Ordinamento penitenziario. In GU le modifiche al regolamento penitenziario su liberazione anticipata e corrispondenza telefonica dei detenuti
In GU le modifiche al regolamento penitenziario su liberazione anticipata e corrispondenza telefonica dei detenuti
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati”.
Il d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176 interviene in profondità sul procedimento di liberazione anticipata, riscrivendo snodi organizzativi e di flusso informativo del d.P.R. 230/2000 con effetti immediati su istituti, UEPE e magistratura di sorveglianza.
Nucleo della riforma è l'estensione della “cartella personale” anche ai soggetti in esecuzione penale esterna, la sua tracciabilità nei passaggi tra UEPE e istituti, nonché l'obbligo di trasmissione integrale in caso di ammissione a misure alternative o rientro in istituto. La cartella diventa così il perno documentale per il vaglio del magistrato, con verifiche puntuali di completezza da parte del direttore dell'istituto/UEPE, espressamente collegate alle annotazioni sul comportamento e sulla partecipazione al trattamento. Contestualmente si rafforzano i raccordi con l'art. 656 c.p.p. (commi 10 e 10-bis) in tema di sospensione dell'ordine di carcerazione e individuazione del luogo di esecuzione, incidendo sulle comunicazioni di cancelleria e sulla qualificazione dello stato detentivo ai fini applicativi.
La riforma disciplina inoltre:
i termini per la trasmissione delle istanze di liberazione anticipata;
la legittimazione diretta dell'interessato in caso di giudizio negativo annotato in cartella;
e valorizza l'art. 54 ord. pen. nella strutturazione dell'ordine di esecuzione (pena finale, detrazioni riconosciute e potenziali, avvisi sulle condizioni per il riconoscimento).
In ottica operativa, gli uffici dovranno aggiornare:
i protocolli di presa in carico;
le check-list di completezza cartella;
i modelli di ordine di esecuzione;
i flussi verso il magistrato;
i sistemi di monitoraggio delle annotazioni, evitando frizioni nei trasferimenti e nelle revoche.
Sul fronte della corrispondenza telefonica, il regolamento innalza in via stabile gli standard minimi per i contatti con l'esterno: passa da “una volta alla settimana” a “sei volte al mese” la frequenza delle telefonate consentite e raddoppia a “quattro” l'unità prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 39 d.P.R. 230/2000.Viene inoltre tipizzata la relazione con la disciplina emergenziale, stabilendo che “resta ferma l'applicazione” dell'art. 2-quinquies, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (conv. l. 70/2020), così da preservare la cornice di ampliamento/deroghe in situazioni straordinarie e garantire coerenza interpretativa nelle prassi degli istituti.
La competenza per autorizzare le conversazioni in deroga trasla dal magistrato di sorveglianza al direttore dell'istituto, con impatto immediato su tempi di decisione e gestione delle richieste, ferma restando la vigilanza sul corretto uso del canale. A valle, il coordinamento con le modifiche all'art. 100, comma 8-bis, rafforza l'equiparazione “funzionale” tra determinate forme di esecuzione e la detenzione domiciliare ai fini delle comunicazioni e dei connessi diritti/controlli, mentre l'intervento all'art. 61, comma 2, lett. a), allinea il rinvio alle nuove coordinate dell'art. 39.
Allegati
d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176; in G.U. del 25 novembre 2025, n. 274
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2025, n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la
concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza
telefonica dei detenuti e degli internati. (25G00184)
(GU n.274 del 25-11-2025)
Vigente al: 10-12-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», in particolare l'articolo 17, commi 1 e 4;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure
urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di
personale del Ministero della giustizia» e, in particolare, gli
articoli 5 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»;
Ritenuto di dover dare attuazione alle previsioni di legge che
hanno introdotto modifiche in materia di liberazione anticipata
nonche' in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti
sottoposti a trattamento penitenziario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 2025;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, in materia di procedimento per la concessione della
liberazione anticipata
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo
«Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative
alla detenzione, copia integrale della cartella e' trasmessa
all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella
di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La cartella
personale di cui al comma 1 e' istituita anche per i soggetti in
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esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto
dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il
soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio
dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale
custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita'. In caso di revoca della misura alternativa o
della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario,
copia integrale della cartella e' trasmessa a quest'ultimo che la
allega alla cartella di cui al comma 1.»;
3) al comma 4, dopo le parole «detenzione domiciliare» sono
inserite le seguenti «, nonche' il provvedimento del pubblico
ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui
all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale» e le
parole «al centro di servizio sociale» sono sostituite dalle seguenti
«all'ufficio di esecuzione penale esterna»;
4) al comma 5 dopo le parole «pena detentiva,» sono inserite le
seguenti «come individuato in forza dell'articolo 656, comma 10-bis
del codice di procedura penale,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo «Il medesimo giudizio e' annotato, alla scadenza indicata al
periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale
esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.»;
5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Quando il
giudizio espresso e' negativo lo stesso e' comunicato
all'interessato.»;
6) al comma 6 dopo le parole «altro istituto,» sono inserite le
seguenti «nonche' di ammissione del detenuto a misure esterne
all'istituto,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il
medesimo giudizio e' annotato all'atto del trasferimento del soggetto
in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso
in un istituto penitenziario.»;
7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente «6-bis. Il direttore
dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto
della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da
un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la
completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto
previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle
annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore
dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di
provenienza.»;
b) all'articolo 97, comma 9, le parole «Il centro di servizio
sociale» sono sostitute dalle seguenti «L'ufficio di esecuzione
penale esterna» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «sei»;
c) all'articolo 100:
1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
cancelleria del tribunale provvede allo stesso modo anche a seguito
della ricezione del provvedimento adottato dal pubblico ministero ai
sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.»;
2) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. In
conformita' alla previsione dell'articolo 656, comma 10, terzo
periodo, del codice di procedura penale, lo stato detentivo di cui al
medesimo articolo 656, comma 10, si considera detenzione
domiciliare.»;
d) all'articolo 103:
1) prima del comma 1, sono anteposti i commi seguenti:
«01. Ai fini di cui all'articolo 656, comma 10-bis del codice
di procedura penale, nell'ordine di esecuzione sono specificamente
indicate la pena finale, le detrazioni di cui il destinatario potra'
godere ai sensi dell'articolo 54 della legge, e la pena finale
derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54, con
l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se durante
il periodo di esecuzione della pena il condannato non partecipera'
all'opera di rieducazione.
02. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 2, nell'ordine di
esecuzione sono indicate la pena finale, conteggiati i periodi di
liberazione anticipata gia' riconosciuti e tenendo conto dei periodi
di liberazione anticipata gia' oggetto di mancata concessione o
revoca, nonche' le detrazioni di cui il destinatario potra' ancora
godere ai sensi dell'articolo 54 della legge e la pena finale
derivante dall'applicazione dello stesso articolo 54 con riferimento
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ai periodi di liberazione di cui il condannato puo' ancora godere,
con l'avvertimento che le detrazioni non saranno riconosciute se
durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non
partecipera' all'opera di rieducazione.»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'istanza di
liberazione anticipata da parte dell'interessato detenuto e'
presentata al direttore dell'istituto e, in tutti gli altri casi, al
direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. L'istanza e'
trasmessa senza ritardo al magistrato di sorveglianza
territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione o di
esecuzione della misura alternativa o della pena sostitutiva,
unitamente a copia della cartella personale. Il direttore
dell'istituto o dell'ufficio accerta che la cartella personale sia
completa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo
26, commi 5 e 6.»;
3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 69-bis, comma 2, della
legge, il direttore dell'istituto o dell'ufficio provvede ai sensi
del comma 1 del presente articolo nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del magistrato di sorveglianza.
1-ter Nei casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis,
l'interessato e' legittimato a proporre istanza al magistrato di
sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In
questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del giudizio.»
Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230, in materia di corrispondenza telefonica
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39:
1) al comma 2, primo periodo, le parole «una volta alla
settimana» sono sostitute dalle seguenti: «sei volte al mese»;
2) al comma 2, terzo periodo, la parola «due» e' sostituta
dalla seguente: «quattro»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70»;
4) al comma 4 le parole «magistrato di sorveglianza» sono
sostituite dalle seguenti «direttore dell'istituto»;
b) all'articolo 61, comma 2, lett. a) le parole «dall'articolo
37» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 37 e 39».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
26/11/25, 09:52 *** ATTO COMPLETO ***
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Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3007 27-11-2025 07:25
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