ORDINAMENTO PENITENZIARIO.
Divieto di acquisto di farina e lievito per il detenuto: legittimo se non si configura una “grave” lesione del diritto alla salute
Cass. pen., sez. I, ud. 10 aprile 2025 (dep. 10 giugno 2025), n. 21834
Presidente Siani - Relatore Masi
Il caso trae origine dal reclamo proposto da un detenuto contro il provvedimento del DAP, accolto dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, che aveva ritenuto irragionevole il divieto in assenza di effettive motivazioni di sicurezza, anche alla luce del parere del Nucleo Artificieri dei Carabinieri di Nuoro che avrebbe escluso rischi concreti di esplosività della farina.
La Cassazione, richiamando la funzione del reclamo giurisdizionale ex art. 35bis Ord. pen. e la giurisprudenza in materia di limiti ai diritti del detenuto, ribadisce che l'esercizio della potestà limitativa deve rispettare i criteri di ragionevolezza e finalità di ordine e sicurezza interna, ma che la detenzione comporta legittimamente delle restrizioni anche significative. Secondo la Suprema Corte, il diritto all'acquisto di specifici generi alimentari in sopravvitto può essere espressione del diritto soggettivo alla salute e sana alimentazione.
11-06-2025 15:36
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