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Sentenza

Processo penale telematico. Il provvedimento, firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga - in successive fasi temporali - il regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali.
Processo penale telematico. Il provvedimento, firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga - in successive fasi temporali - il regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali.
nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita'
di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma».
Art. 7
Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico
dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o
assistenza al figlio minorenne
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma
937 e' sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza
avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini
relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi,
rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al
trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo
giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera
professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o
dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite
le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico,
rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante
lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza,
la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano
anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero
ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio
figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso,
dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente
all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista,
entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero
ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le
medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato
dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche'
copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8
Modifiche alla disciplina in materia di fondi
di solidarieta' bilaterali
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali costituiti
successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di
ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota
parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere
trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29
al bilancio del nuovo fondo di solidarieta', preventivamente
certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo
e' determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la
costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi
versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la
costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti
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all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova
costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno
precedente al fondo di integrazione salariale».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
Disposizioni in materia di flessibilita' nell'utilizzo delle risorse
dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito
nel settore della somministrazione di lavoro
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del
lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei
candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato
o indeterminato e della necessita' di reperire e formare le
professionalita' necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese
e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o
integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle
disposizioni del comma 3».
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
somministrazione di lavoro
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la
somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto,
nonche' di lavoratori» e dopo le parole: «di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le
seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato,»;
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano
in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei
mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente
decreto».
Art. 11
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attivita'
stagionali
1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle
attivita' stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attivita'
organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attivita'
lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonche' a esigenze
tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori
produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto
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previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,
stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative nella categoria, ai sensi
dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
Art. 12
Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia
di indennita' per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni,
inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis
del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni
locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a
tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso
gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente
all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di
lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto
dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, puo' essere
riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una
specifica indennita' nell'ambito delle risorse annualmente
disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni
medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al
personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis».
Art. 13
Durata del periodo di prova
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022,
n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione
collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno
di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la
durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni
ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi
durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi
durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Art. 14
Termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile
1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Con decorrenza dal 1° settembre 2022,» sono
soppresse;
b) dopo le parole: «prestazioni di lavoro in modalita' agile»
sono inserite le seguenti: «, entro cinque giorni dalla data di avvio
del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui
si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del
periodo di lavoro svolto in modalita' agile».
Art. 15
Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato
1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
destinate alle attivita' di formazione promosse dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio
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dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
Art. 16
Incremento delle risorse destinate alle spese generali di
amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative
1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio
1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 17
Applicazione del regime forfetario
nel caso di contratti misti
1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica
nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri
professionali che esercitano attivita' libero-professionali, comprese
quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che
occupano piu' di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di
contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso
tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei
dipendenti di cui al primo periodo e' calcolato alla data del 1°
gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto
di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera
professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un
domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno
stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del
presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri
professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma
57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si
applica altresi' nei confronti delle persone fisiche che esercitano
attivita' di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalita'
e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo
stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia
certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri,
rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di
sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalita' della
prestazione nonche' all'orario e alle giornate di lavoro.
Art. 18
Unico contratto di apprendistato duale
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del
diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del
2005 nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore o del
certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la
trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano
formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire
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la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso,
la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di
cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la
formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalita'
definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto
dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai
percorsi».
Art. 19
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore
protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di
previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di
lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della
comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per
volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal
presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si
applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di
forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di
comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Art. 20
Disposizioni relative ai procedimenti
di conciliazione in materia di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di
conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalita'
telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti
l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti
alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei
procedimenti di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo
le modalita' vigenti.
Art. 21
Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o
impegnati in attivita' di pubblica utilita'
1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole: «Negli anni 2019-2022» sono inserite le
seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023».
Art. 22
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Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per
attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili
1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in
alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la
corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente
sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento
della stessa».
Art. 23
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono
consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e
accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli
agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate
mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e
secondo i requisiti, i criteri e le modalita', anche di pagamento,
disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di
ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei
processi di regolarizzazione assicurando la contestualita' della
riscossione dei relativi importi».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 24
Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a
contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di
prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
iscritto a enti previdenziali italiani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 25
Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in
materia contributiva
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
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parole: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione
risiedono i soggetti privati interessati»;
b) all'articolo 29, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede
territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati».
Art. 26
Attivita' della societa' INPS Servizi Spa a favore del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, delle sue societa' e degli enti
da esso vigilati e in house
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue
societa', gli enti da esso vigilati e le societa' che operano quali
societa' in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri
a proprio carico, delle prestazioni della societa' per attivita'
rientranti nell'oggetto sociale della medesima».
Art. 27
Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali
1. I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica, nonche' i dipendenti e i pensionati di
enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla
predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti
alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della
volonta' di adesione.
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' irrevocabile e le relative
prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.
Art. 28
Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in
quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di
apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni
sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo
23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le
organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai
fini della determinazione della rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma
1.
Art. 29
Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso
all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito
contributivo ridotto
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1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso
all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle
condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito
contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205,
della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31
marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun
anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento
esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attivita' di
monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio
2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Art. 30
Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della
legge 24 maggio 1952, n. 610
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il
sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo
restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo'
chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la
costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio
carico, calcolato ai sensi del sesto comma».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5
milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno
2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro
per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9
milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno
2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal
comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9
milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno
2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro
per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese
derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di
euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2
milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno
2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro
per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31/12/24, 10:21 *** ATTO COMPLETO ***
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 12/14
Art. 31
Svolgimento mediante videoconferenza o in modalita' mista delle
riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103
1. Al fine di contenere i costi e consentire la piu' ampia
partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari
degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza,
anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri
di trasparenza e tracciabilita', identificabilita', sicurezza delle
comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei
propri ordinamenti le modalita' di svolgimento delle riunioni di cui
al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi
statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 32
Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche
1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
«784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito l'Albo delle buone pratiche
dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel
quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni
scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
sono definite le modalita' di costituzione e funzionamento dell'Albo.
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri
di qualita' sotto il profilo formativo e orientativo, e' istituito
presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio
nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, con compiti di sostegno delle attivita' di
monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione
e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di
cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati.
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito sono definite la composizione, le modalita' di funzionamento e
la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma
784-sexies».
Art. 33
Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione
alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con
riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia»
sono soppresse;
31/12/24, 10:21 *** ATTO COMPLETO ***
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 13/14
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per
la famiglia».
Art. 34
Permessi non retribuiti
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e
delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora
dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non
superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad
attivita' istituzionali connesse all'espletamento del relativo
mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al
comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione
di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate
ragioni di urgenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avv. Antonino Sugamele

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