Prova penale e testimonianza
Corte d'Appello di Lecce, Penale, Sentenza del 31-07-2024, n. 1150
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Unica Penale
Composta dai signori:
Dr. Giuseppe BIONDI - Presidente rel.
Dr. Francesco CACUCCI - Consigliere
Dr. Luca COLITTA - Consigliere
all'udienza del 14 Giugno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 599 c.p.p.)
Nel procedimento penale a carico di:
Pr.Ma., nato il (...) a S. P. V. (B.), c residente alla via S. F. n. 14 C. S. M.(B.) - dom. dich. - libero.
- Libero ASSENTE -
Presofferto: negativo
Difensori: avv. Ba.Gi. del foro di Brindisi - di fiducia-
- PRESENTE -
Pr.Ke., nato il (...) a S. P. V. (B.), e residente alla via G. P. n. 1 G. (L.) - dom. dich. - libero.
- Libero ASSENTE -
Presofferto: negativo
Difensori: avv. Ga.Ro. del foro di Brindisi - di fiducia -
- PRESENTE -
Parte Civile:
Ma.Gi. nato il (...) a P. (L.), domiciliato ex lege presso il difensore
- ASSENTE -
Difensori:avv. Ma.Cl. del foro di Lecce - di fiducia -
- PRESENTE -
IMPUTATO
Del delitto di cui agli artt. 110-56-624 bis e 625 n 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un profitto ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni custoditi all'interno dell'abitazione di Ma.Gi., nella quale Pr.Ke. si introduceva, dopo aver scavalcato il muto di cinta e previa effrazione della persiana dello studio, mentre Pr.Ma. lo attendeva a bordo dell'autovettura FIAT Panda tg (...), non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per la inaspettata presenza del proprietario che ne determinava la fuga immediata a bordo della predetta autovettura, con l'aggravante dei avere commesso il fatto con violenza sulle cose;
in Cerfignano di Santa Cesarea Terme il 15.02.2017
Con recidiva specifica infraquinquennale per Pr.Ke.
APPELLANTE
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 27.01.2021 che così provvedeva: dichiara Pr.Ma. e Pr.Ke. responsabili del reato ascritto loro e, ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata, con la diminuente per il tentativo e per il rito prescelto, condanna Pr.Ma. alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 173,00 di multa, condanna altresì Pr.Ke. con la diminuente per il tentativo e la riduzione per il rito prescelto, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre ai pagamento delle spese processuali, disattendendo la richiesta ex art. 671 c.p.p.. Pena sospesa Pr.Ma.. Condanna, inoltre, gli impatti al risarcimento, in solido tra loro, dei danni non patrimoniali nei confronti di Ma.Gi., che liquida in via equitativa nella somma di Euro 1.000,00 nonché alla rifusione, sempre in solido tra loro, al medesimo delle spese di lite per Fazione civile dal predetto sostenuto, che determina in Euro 1.665,00 oltre accessori di legge.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Lecce del 27.1.2021, resa all'esito del giudizio abbreviato. Pr.Ma. e Pr.Ke. venivano ritenuti colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente per il tentativo e per il rito, Pr.Ma. veniva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro. 173,00 di multa; con la sola diminuzione per il tentativo e per il rito prescelto, invece, Pr.Ke. veniva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro. 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La richiesta ex art. 671 c.p.p. avanzata nell'interesse di Pr.Ke. veniva disattesa. Veniva, invece, disposta la sospensione condizionale della pena per il solo Pr.Ma.. Entrambi gli imputati, infine, venivano condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti della costituita parte civile, Ma.Gi., liquidati in via equitativa in Euro. 1.000,00, nonché alla rifusione, sempre in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dalla parte civile, determinate in Euro. 1.665,00, oltre agli accessori di legge.
Avverso la citata sentenza hanno proposto tempestivo appello i difensori degli imputati, censurando la pronuncia sulla base dei motivi di appello che di seguito si andranno sinteticamente ad esporre.
All'esito dell'udienza del 14.6.2024, non comparsi entrambi gli imputati benché regolarmente citati per il giudizio di appello, e, quindi, assenti, le parti, dopo la discussione, concludevano come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di appello
1. 1. L'appello nell'interesse di Pr.Ke..
1.1.1. Con il primo motivo di appello, si chiede l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto di reato ed insufficiente valutazione delle prove. Invero, il primo giudice avrebbe erratamente fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sul riconoscimento effettuato da M.S., le cui dichiarazioni tuttavia non avrebbero potuto ritenersi attendibili atteso che il dichiarante non avrebbe visto l'appellante entrare o uscire dall'abitazione della persona offesa. Peraltro, se il M. avesse visto con certezza l'imputato, avrebbe indubbiamente notato un elemento caratteristico del P., ovvero il colore azzurro degli occhi del giovane. Tale caratteristica, inoltre, contrasta con quanto affermato dalla parte civile, allorquando identificava l'autore del tentato furto con un soggetto dalla carnagione tipicamente mediterranea (cioè olivastra e con occhi scuri). Elemento sintomatico dell'inattendibilità del riconoscimento effettuato dal M. sarebbe, ancora, la circostanza per cui il teste avrebbe riferito che il giovane in fuga aveva un accento del nord leccese, a differenza dell'imputato, originario della provincia di Brindisi. Infine, il dato dirimente che avrebbe dovuto imporre al primo giudice di assolvere l'imputato sarebbe costituito dal fatto che Pr.Ke., alle ore 12,30 del giorno in cui sarebbero accaduti i fatti, si trovava unitamente al padre presso il Comune di Gallipoli al fine di effettuare il proprio cambio di residenza, come attestato dal funzionario comunale addetto al servizio anagrafe. Se il tentativo di furto avveniva intorno alle ore 11,00 presso l'abitazione della parte civile sita in C., è improbabile che l'imputato potesse già trovarsi, come invece documentato, alle ore 12,30 presso il Comune di Gallipoli, atteso che le due località distavano circa un'ora di tragitto in auto l'una dall'altra. Tale conclusione sarebbe maggiormente avvalorata dal fatto che l'imputato si trovava presso l'ufficio anagrafe circa un'ora prima rispetto all'orario indicato sulla richiesta del cambio residenza, poiché durante quella giornata vi era una lunga fila di attesa presso il predetto ufficio.
1.1.2. Con il secondo motivo di doglianza, si invoca l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dal Mai orano S. poiché espletato sulla sola foto, scaricata da un social network, ritraente l'appellante e non anche sottoponendo ai testi fotografie di persone aventi caratteristiche somatiche simili a quelle del P., come invece imporrebbero le regole procedurali. Si lamenta, infatti, l'inesistenza dell'album fotografico predisposto dagli agenti di P.G. e asseritamente sottoposto ai testi, atteso che lo stesso non veniva allegato al fascicolo del pubblico ministero.
1.1.3. Con la terza censura, si contesta che il compendio probatorio emerso a carico dell'imputato superasse la soglia dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto senza alcuna incertezza o contraddizione.
1.1.4. Con il quarto motivo di impugnazione, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessività del trattamento sanzionatone in concreto inflitto, nonché il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza n. 364/2014 emessa a carico di Pr.Ke. dal GIP presso il Tribunale di Brindisi.
1.2. L'appello nell'interesse dì Pr.Ma..
1.2.1. Con il primo motivo di appello si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato Pr.Ma. ai Carabinieri della Stazione di Poggiardo in data 16.2.2017. Nell'annotazione di P.G. si dava atto che il P., messo a conoscenza degli addebiti mossi a suo carico, avrebbe ammesso di essersi recato in Cerfignano nella mattina precedente e di avere posto in essere un tentativo di furto presso un'abitazione, non andato a buon fine. 11 dichiarante avrebbe dichiarato di essere stato l'autista della Fiat Panda utilizzata per commettere il reato, mentre un suo amico si sarebbe introdotto nella predetta abitazione. Il P., però, avrebbe categoricamente rifiutato di svelare il nome del complice in questione. Avrebbe, inoltre, riferito che la presenza dei due sarebbe stata notata da alcune persone che avevano, altresì, rilevato il numero della targa della Fiat Panda, motivo per cui avrebbe riconsegnato l'autovettura in questione all'autocarrozzeria dalla quale l'aveva noleggiata nel pomeriggio della medesima giornata, una volta fatto rientro nel comune di residenza, ovvero Cellino San Marco. Tali dichiarazioni, tuttavia, sarebbero state rese dal P. senza che fossero precedute da alcun avviso al prefato di poter esercitare il diritto al silenzio e in assenza di un difensore. Le dichiarazioni dell'imputato, quindi, sarebbero inutilizzabili ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso poiché non spontanee e poiché confluite all'interno di un'annotazione di p.g. non sottoscritta dal dichiarante.
1.2.2. Con il secondo motivo di doglianza si chiede l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato da M.S. poiché le fotografie ritraenti soggetti terzi aventi caratteristiche fisionomiche similari all'imputato e sottoposte alla visione del teste da parte della p.g. per l'identificazione del soggetto autore del fatto, avrebbero dovuto essere necessariamente inserite nel fascicolo per il dibattimento.
2. La decisione.
2.1. Premessa.
Occorre premettere che nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dal l'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. pen. sez. II, 19.3.2013. n. 30838). Invero, le sentenze di primo grado e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Cass. pen. sez. III, 1.12.2011, n. 13926). Peraltro, questo tipo di motivazione della sentenza di appello non è contraria neppure alla C.). Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi da ultimo Corte EDU, sez. 1,6.2.2020, F. c. Italia, 24-26), sebbene i giudici non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte (Corte EDU 9.12.1994, R.T. c. Spagna, 29), essi non sono tuttavia dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso che quest' ultima deduce e dal rispondervi (si veda. Corte EDU, grande camera, 11.7.2017, M.F. c. Portogallo, 84). Inoltre, la Corte sottolinea che la motivazione è finalizzata soprattutto a dimostrare alle parti che sono state ascoltate e, quindi, a contribuire ad una migliore accettazione della decisione (si veda, mutatis mutandis. Corte EDU, grande camera. 16.11.2010, T. c. Belgio, 91). Pertanto, nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può. in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte EDU, grande camera, 21.1.1999, G.R. c. Spagna, 26). Tuttavia, il concetto di processo equo richiede che una giurisdizione che abbia dato solo una breve motivazione alla sua decisione, incorporando le motivazioni fornite da una giurisdizione di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte (Corte EDU, 19.12.1997, H. c. Finlandia, 60 e Corte EDU, 15.2.2007. B. c. Romania, 30).
2.2. Il motivo comune ai due appelli inerente il riconoscimento fotografico.
Ciò premesso, i due atti di appello pongono sostanzialmente la medesima questione relativa all'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dal M., stante la mancata acquisizione dell'album fotografico al fascicolo del p.m. Pertanto, le due impugnazioni possono essere esaminate congiuntamente in ordine a tale profilo, salvo poi la disamina degli aspetti trattati specificatamente dai singoli atti di gravame.
Per quanto concerne il motivo sollevato in maniera analoga da entrambe le difese, giova ricordare che gli imputati sceglievano liberamente, a mezzo del proprio difensore di fiducia, di essere giudicati con il rito abbreviato, quello c.d. secco scelto da Pr.Ma., mentre quello condizionato all'acquisizione di documentazione da Pr.Ke.. Entrambi, quindi, accettavano di essere giudicati con gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini dal p.m.
Fra tali elementi probatori, con riferimento all'identificazione nei fratelli P. degli autori del reato per cui si procede, vi era il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari dal teste M.S., la cui utilizzabilità è stata posta in dubbio negli appelli, atteso che agli atti del procedimento non era stato allegato il fascicolo fotografico contenente le altre riproduzioni fotografiche fatte visionare al M.. Invero, al fascicolo processuale venivano allegati esclusivamente i verbali di polizia giudiziaria attestanti l'avvenuto riconoscimento fotografico (allegati n. 12 e 14 in atti), da considerarsi, secondo le difese, atti inutilizzabili tenuto conto che in essi si richiamava una produzione documentale (i suddetti fascicoli fotografici) inesistente, la cui mancata allegazione non consentiva alla difesa di verificare l'esattezza del riconoscimento operato dal testimone.
Tuttavia, la doglianza sollevata va rigettata poiché priva di fondamento.
Nessuna violazione di norme processuali, contrariamente a quanto asserito da entrambi gli appellanti, appare configurabile nel caso di specie. Come affermato dall'ormai dominante orientamento nella giurisprudenza di legittimità, in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (Cass. pen. sez. V, 26.3.2013 n. 20055; Cass. pen. sez. V, 27.9.2013 n. 8376). Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria -come i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento - costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081). Ebbene, nel caso di specie, appare del tutto immune da censure l'impugnata sentenza, avendo il giudice di prime cure fondato la sua decisione anche sull'attestazione con cui la polizia giudiziaria operante dava atto che il Mai orano, dopo aver descritto le persone da riconoscere e aver visionato attentamente e separatamente due album contenenti rispettivamente tre riproduzioni fotografiche di soggetti il più possibile somiglianti agli imputati, aveva riconosciuto in termini di assoluta certezza ("riconosco senza ombra di dubbio") nell'effige rappresentante Pr.Ma. l'autista alla guida della Fiat Panda di colore bianco utilizzata per il tentato furto, e nell'effige raffigurante Pr.Ke. il soggetto in fuga proveniente da via E., che saliva a bordo dell'auto in questione, senza che la mancata allegazione agli atti dei suddetti album fotografici possa inficiare il valore probatorio di tale attestazione. Invero, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (v. Cass. pen. sez. V, 3.6.2015 n. 42577).
A ciò aggiungasi che la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, bensì dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, P., Rv. 244197; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, A., Rv. 253910; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, C., Rv. 267562). A tal proposito, il giudice di primo grado, con motivazione immune da vizi, ha effettuato una valutazione positiva in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico (v. pag. 4 della sentenza impugnata), evidenziando, da un lato, come il M. avesse avuto più occasioni per imprimere nella memoria le fattezze di Pr.Ke. (avendo visto più volte l'imputato ed essendo intercorso tra i due addirittura uno scambio di battute), dall'altro come il teste avesse fatto una puntuale descrizione di entrambi gli imputati, coerente con quella effettuata dalla persona offesa e coincidente peraltro con i volti raffigurati nelle foto riconosciute dal M. in sede di individuazione innanzi ai Carabinieri. D'altra parte, l'affidabilità dell'attività ricognitiva svolta dal testimone discende anche dalla circostanza per cui il riconoscimento fotografico avveniva il giorno immediatamente successivo a quello in cui gli autori tentavano di compiere il furto, dunque in un momento in cui il ricordo e la reminiscenza dei soggetti erano ancora vividi nella memoria del teste, che non doveva compiere alcun arduo sforzo al fine di identificare i soggetti in questione, tanto da essere fermo nel loro riconoscimento e non avere alcun dubbio di sorta.
Sulla base delle svolte considerazioni, il vaglio compiuto dal primo giudice e attenzionato anche da questa Corte porta a concludere per la piena utilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato da M.S..
2.3. La posizione di Pr.Ke..
2.3.1. Passando ad esaminare le doglianze sollevate dalla difesa di Pr.Ke. e, in particolare, quella relativa all'errata valutazione della prova (nella specie, le dichiarazioni e il riconoscimento di M.S.), mette conto rilevare che il teste rendeva dichiarazioni intrinsecamente coerenti e lineari, che trovavano un oggettivo riscontro esterno nell'attività investigativa della polizia giudiziaria. Invero, si ricordi che l'abitazione di proprietà di Ma.Gi., costituitosi parte civile nell'ambito del presente procedimento, era sita in via E. nr. 6 nel piccolo comune di Cerfignano. Il teste M. dichiarava di avere notato un giovane ragazzo che attirava la sua attenzione poiché correva provenendo da via E. (ove era ubicata anche l'abitazione del teste, vicino di casa della parte civile) e attraversava via R. E.. Ebbene, non coglie nel segno la difesa allorquando sostiene che il teste non avrebbe visto entrare e uscire dall'abitazione del M. l'imputato Pr.Ke. e, dunque, per questo motivo non avrebbe potuto identificare l'appellante nel soggetto che si era introdotto nel domicilio della p.c. Infatti, si deve precisare che, contrariamente all'assunto difensivo, via R. E. non è una via lontana dall'abitazione del M. e del M., bensì è una via parallela a quella in cui si trovavano le dette abitazioni, ovvero via E.. Dunque, il M. avvistava il giovane proprio nelle vicinanze dell'abitazione in questione. Dopodiché, si noti che il teste affermava di avere rivisto Pr.Ke. uscire da una campagna che si affacciava su via E., luogo ove aveva tentato il furto pochissimi minuti prima, di avere cercato di rimproverarlo, di averlo visto raggiungere nuovamente via R. E. e salire a bordo di una Fiat Panda guidata da un altro soggetto.
D'altra parte, la persona offesa Ma.Gi. riferiva nella denuncia-querela che la persona che si era introdotto in casa sua per tentare il furto era la stessa persona che era stata vista dal suo vicino di casa M.S. mentre salvia a bordo di un'auto Fiat Panda di colore bianco trg. (...). Pertanto, non vi è alcun dubbio che il M. aveva visto effettivamente il soggetto che aveva posto in essere il tentativo di furto in abitazione.
Parimenti destituito di fondamento è l'assunto difensivo in base al quale il M. avrebbe dovuto notare l'elemento caratteristico di Pr.Ke., ovvero il colore azzurro degli occhi dell'imputato, se lo avesse realmente visto. Tale caratteristica, inoltre, contrasterebbe con la descrizione fatta dalla parte civile, che affermava che il giovane che si era introdotto nella propria abitazione aveva la carnagione tipicamente mediterranea. Innanzitutto, si noti che il M. non ha mai descritto il colore degli occhi dell'imputato, ma ha descritto altre caratteristiche dello stesso (l'età apparente, la corporatura, i capelli, l'altezza) che coincidono con la descrizione resa a sua volta da Ma.Gi.. D'altra parte, il M. è stato fermo nel riconoscere tra le fotografie che gli sono state sottoposte dai Carabinieri in sede di individuazione quella effigiante l'imputato, segno che ciò che lo aveva colpito delle caratteristiche fisiche del P. (rispetto alle quali, peraltro, la difesa non ha mosso alcun appunto) gli era stato sufficiente per riconoscerlo. Quanto alla descrizione resa dalla persona offesa, che ricordava la carnagione mediterranea del ladro, premesso che non si comprende per quale ragione tale indicazione dovrebbe corrispondere alla "carnagione olivastra", come sostenuto dalla difesa, che vi associava anche in maniera arbitraria una presunta colorazione scura degli occhi, dalla stessa si ricava solamente che il ladro non aveva una carnagione tipica di popolazioni provenienti da altre zone del mondo (Africa, Cina, Giappone, Sud America..). Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il giovane visto fuggire dal M. aveva un accento del nord leccese, mentre l'imputato era originario della provincia di Brindisi, si fa presente che il P. era nato e cresciuto in San Pietro Vernotico, paese che certamente si trova in Provincia di Brindisi, ma ai confini con quella di Lecce, sicchè il M., originario di Cerfignano, ovvero di un Comune del basso Salente, nel fare riferimento all'accento del nord leccese aveva sicuramente fatto riferimento ad una cadenza dialettale non delle sue parti, ma, appunto, riconducibile ad un'area geografica ai confini tra le Province di Lecce e Brindisi. Il dichiarante, quindi, indicava l'accento di un soggetto certamente non originario della sua zona. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui ricavare l'inattendibilità del testimone.
Infine, per quanto concerne l'alibi fornito dalla difesa, volto a dimostrare la presenza di Pr.Ke. presso il Comune di Gallipoli alle ore 12,30 del giorno in cui avveniva il fatto, si deve dare atto che, innanzitutto, non viene in alcun modo dimostrata la circostanza, asseritamente posta dall'appellante, secondo cui il prefato si trovava in fila presso l'ufficio anagrafe del citato comune circa un'ora prima rispetto all'orario indicato dall'attestazione del pubblico ufficiale. Tale affermazione, infatti, resta priva di qualsiasi riscontro. La medesima considerazione deve essere svolta in ordine al l'asserita e non dimostrata presenza del padre dell'imputato presso il Comune di Gallipoli, che dunque resta una mera propalazione, anch'essa priva di riscontro.
Parimenti infondata sarebbe la ricostruzione oraria degli eventi formulata dalla difesa nell'atto di appello. L'imputato, infatti, sosteneva che era improbabile che si potesse trovare alle ore 11,45 nel Comune ove era stato tentato il finto e, successivamente, alle ore 12,30 trovarsi già allo sportello dell'ufficio anagrafe del Comune di Gallipoli (come certificato dal funzionario addetto al servizio anagrafe), stante la notevole distanza territoriale tra i due Comuni. Tale tragitto, infatti, aveva un tempo di percorrenza pari a circa un'ora. Tuttavia, la difesa erra nel considerare che il tentato furto e i fatti descritti dal teste M. siano avvenuti sino alle ore 11,45. Si ricordi che la parte civile, in sede di denuncia, affermava che intorno alle ore 11,00 circa sorprendeva un soggetto di giovane età dentro la propria abitazione.
Il teste M., escusso a s.i.t. dai Carabinieri di Poggiardo, dichiarava che intorno alle ore 10,45-11,00 transitava a bordo della propria autovettura e notava in quel frangente un giovane ragazzo fuggire da via E.. Ancora, i predetti militari, nella c.n.r. n. prot.llo 19/11-4, comunicavano che verso le ore 11,00 del 15.2.2017 venivano informati telefonicamente in ordine ad un tentativo di furto presso l'abitazione di Ma.Gi. sita in C. e si recavano immediatamente sul posto. Attesa la coincidenza dell'orario, si deve plausibilmente ipotizzare che tutta la vicenda avveniva nel giro di pochi minuti, poiché già intorno alle ore 11,00 i Carabinieri della Stazione di Poggiardo venivano avvertiti e giungevano prontamente nei pressi dell'abitazione della persona offesa. Dunque, Pr.Ke. avrebbe avuto tutto il tempo necessario per raggiungere il comune di Gallipoli e presentarsi all'ufficio anagrafe all'orario indicato dal funzionario del predetto servizio.
Su tali basi, dunque, deve confermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio di penale responsabilità di Pr.Ke. in ordine al reato ascrittogli.
2.3.2. Passando al trattamento sanzionatorio, il certificato penale dell'imputato osta al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, poiché a carico dello stesso emerge una condanna irrevocabile per delitto contro il patrimonio, nella specie per un furto in abitazione pluriaggravato commesso nel 2014. Ed infatti, proprio la ricaduta nella medesima tipologia delittuosa denota una grave e persistente pericolosità sociale del prefato e una significativa inclinazione dello stesso nella commissione di gravi reati, che non consente l'applicazione delle richieste attenuanti.
Non possono essere concesse ulteriori diminuzioni di pena, alla luce del fatto che il primo giudice è già partito, nell'irrogare la pena base, dal minimo edittale previsto dal comma 3 dell'art. 624-bis c.p., non operando alcun aumento per la pur riconosciuta recidiva contestata. Tale pena è stata, poi, ridotta di 1/3 per l'ipotesi tentata e, ulteriormente, di 1 /3 per la scelta del rito. Dunque, la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione e Euro. 200,00 di multa, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., appare equa e congrua rispetto alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e alla (negativa) personalità dell'imputato.
Da ultimo, condivisibilmente il Tribunale leccese ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione "esterna" con la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Brindisi in data 18.11.2014 e divenuta irrevocabile il 13.12.2014. Come del resto notato dal primo giudice, la notevole distanza temporale tra i fatti oggetto di questo processo e quelli già coperti dal giudicato, non consente di ritenere plausibile ed evidente la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i due reati.
2.4. La posizione di Pr.Ma..
2.4.1. Per quanto attiene all'atto di appello presentato nell'interesse di Pr.Ma., resta da affrontare la residua doglianza relativa, dapprima, all'effettiva spontaneità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri e, dopo, alla loro utilizzabilità, stante il fatto che le stesse venivano trasfuse solo all'interno dell'informativa di reato e di un'annotazione di p.g. redatte e sottoscritte dai soli operanti di p.g. (dunque, non sottoscritte anche dall'imputato dichiarante) e non in un verbale di spontanee dichiarazioni redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 350, comma 7, e 357, comma 2, lett. b) c.p.p.
Nel caso di specie, infatti, il primo giudice ha attribuito rilevanza per fondare il proprio convincimento alle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha ammesso gli addebiti dinanzi ai Carabinieri giunti presso la sua abitazione per un accertamento. Lo stesso giudice, infatti, ha qualificato le predette dichiarazioni autoindizianti come "spontanee" e, pertanto, pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. (v. pag. 3 dell'impugnata sentenza), seppur rese in assenza del difensore e senza la somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p.
Ebbene, in materia di dichiarazioni rese dall'indagato o da persona che si trovi in stato di arresto o fermo nell'immediatezza dei fatti, in assenza delle guarentigie difensive, questa Corte ritiene di dover ribadire la differenza esistente tra le dichiarazioni cd. spontanee e quelle cd. sollecitate dalla p.g. Ai sensi dell'art. 350, commi 5 e 6 c.p.p., l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte su iniziativa della p.g. senza garanzie difensive è limitato alla sola e immediata prosecuzione delle indagini, essendo violativo dello statuto della prova dichiarativa; il successivo comma 7, invece, disciplina il regime delle dichiarazioni connotate dalla spontaneità, le quali possono essere utilizzate nella fase procedimentale, ovvero possono essere poste a fondamento di misure cautelare ed essere utilizzate nei riti a prova contratta. Sul punto, infatti, si richiama il condiviso approdo delle Sezioni Unite, secondo cui, mentre le dichiarazioni previste dal comma 5 dell'art. 350 del codice di rito non sono in alcun modo utilizzabili, neanche nella fase delle indagini preliminari e neanche a favore del dichiarante, quelle cui fa riferimento il settimo comma del citato articolo sono inutilizzabili soltanto nella fase dibattimentale per espressa previsione legislativa. Ciò significa che tali ultime dichiarazioni, anche se acquisite senza le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., possono essere apprezzate anche nei riti ove la prova è contratta (cosi, Cass, pen., Sez. Un., n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009). Dunque, la lettera dell'art. 350, co. 7 c.p.p. è esplicita nel prevedere 1'inutilizzabilità "relativa" (in quanto solo dibattimentale) delle dichiarazioni spontanee: tale previsione si configura quale espressa eccezione alla regola generale che sancisce l'inutilizzabilità "assoluta" (e patologica) delle dichiarazioni rese dall'indagato senza le dette garanzie, quale quella prevista per le dichiarazioni sollecitate dalla pg. di cui ai commi 5 e 6 della citata norma. In presenza, perciò, di una fattispecie rientrante nella tipologia dell'inutilizzabilità patologica, la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di operatività assoluta, con la conseguenza che l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta dell'imputato di accesso al rito alternativa ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'art. 191 c.p.p. Il differente regime di inutilizzabilità trova la sua ragione nel fatto che non si può impedire all'indagato di rendere spontaneamente dichiarazioni; di contro, la "richiesta" di informazioni da parte di un'autorità certificante, al fine di generare elementi di prova utilizzabili, deve conformarsi allo statuto della prova dichiarativa proveniente dall'accusato, che prevede che l'assunzione di dichiarazioni sollecitate sia assistita da specifiche garanzie, ovvero dal previo avviso circa la facoltà di esercitare il diritto al silenzio e dalla presenza del difensore. Si tratta di una scelta che trova la sua giustificazione nel fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova, ma piuttosto a consentire all'indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento egli Io ritenga opportuno, esercitando un suo diritto personalissimo. Se così è, risulta essenziale lo scrutinio volto a verificare la spontaneità delle dichiarazioni in parola che deve essere valutata dal giudice sulla base degli elementi disponibili. Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta al giudice (anche d'appello) accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando allo di tale valutazione con motivazione congrua e adeguata (v. Cass. pen., sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012 Rv. 253575; Cass, pen., sez. 3, n. 2627 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258368 e, ancora, Cass, pen., sez. 3, n. 25943 del 23/05/2018, Rv. 273003, nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione da parte del giudice dell'appello di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee auto indizianti, rese nel corso delle indagini dall'imputato alla polizia giudiziaria, che erano state dichiarate inutilizzabili dal gup).
Nella fattispecie in esame, per come emerge dall'annotazione di p.g. in questione (allegato n. 10) ed anche dalla c.n.r. in atti, la confessione resa da Pr.Ma. non potrebbe considerarsi una dichiarazione propriamente spontanea, come invece ritenuto dal giudice di prime cure. Si legge, infatti, che, dopo aver accertato che la Fiat Panda era stata noleggiata presso l'autocarrozzeria P. con sede in C. S. M. dall'odierno appellante, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo si recavano presso l'abitazione dell'imputato per eseguire accertamenti finalizzati a risalire agli autori del tentato furto e, riscontrato che il P. si trovava in casa, lo mettevano a conoscenza del motivo della loro presenza. A questo punto, riporta l'annotazione, "lo stesso appena contestati gli addebiti ammetteva di essersi recato in Cerfignano di Santa Cesarea Terme nella mattinata di ieri (cioè in data 15.2.2017) ed aver messo a segno il tentativo di furto presso un'abitazione, ma senza riuscirvi, aggiungeva, ancora, che lui era l'autista della Fiat Panda, mentre un suo amico si era introdotto nell'abitazione in questione, rifiutandosi in modo categorico di riferire il nome del suo complice. Riferiva, inoltre, che la loro presenza era stata notata da persone del luogo che avevano rilevato la targa, motivo per cui, nel pomeriggio di ieri (sempre in data 15.2.2017), appena rientrato a Cellino San Marco riconsegnava la macchina all'autocarrozzeria, ed appena rientrato a casa aveva provveduto a radersi la barba ed i capelli al fine di non essere riconosciuto, in quanto una persona presente sul posto lo aveva guardato in volto". Ebbene, la sequenza degli eventi fa ragionevolmente ritenere, come confermato dalla stessa annotazione in questione, che le dichiarazioni del P. facessero seguito alla prospettazione degli addebiti da parte degli agenti di p.g., i quali, giunti presso l'abitazione dell'imputato, chiedevano spiegazioni circa il noleggio dell'auto in questione da parte del prevenuto. Se così è, è evidente che al P. andavano resi gli opportuni avvisi, essendo un soggetto a carico del quale già emergevano indizi di reità.
In ogni caso, anche a volerle considerare dichiarazioni spontanee, si deve dare atto che la difesa ha sollevato, altresì, la questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni considerate spontanee, rese dal P. alla p.g. e riportate all'interno di un'annotazione non sottoscritta dal dichiarante. Sul punto, mette conto rilevare 1'esistenza di due orientamenti sorti in seno alla giurisprudenza di legittimità. Invero, propende per la piena utilizzabilità nel giudizio abbreviato, Cass. pen. sez. VI, 26.10.2011, n. 8675/12 e, più di recente, Cass. pen. sez. III, 8.1.2020, n. 9354; ritengono, invece, che non siano utilizzabili neppure nel giudizio abbreviato Cass. pen. sez. 1,27.2.2019, n. 12752, Cass. pen. sez. VI, 17.2.2021, n. 14843: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto, e, da ultimo, Cass. pen. sez. I, 9.9.2021, n. 37316, Cass. pen. sez. VI, 19.1.2023, n. 10685). Orbene, tenendo conto del l'orientamento dominante in materia, essendo state riportate le dichiarazioni di cui sopra unicamente nell'annotazione di p.g. non sottoscritta dal P., le stesse non sarebbero utilizzabili, anche se ritenute di natura spontanea.
Va, pertanto, dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pr.Ma., riportate nell'annotazione di p.g. del 16.2.2017 e nella c.n.r. redatta dai Carabinieri della Stazione di Poggiardo in atti.
Tuttavia, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità di tale elemento probatorio, valorizzato dal primo giudice in chiave accusatoria, deve evidenziarsi come gli altri elementi a carico dell'appellante risultino in ogni caso sufficienti per affermarne la penale responsabilità.
È, infatti, indubbio che il M. effettuava il riconoscimento, pienamente utilizzabile per i motivi di cui sopra, di Pr.Ma. quale soggetto posto alla guida dell'autovettura Fiat Panda a bordo della quale saliva il coimputato Pr.Ke., una volta fuggito dall'abitazione della parte civile M. poiché non era andato a buon fine il tentativo di furto posto in essere.
È, altresì, indubbio che i militari sarebbero comunque risaliti all'identificazione dell'appellante, atteso che il M. aveva annotato il numero di targa dell'auto in questione. Si ricordi, infatti, che i Carabinieri, prima di portarsi presso l'abitazione dell'imputato, procedevano ad accertare a chi fosse intestata la Fiat Panda tg. (...). Tale veicolo risultava di proprietà della società A.A.I., avente sede sociale in T. e sede legale a R.. Contattata telefonicamente dagli agenti di p.g., detta società affermava di aver ceduto in comodato d'uso il mezzo in questione all'autocarrozzeria P. s.n.c., che aveva sede in C. S. M., comune di residenza dell'odierno imputato. Pertanto, i militari raggiungevano l'autocarrozzeria indicata, presso la quale apprendevano che in data 14.2.2017 (ovvero il giorno prima del Tentato furto) Pr.Ma. aveva noleggiato l'auto in questione. Invero, dalla documentazione acquisita dai Carabinieri e versata in atti, emergeva che l'imputato aveva richiesto la locazione del veicolo dalle ore 12,35 del 14.2,2017 fino alle ore 17,30 del giorno successivo (si veda scheda di locazione e scheda di restituzione in atti, indicate come allegati n. 5 e 6). A tal fine, l'imputato rilasciava anche il proprio documento di identità e la propria patente di guida, le cui fotocopie risultano in atti poiché acquisite anch'esse dagli agenti di p.g. presso l'autocarrozzeria P..
Orbene, sulla base di questi elementi, non si può che confermare il giudizio di penale responsabilità di Pr.Ma. per il delitto contestatogli.
In conclusione, entrambi gli appelli vanno totalmente rigettati con condanna degli imputati al pagamento delle spese del grado di giudizio anche in favore della costituita parte civile, liquidate queste ultime come da dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio, della nota spese depositata e della tabelle professionali.
Va disposta la correzione dell'intestazione della sentenza di primo grado così come da dispositivo.
Il numero dei procedimenti definiti nella medesima udienza ha reso opportuno indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce
letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.
CONFERMA
la sentenza del Tribunale di Lecce in data 27.1.2021 appellata da Pr.Ma. e Pr.Ke. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, anche in favore della costituita parte civile, queste ultime liquidate in Euro. 1.590,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Dispone correggersi l'intestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui la data di nascita dell'imputato Pr.Ke. viene riportata come "20.09.1995 " mentre la data corretta è "29.09.1995 ", mandando alla cancelleria per l'apposizione della relativa annotazione sull'originale.
Liquida con contestuale e separato decreto gli onorari spettanti al difensore dell'imputato Pr.Ma., quest'ultimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 14 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2024.
08-04-2025 21:59
Richiedi una Consulenza