Oltraggio a pubblico ufficiale, la Cassazione chiarisce presupposti e limiti
Cass. pen., sez. VI, ud. 7 ottobre 2025 (dep. 29 ottobre 2025), n. 35233
La pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, affronta il tema dell'oltraggio a pubblico ufficiale, analizzando i presupposti applicativi dell'art. 341-bis c.p. In particolare, la sentenza si concentra sulla necessità che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione, requisito costitutivo della fattispecie.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 6604/2022; Cass. n. 3079/2024) per chiarire che i soggetti computabili sono solo i “civili” o pubblici ufficiali presenti per motivi diversi da quelli d'ufficio. L'assenza di tale requisito determina l'insussistenza del reato ex art. 341-bis c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
In sintesi:
l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico
è richiesta la presenza di almeno due persone estranee alle funzioni pubbliche
la condotta lesiva deve minare la dignità personale e la reputazione della pubblica amministrazione
l'assenza di tale requisito comporta la non configurabilità del reato 30-10-2025 18:26
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