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Sentenza

Non è diffamazione denunciare all’amministratore l’affitto in nero
Non è diffamazione denunciare all’amministratore l’affitto in nero
Il Tribunale di Roma, con pronuncia del 25 settembre 2024, confermando la precedente conclusione raggiunta dal locale Giudice di pace, aveva ritenuto una donna responsabile del reato di diffamazione nei confronti dei due conduttori che le avevano sublocato un immobile, condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni per aver leso la reputazione delle persone offese, a seguito della missiva con la quale l’imputata aveva comunicato all’amministrazione dello stabile all’interno del quale si trovava l’appartamento, le illegittime pressioni che, a suo dire, subiva dai suoi sublocatori.

In particolare, secondo la tesi dell’imputata, le persone offese avevano arbitrariamente mutato la natura del contratto da affitto breve a locazione ordinaria, e senza registrare l’intervenuta sublocazione in suo favore, pretendevano da lei il pagamento del canone concordato in contanti, dunque in maniera non tracciabile, al fine di evadere le imposte sul corrispettivo ricevuto. Per porre fine a questa situazione, la subconduttrice aveva indirizzato alla società che amministrava lo stabile condominiale, una missiva nella quale aveva esposto l’accaduto.

Poiché sia in primo che in secondo grado la condotta era stata qualificata come diffamatoria, la questione, su ricorso dell’imputata, è giunta innanzi alla Corte di cassazione, la quale, con la sentenza numero 22335/2025, ha ribaltato la doppia decisione conforme, cassando senza alcun rinvio la pronuncia del Tribunale capitolino, ritenendo il fatto non sussistente.
La rilevanza dell’elemento volitivo

La valutazione giuridica della Suprema corte di mandare assolta l’imputata perché il fatto non sussiste, con formula ampia e completamente satisfattiva per le ragioni di quest’ultima, si è basata sull’assenza (dell’elemento) della volontà e della consapevolezza della stessa, di danneggiare la reputazione e l’onorabilità delle persone offese.

Ha osservato, infatti, la Corte di cassazione, che, nonostante ai fini della configurabilità del reato di diffamazione sia sufficiente il dolo (generico e/o eventuale), ossia che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole e di espressioni che, secondo il comune sentire, siano socialmente interpretabili come offensive, è sempre necessario che il contenuto della comunicazione e i termini impiegati siano contestualizzati e parametrati alla realtà fattuale nella quale vengono utilizzati (Corte di cassazione, numero 8419/2013)
La specificità del caso di specie

Nella fattispecie sottoposta ai giudici di legittimità è emerso che i rapporti tra le parti erano estremamente tesi, in quanto, a fronte del rifiuto di corrispondere in nero il canone di sublocazione da parte dell’imputata, le persone offese avevano assunto, nei suoi confronti, un atteggiamento estremamente ritorsivo.

Di conseguenza, in un clima di tale elevata conflittualità tra le parti, il contegno conseguenziale della subconduttrice, ossia la denuncia all’amministratore della situazione di grave disagio che era costretta a subire, non poteva essere intesa come volontà espressa e consapevole di procurare un danno diretto ed immediato alle persone offese, quanto, piuttosto, doveva essere valutata dal giudice d’appello come uno strumento di difesa rispetto ad un comportamento altrui ostile, del quale l’imputata si riteneva vittima e che ne pregiudicava fortemente gli interessi.
Il principio di diritto

Osserva, infatti, la Suprema corte che «al fine di valutare il carattere diffamatorio, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto, al fine di far emergere i modi e le ragioni della esternazione (Corte di cassazione, numero 37397/2016)».

Ricorso accolto, dunque, reato non sussistente e assoluzione definitiva per la parte ingiustamente accusata e condannata, nei precedenti due gradi di giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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