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Sentenza

Prescrizione.
Prescrizione.
Le sezioni Unite penali - con la sentenza n. 20989/2025 - hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare in materia di sospensione del corso dei termini prescrizionali applicando il principio del favor reiin quanto la prescrizione del reato con i conseguenti effetti estintivi del potere punitivo dello Stato ha sicuramente carattere sostanziale in ambito penale.

Di fatto il problema si era verificato in sede giurisprudenziale nell’individuazione della disciplina applicabile ai reati commessi dal 7 agosto 2017 fino al 31 dicembre 2019 periodo di vigenza della legge 103/2017 poi abrogata senza previsione di effetti retroattivi prima dalla legge 3/2019 e poi dalla legge 134/2021. Infatti, entrambe le ultime novelle avevano stabilito l’applicabilità delle nuove norme ai soli reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

In effetti, a meno di esplicita previsione del Legislatore sulla retroazione delle norme, in ambito penale si applica a tale materia - se vi è successione di leggi - la norma più favorevole all’imputato.

Poiché la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 7 agosto del medesimo anno ancorava di fatto la sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato all’emissione della sentenza di primo grado solo quando essa fosse stata di condanna: quindi tale disciplina abrogata risulta più favorevole di quella risultante dalle successive modifiche legislative nonostante l’introduzione della previsione della ragionevole durata del processo che quando risulti superata fa scattare la causa di improcedibilità del processo. In conclusione, la nuova disciplina della legge 134/2021 è applicabile solo nei casi di reati commessi a partire dal 1°gennaio 2020.

La legge 134 del 2021, va specificato, che più che una modifica in materia di sospensione del corso della prescrizione del reato in base agli step del processo, ha di fatto previsto una cessazione generalizzata del decorso della prescrizione che scatta definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la stessa novella legislativa prevede che - nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore - la prescrizione riprenda il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.  

Di fatto nel caso specifico che ha dato origine al rinvio delle sezioni Unite l’imputato era ritenuto responsabile del reato ascrittogli sia dai giudici di primo grado sia della Corte di appello che aveva però ritenuto decorso il termine prescrizionale, ma erratamente in tempo antecedente alla sentenza di appello. Il ricorso per cassazione è però stato dichiarato inammissible, invece, per l’avvenuta maturazione del tempo di decorso della prescrizione in tempo successivo alla sentenza di secondo grado impugnata.
Avv. Antonino Sugamele

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