,un marchingegno che verosimilmente non ha funzionato provocando la rottura della serratura;
La Fo. considerato che nella suddetta stanza aveva in deposito alcuni beni personali, aveva fatto presente al difensore dell'imputato (cfr. lettera depositata) che il suo cliente aveva apposto un marchingegno dentro la serratura e che le impediva l'accesso;
Sempre con una lettera la Fo. comunicava al difensore dell'imputato che avrebbe tolto la corrente elettrica essendo una linea a lei intestata, che non era più possibile pagare e che aveva allacciato la linea elettrica del suo studio alla sua abitazione tramite una prolunga (cfr. lettera acquisita agli atti)
Non avendo la corrente elettrica era in disuso anche la linea internet;
Riguardo al bagno la Fo. riferisce che fu costretta a chiudere due dei tre bagni dell'immobile perché non riusciva a tenerli igienicamente puliti posto che era c'era il covid, ed era necessario pulire spesso i locali;
L'imputata ha riferito inoltre che, ad ogni modo, il Ca. poteva utilizzare il bagno rimasto aperto;
Non può essere escluso che l'atteggiamento della Fo. sia inteso a tutelare il possesso da altri turbato ovvero di reintegrare il possesso del sofferto spoglio.
Nessun ulteriore elemento veniva assunto in dibattimento e l'unica circostanza certa è che tra le parti vi era forte conflittualità connotata da atteggiamenti di rappresaglia e di ripicca da parte di uno nei confronti dell'altro.
Va in primo luogo osservato che, come pacifico in tema di valutazione della prova, le persone offese o danneggiate dal reato assumono -anche quando invochino in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni- la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale, sicché alla formazione del libero convincimento del giudice possono concorrere anche le testimonianze delle persone offese, pur costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali, e dovendo comunque il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso rispetto a quello da farsi per i testimoni estranei agli interessi coinvolti dal reato (cfr. Cass. Sez. I, 20.4.1993, rv 195961; Cass., sez. III, 26.11.1997, rv. 209404; Corte cost. ord., 2.3.2004 n. 82; Cass., sez. III, 18.10.2001, rv. 220362). La credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in particolare, deve essere valutata dal giudice di merito dopo un'accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi, ma dopo tale controllo di credibilità tali dichiarazioni possono esser assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, specie quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare dell'attendibilità del dichiarante, e senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3 e 4 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.
Si osserva che l'istruttoria espletata si fonda principalmente sulle dichiarazioni delle parti coinvolte, le quali, tenuto conto delle stato di conflittualità i, non possono da sole costituire e fondare il convincimento del giudice, pertanto non può essere affermata con certezza ed al di la di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputata;
L'imputata quindi va assolto, per il reato contestatogli, con la relativa formula.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve Fo.Ni. dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Pescara il 4 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2024
08-04-2025 22:04
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